
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1985, n. 53
G.U.R.S. 28 dicembre 1985, n. 58
Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 38/1991 e con annotazioni alla data 12 novembre 1996)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
Personale comandato (1)
Si rimanda all'art. 21 della L.R. 41/96: "Interpretazione autentica della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53".
Ruolo speciale transitorio
Fino al definitivo riordino dei ruoli del personale dell'amministrazione regionale è istituito, presso la presidenza della Regione, un ruolo speciale transitorio.
Il personale del ruolo di cui al comma precedente è assegnato agli assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei lavori pubblici, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della sanità, per i servizi dei relativi uffici periferici secondo le disposizioni dell'art. 11, terzo comma, della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, nei limiti dei contingenti fissati con le modalità di cui al secondo comma del medesimo art. 11.
Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui al presente articolo sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, istituiti con la legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche.
Il personale dello Stato in posizione di comando presso l'amministrazione regionale in virtù dei decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, 16 febbraio 1979, n. 76, 24 marzo 1981, n. 218, 6 agosto 1981, n. 485, 13 maggio 1985, n. 256, ed il personale con qualifiche amministrative in posizione di comando in virtù dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici trasferiti in forza dei predetti decreti del Presidente della Repubblica, nonchè il personale dello Stato in posizione di comando presso la segreteria tecnica della commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, è inquadrato, a domanda e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e comunque non successivamente al 31 dicembre 1985, nel ruolo speciale transitorio di all'art. 1.
Il personale dello Stato con qualifiche tecniche in posizione di comando presso l'amministrazione regionale ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637, nonchè ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 ed in esecuzione dell'art. 24 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e comunque non successivamente al 31 dicembre 1985, nel ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, applicandosi ad esso lo stato giuridico ed economico previsto per detto ruolo.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, con decorrenza dalla data di efficacia prevista dal provvedimento di comando, al personale statale addetto ad uffici statali trasferiti i cui provvedimenti di comando, applicativi delle vigenti norme di attuazione dello statuto relative al passaggio degli uffici, non siano stati perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel ruolo di cui all'art. 1, con le stesse modalità di cui al presente articolo, è inquadrato il personale già occupato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche, immesso nei ruoli delle amministrazioni statali ed in servizio presso gli uffici di cui ai commi precedenti.
Nel ruolo di cui all'art. 1, con le stesse modalità di cui al presente articolo, è inquadrato il personale statale in servizio presso uffici ubicati in Sicilia che abbia superato gli esami di idoneità previsti dall'ultimo comma dell'art. 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, banditi ed espletati dai Ministeri i cui uffici sono stati trasferiti all'amministrazione regionale in forza dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma.
Nel ruolo di cui all'art. 1 è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'art. 2, il personale dei ruoli statali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ufficio tecnico speciale per le trazzere nonchè il dirigente statale alla stessa data incaricato della direzione del predetto ufficio.
(integrato dall'art. 12 della L.R. 21/86)
Il personale di cui all'art. 2 è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli fissati dalla normativa regionale secondo le seguenti equiparazioni con le qualifiche del personale dell'amministrazione regionale:
funzionari con qualifica dirigenziale: dirigente superiore;
funzionari della carriera direttiva: dirigenti ed equiparati;
funzionari della carriera di concetto: assistenti ed equiparati;
coadiutori ed addetti alla vigilanza: operatori archivisti;
coadiutori dattilografi: dattilografi;
agenti tecnici, commessi, operai: agenti tecnici, commessi, operai.
Il personale statale della carriera direttiva di cui al secondo comma dell'art. 52 e di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è equiparato a quello con qualifica di dirigente superiore.
Sono, altresì, collocati nella qualifica di dirigente superiore tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 erano preposti ad uffici periferici di dimensione provinciale della Regione o transitati alla Regione, nonchè il personale della carriera direttiva che da atti certi risulta avere svolto funzioni di capo settore per un periodo non inferiore a 10 anni.
Il personale di cui al precedente comma e quello che non trova specifica corrispondenza con le qualifiche previste per il personale dell'amministrazione regionale, è collocato nelle fasce funzionali secondo le equiparazioni di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Al personale con qualifiche tecniche della carriera direttiva o di concetto corrispondenti, per titolo di studio richiesto per l'assunzione, a qualifiche proprie dei ruoli tecnici dell'amministrazione regionale, sono attribuiti nei ruoli di cui agli articoli 1 e 2, le corrispondenti qualifiche tecniche, nel rispetto delle corrispondenze di cui al primo comma.
Al personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, inquadrato ai sensi dei precedenti commi, è attribuita la classe di stipendio di cui alla tabella A annessa alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, pari o immediatamente inferiore al trattamento economico lordo per stipendio, indennità integrativa speciale ed assegno perequativo regionale di cui all'art. 55 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, detratta la somma corrispondente all'indennità di contingenza spettante al personale dell'amministrazione regionale. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile con la maturazione delle classi o degli aumenti periodici successivi.
Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo.
Il servizio prestato in altre qualifiche è valutato nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76.
Sono fatte salve, tuttavia, la posizione giuridica e le mansioni già possedute dagli interessati nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
Le domande per l'inquadramento ai sensi degli articoli precedenti devono essere prodotte entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, in caso di perfezionamento successivo del provvedimento di comando, entro sessanta giorni dalla relativa efficacia.
Il personale interessato al perfezionamento di provvedimenti di passaggio a qualifiche superiori può chiedere che l'inquadramento nei ruoli regionali avvenga con decorrenza dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 103, nonchè il personale assegnato con incarico formale al coordinamento regionale della gestione amministrativa dell'anagrafe unificata degli assistiti, è inquadrato secondo le qualifiche possedute - a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nei ruoli regionali, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza. Detto personale resta limitato nel numero complessivo massimo di duecentoventidue unità per l'assessorato regionale della sanità, di sessanta unità per l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze nonchè di trentasette unità di operatori tecnici provenienti dall'ufficio accertamento notifica sconti farmaceutici di Palermo.
Il personale di cui al primo comma è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo ovvero in quello tecnico della sanità, secondo che sia in possesso di qualifiche amministrative o tecniche, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 5.
Il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei precitati decreti, è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un ruolo speciale transitorio istituito presso la presidenza della Regione.
Il personale di cui al comma precedente è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli secondo le modalità stabilite dall'art. 5.
Il personale di cui ai precedenti commi, salva la destinazione alle funzioni ed ai compiti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, è assegnato ai rami dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche. Il medesimo personale può essere assegnato a prestare servizio mediante comando presso gli enti locali e gli enti strumentali controllati dalla Regione.
(sostituito dall'art. 16 della L.R. 11/88)
Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
Al personale statale già in posizione di comando presso l'amministrazione regionale a seguito di trasferimento alla Regione degli uffici statali ai sensi dell'art. 2 nonché agli insegnanti statali comandati presso la regione Sicilia ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, cessato dal servizio per collocamento a riposo di ufficio o per decesso, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1984 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito un assegno mensile integrativo di quiescenza, da corrispondere anche a favore dei superstiti aventi diritto in relazione alla percentuale agli stessi spettante a titolo di pensione indiretta o di reversibilità, pari alla differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante ed il trattamento spettante al personale dell'amministrazione regionale in quiescenza di corrispondente qualifica e pari anzianità, in applicazione della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle variazioni dei due trattamenti pensionistici.
Al personale di cui all'art. 24 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, il servizio prestato anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo dell'assistenza tecnica viene riconosciuto con le stesse modalità e per gli stessi effetti previsti dall'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 76, detraendo l'anzianità già riconosciuta per effetto del quinto comma dell'art. 24 della suddetta legge regionale 1° agosto 1977, n. 74.
Per i medici già dipendenti degli enti locali, le anzianità previste dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono calcolate alla data dell'effettivo passaggio delle funzioni dagli enti locali medesimi alle unità sanitarie locali.
(modificato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 11/88)
Il personale in posizione di comando, di cui alla presente legge, che non abbia esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dagli articoli precedenti, cessa da tale posizione il quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine utile per l'opzione, ad eccezione del personale appartenente al ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e che non presenta domanda di inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale il quale mantiene l'attuale posizione di comando che, comunque, non potrà protrarsi oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli effetti dei comandi già disposti, sono abrogati.
l'art. 7 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
l'art. 13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16;
l'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87;
Al maggiore onere di lire 43.147 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, anche di tipo compensativo fra i vari capitoli di spesa concernenti emolumenti fissi ed accessori, compensi per lavoro straordinario ed altri oneri inerenti al personale considerato dalla presente legge, occorrenti per l'applicazione della legge medesima.
I maggiori oneri a carico degli esercizi successivi, valutati in lire 130.800 milioni per l'anno 1986 e in lire 135.900 milioni per l'anno 1987, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 dicembre 1985.
NICOLOSI
Allegato
TABELLA A I FASCIA Operaio comune ed equiparato II FASCIA Commesso ed equiparato Operaio qualificato Manutentore Qualifiche della carriera ausiliaria ed equiparata III FASCIA Addetto ai servizi di vigilanza e custodia Agente tecnico o ristoratore ed equiparato Operaio specializzato ed equiparato Aiuto magazziniere Capo operaio Commesso con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica IV FASCIA Agente tecnico o ristoratore ed equiparato Capo operaio Aiuto magazziniere con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica Addetto ai servizi di vigilanza e custodia Operatore addetto ai servizi di ristorazione collettiva e servizi generali Centralinista Dattilografo Qualifiche della carriera esecutiva ed equiparata Coadiutore Archivista Archivista-dattilografo Operatore tecnico ed equiparato Operatore amministrativo ed equiparato Operatore contabile ed equiparato Operatore elaborazione dati ed equiparato Operatore socio-sanitario ed equiparato Assistente tecnico Assistente di laboratorio Addetto alla vigilanza V FASCIA Qualifiche della carriera esecutiva ed equiparate Coadiutore Archivista Archivista-dattilografo Operatore tecnico ed equiparato Operatore amministrativo ed equiparato Operatore contabile ed equiparato Operatore elaborazione dati ed equiparato Operatore socio-sanitario ed equiparato Assistente tecnico Assistente di laboratorio Addetto alla vigilanza con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica o nella ex carriera esecutiva Collocatore Addetto al collocamento e addetto alla vigilanza negli ispettorati del lavoro Operatore capo di servizio di ristorazione collettiva e di servizi generali VI FASCIA Collocatore con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica Funzionario ex carriera di concetto (amministrativo e tecnico) Assistente coordinatore Assistente amministrativo, tecnico, contabile ed equiparato Insegnante elementare Assistente sociale Addetto al collocamento e addetto alla vigilanza negli ispettorati del lavoro con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica VII FASCIA Funzionario ex carriera di concetto (amministrativo e tecnico) Assistente coordinatore Assistente amministrativo, tecnico, contabile ed equiparato Insegnante elementare Assistente sociale con sette anni di effettivo servizio nella qualifica o nella ex carriera di concetto Funzionario direttivo amministrativo Collaboratore coordinatore Collaboratore ed equiparato VIII FASCIA Funzionario direttivo amministrativo Collaboratore coordinatore Collaboratore ed equiparato Funzionario direttivo tecnico con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o nella ex carriera direttiva