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LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1985, n. 54

G.U.R.S. 4 gennaio 1986, n. 1

Acquisto di alloggi per le forze dell'ordine impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa. (1)

TESTO COORDINATO (alla L.R. 27/1998 e con annotazioni alla data 14 gennaio 2021)

(1)

Per l'approvazione del Bando pubblico mediante manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione, nel territorio comunale di Catania, di unità immobiliari da acquistare per le finalità di cui alla presente, si rimanda al  Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 14 gennaio 2021.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 1 della L.R. 10/87)

Al fine di acquisire la disponibilità di abitazioni da destinare alle forze dell'ordine di stanza in Sicilia, nel quadro della intensificazione della lotta contro la delinquenza mafiosa, è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 100.000 milioni per l'acquisto di unità abitative libere già costruite.

All'acquisto degli alloggi provvede il presidente della Regione; non si applica l'articolo 6, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

I predetti alloggi fanno parte del patrimonio della regione Sicilia.

Art. 2

(integrato dall'art. 2 della L.R. 10/87)

Il presidente della Regione provvede prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Se l'offerta di vendita di alloggi aventi le suddette caratteristiche non esaurisce la spesa autorizzata, possono esere acquistati alloggi con superficie utile superiore a quella definita nel terzo comma dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con il limite massimo di 120 metri quadrati per unità abitativa.

E' escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Presidente della Regione è autorizzato altresì ad acquistare alloggi realizzati in applicazione dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche. In tal caso gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata fra il costruttore ed il comune, ai sensi dello stesso articolo 35, non si riferiscono alla Regione acquirente.

Art. 3

All'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa sono demandate la programmazione e la localizzazione degli interventi, nonché la regolamentazione degli atti preliminari necessari sia per la fase di acquisto degli alloggi, sia per quella successiva della loro assegnazione ai destinatari.

L'Alto commissario può avvalersi di tutte le strutture, gli organismi e le consulenze che ritiene necessari per lo svolgimento del compito affidatogli.

Lo stesso, sulla base delle offerte pervenute, provvede alla individuazione degli alloggi da acquistare e trasmette le sue determinazioni al presidente della Regione per la stipula dei relativi contratti.

Art. 4

Il prezzo, ove l'acquisto avvenga da impresa fruente di contributi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, non potrà superare l'importo di prima cessione stabilito nella convenzione con il comune. In ogni altro caso non può superare il valore locativo dell'immobile, calcolato con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

Va comunque garantita la precedenza alle offerte formulate dalle imprese fruenti dei contributi previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 5

(integrato dall'art. 3 della L.R. 10/87)

L'assegnazione degli alloggi è effettuata in locazione semplice con l'applicazione del canone sociale praticati dai locali istituti autonomi per le case popolari.

Ai fini dell'applicazione del canone sociale, si prescinde dall'accertamento dei requisiti e limiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

Le spese condominiali rimangono a carico dei locatari.

Alla stipula dei contratti di locazione alla riparazione e manutenzione straordinaria degli alloggi provvede la presidenza della Regione.

I canoni di locazione affluiranno nel bilancio della regione Sicilia.

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 della L.R. 26/91, modificato dall'art. 36 della L.R. 4/96, dall'art. 32 della L.R. 22/96 e dall'art. 9 della L.R. 27/98)

1. All'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche.

2. In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto a mantenere l'assegnazione dell'alloggio, se conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte e inclusi nel nucleo familiare dello stesso e purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche, nell'ordine: il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica incrementato del 60 per cento. Nel caso in cui il reddito risulti superiore al limite sopra determinato l'assegnatario può richiedere di occupare l'abitazione a titolo di locazione.

4. Allorchè per carenza dei requisiti previsti dai commi precedenti deve provvedersi al rilascio dell'alloggio, ciò deve avvenire entro sei mesi dalla data dell'evento che ha determinato la cessazione del diritto all' assegnazione.

Art. 6

L'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79 "Fondi speciali (parte), destinati al finanziamento di altri interventi". (1)

(1)

Si rimanda all'art. 6 della L.R. 43/94: "Disciplina degli alloggi occupati da appartenenti alle forze dell'ordine".

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Taormina, 31 dicembre 1985.

NICOLOSI