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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816

G.U.R.I 10 gennaio 1986, n. 7

Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e con annotazioni alla data 23 dicembre 2000)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 1

Oggetto del provvedimento (1)

1. I cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dalla presente legge hanno diritto di disporre del tempo necessario per l'esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi, nonchè di percepire le indennità ed i rimborsi di spese nei casi contemplati dagli articoli seguenti.

(1)

In ordine alla disciplina dello status degli amministratori locali, vedi gli artt. 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. 30/2000.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

Collocamenti in aspettativa

1. Agli effetti degli articoli successivi possono essere collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita, anche se questa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti, pubblici o privati, eletti alle cariche di cui alla presente legge.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonchè come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. (1)

3. Per i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali per i quali la presente legge prevede il raddoppio dell'indennità mensile di carica, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono versati ai rispettivi istituti dal datore di lavoro pubblico e, su richiesta di questo, rimborsati dall'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il mandato. Lo stesso ente provvede al versamento, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri in sostituzione del datore di lavoro privato, al quale è altresì rimborsata la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto, entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'eletto.

(1)

Per l'interpretazione autentica del comma che si annota, si riporta l'art. 8/ter del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge n. 68 del 19 marzo 1993:

"ART. 8-ter - Interpretazione autentica

1. Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono applicabili a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati senza esclusione alcuna."

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

Indennità di carica del sindaco (1) (2)

1. Ai sindaci è corrisposta una indennità mensile di carica deliberata dal consiglio comunale entro i limiti previsti per ciascuna classe di comuni nella tabella A allegata alla presente.

2. I limiti di cui al precedente comma sono raddoppiati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti che svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 3 della L.R. 41/96:

"ART. 3 - Disposizioni concernenti l'indennità nei comuni

1. I benefici previsti dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, recepita dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 sono estesi agli amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti."

In ordine al collocamento in aspettativa, vedi le disposizioni di cui agli artt. 22 e 28, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

(2)

Si riporta il testo dell'art. 12, della L.R. 19/97:

"ART. 12

Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali

1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

In ordine all'articolo annotato vedi gli artt. 23 e 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4

Permessi (1)

1. I lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali o provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli.

2. I lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee delle unità sanitarie locali o delle comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali, provinciali o consortili, nei consigli circoscrizionali nonchè delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi degli enti di cui fanno parte.

3. Gli eletti nelle giunte municipali e provinciali, i presidenti e i vicepresidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali, i presidenti e i vicepresidenti delle giunte esecutive delle comunità montane, i presidenti di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali. (2)

4. Le assenze di cui ai commi precedenti sono retribuite.

5. L'onere per le assenze dal servizio dei lavoratori dipendenti da privati o da soggetti pubblici economici è a carico dell'ente od organismo di cui sono amministratori; detto ente od organismo, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore o giornate di effettiva assenza.

6. I lavoratori dipendenti, di cui al presente articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 12, della L.R. 19/97:

"ART. 12

Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali

1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

In ordine all'articolo annotato vedi gli artt. 23 e 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

(2)

Per l'interpretazione autentica del comma che si annota, si riporta l'art. 8 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge n. 68 del 19 marzo 1993:

"ART. 8 - Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali.

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n, 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro nonchè del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

Indennità di carica degli assessori comunali (1)

1. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 5 mila e fino a 10 mila abitanti, è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 50 per cento di quella prevista per il sindaco.

2. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 10 mila e fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 55 per cento di quella prevista per il sindaco.

3. All'assessore delegato o anziano dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il sindaco.

4. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 5 mila fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile del 45 per cento di quella prevista per il sindaco.

5. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione fra i 50 mila ed i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco. Agli assessori effettivi e supplenti dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 65 per cento di quella prevista per il sindaco.

6. I limiti di cui al terzo e quinto comma sono raddoppiati per gli assessori comunali che non siano lavoratori dipendenti ovvero siano stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente a t. 2.

7. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio comunale.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 12, della L.R. 19/97:

"ART. 12

Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali

1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

In ordine all'articolo annotato vedi gli artt. 23 e 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

Indennità di carica del presidente e degli assessori della provincia

1. Ai presidenti delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti di quella prevista nella tabella B allegata alla presente legge.

2. All'assessore anziano delle amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 75 per cento di quella prevista per il presidente.

3. Agli altri assessori sia effettivi che supplenti l'indennità mensile di carica è corrisposta entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il presidente.

4. I limiti di cui ai precedenti commi sono raddoppiati per gli amministratori provinciali che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

5. I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio provinciale.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali (1)

1. Ai presidenti delle aziende speciali di enti territoriali è corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco o per il presidente dell'ente territoriale da cui dipendono.

2. Ai componenti degli organi esecutivi delle predette aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

3. I relativi provvedimenti sono adottati dall'organo assembleare dell'ente territoriale da cui dipende l'ente o l'azienda tenendo conto delle loro dimensioni economiche, finanziarie, organizzative e produttive.

4. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti delle aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8

Maggioranza per l'adozione delle delibere relative alle indennità di carica

(abrogato dall'art. 28, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265)

[1. Le delibere relative alle indennità di carica sono adottate dai rispettivi consigli comunali e provinciali con votazione a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti l'assemblea.]

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9

Indennità di carica del presidente e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende

1. Ai presidenti di consorzi tra comuni e province e delle loro aziende può essere corrisposta, in relazione alla popolazione servita e alla qualità ed entità dei servizi, una indennità mensile di carica entro i limiti del 65 per cento di quella prevista per il sindaco del comune più popoloso, facente parte del consorzio.

2. Ai componenti degli organi esecutivi dei predetti consorzi o loro aziende può essere corrisposta una indennità mensile di carica entro i limiti del 40 per cento di quella prevista per il presidente.

3. I relativi provvedimenti sono adottati dalle rispettive assemblee, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati alle stesse, sentiti gli enti territoriali interessati.

4. I limiti di cui al primo comma sono raddoppiati per i presidenti dei consorzi o loro aziende con più di 50 dipendenti, che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del precedente articolo 2.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10

Indennità di presenza dei consiglieri comunali (1)

1. Ai consiglieri comunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) comuni sino a 30 mila abitanti, lire 15.000;

2) comuni da 30.001 a 250 mila abitanti, lire 25.000;

3) comuni da 250.001 a 500 mila abitanti, lire 40.000;

4) comuni con oltre 500 mila abitanti, lire 70.000.

2. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. I consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

4. Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 24 giugno 1986, n. 31.

Vedi l'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 11

Indennità di presenza dei consiglieri provinciali (1)

1. Ai consiglieri provinciali è corrisposta una indennità per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella seguente misura:

1) province fino a 250 mila abitanti, lire 25.000;

2) province fino a 250.001 a 500 mila abitanti, lire 30.000;

3) province da 500.001 a 1.000.000 di abitanti, lire 50.000;

4) province con oltre 1.000.000 di abitanti, lire 70.000.

2. La stessa indennità è corrisposta, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.

3. I consigli provinciali possono concedere una indennità di presenza anche per le sedute delle commissioni provinciali previste per legge, in misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni.

4. Le indennità di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 12, della L.R. 19/97:

"ART. 12

Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali

1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti."

In ordine all'articolo annotato vedi gli artt. 23 e 24 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Indennità di presenza di componenti di organi esecutivi non percipienti indennità di carica

1. Ai componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle loro aziende e consorzi a cui non spetti alcuna indennità di carica è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute in misura pari a quella prevista per i componenti dei rispettivi consigli e assemblee o di quelli degli enti da cui dipendono.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Rimborsi di spese e indennità di missione (1)

1. Ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dei rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonchè l'indennità di missione alle condizioni previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al n. 2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.

2. Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

4. Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'articolo 1, che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonchè per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14

Divieto di cumulo

1. Le indennità di carica previste dalla presente legge non sono cumulabili fra loro.

2. I parlamentari nazionali o europei, nonchè i consiglieri regionali possono percepire solo le indennità di presenza previste dalla presente legge.

3. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Aggiornamento periodico delle indennità

1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono all'inizio di ogni triennio aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il primo aggiornamento avrà luogo il 1° gennaio 1988.

3. L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10 per cento per ciascun anno del triennio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 16

Documentazione per i permessi

1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Copertura dell'onere finanziario

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 52 miliardi annui, provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio senza ulteriori oneri per lo Stato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 18

Disposizione transitoria

(sostituito dall'art. 15 sexies del D.L. 28 dicembre 1989 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38)

1. I cittadini di cui al precedente articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, conservano a loro richiesta tale trattamento anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come determinato dalla legge 18 dicembre 1979, n. 632.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 19

Disposizioni fiscali (1)

(abrogato dall'art. 26, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nell'intero territorio nazionale, fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 21

Relazione al Parlamento

1. A partire dal biennio 1985-86, il Ministro dell'interno presenta alle Camere, entro il mese di dicembre dell'anno successivo al compimento di ciascun biennio, una relazione avente ad oggetto la spesa sostenuta, in ciascun anno, in conseguenza della presente legge, da tutti gli enti indicati nella presente legge, con distinto riferimento a quella derivante da aspettative, indennità e rimborso spese.

2. Ai fini dell'adempimento previsto dal primo comma, gli enti indicati nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla prefettura, entro un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo, un rapporto, su schema predisposto dal Ministro dell'interno, ordinato ad evidenziare gli elementi precisati dal primo comma.

3. La prefettura trasmette tale rapporto al Ministero dell'interno entro il mese di settembre, accompagnandolo con un prospetto riepilogativo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22

Rimborsi degli oneri previdenziali assistenziali e assicurativi (1)

1. Le modalità ed i criteri per definire l'ammontare dei rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i dipendenti pubblici, di cui all'articolo 2, terzo comma, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23

Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato

1. I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 24

Esercizio delle funzioni consiliari

1. I consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e i componenti delle assemblee delle unità sanitarie locali e delle comunità montane, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonchè di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato.

2. Nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Diritto di visione degli atti

1. Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

2. Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 26

Estensione dell'ambito di applicazione della legge 5 luglio 1982, n 441

All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27

Divieto di trasferimento dei lavoratori dipendenti eletti consiglieri comunali e provinciali

1. I consiglieri comunali e provinciali che sono lavoratori dipendenti non possono essere soggetti a trasferimenti durante l'esercizio del mandato consiliare, se non a richiesta o per consenso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28

Disposizioni abrogate

1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell'articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente a quanto espressamente disciplinato nella presente legge.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI

Presidente del Consiglio

dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Tabella A (1) (2)

INDENNITA' DI CARICA AI SINDACI


Comuni fino a   3.000 abitanti                     L.   400.000 @#
da    3.001 a   5.000 abitanti                     "    600.000 @#
da    5.001 a  30.000 abitanti                     "    800.000
da   30.001 a  50.000 abitanti                     "    900.000
da   50.001 a 100.000 abitanti                     "  1.100.000
da  100.001 a 250.000 abitanti                     "  1.300.000
da  250.001 a 500.000 abitanti                     "  1.500.000
oltre 500.000 abitanti                             "  2.000.000

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione sino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica prevista per i sindaci dei comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

Ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di carica entro i limiti previsti per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

(1)

Vedi art. 2 della L.R. 24 giugno 1986, n. 31.

(2)

Vedi l'art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Le indennità spettanti ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province regionali della Sicilia sono state rideterminate nelle misure che saranno infra specificate, in dipendenza dell'applicazione delle seguenti norme:

- D.M. Interno 11/04/88: aggiornamento per il triennio 1988, 1989, 1990, nella misura del 10%.

- D.M. Interno 02/02/91: aggiornamento per il triennio 1991, 1992, 1993, nella misura del 10%.

- art. 43, comma 4, dell'O.R.E.L. n. 6/55, nel testo sostituito dall'art. 52 della L.R. 26/93.

- D.M. Interno 04/07/94: aggiornamento per il triennio 1994, 1995, 1996, nella misura del 10%.

- D.M. Interno 12/03/97: aggiornamento per il triennio 1997, 1998, 1999, nella misura del 10%.

Ai vice sindaci compete un'indennità di carica pari al 75% dell'indennità di carica stabilita per il sindaco. (art. 2, comma 2, L.R. 31/86)

Agli assessori comunali:

- dei comuni da 5.001 a 50.000 abitanti l'indennità di carica è commisurata al 50% di quella che compete al sindaco (art. 2, comma 3, della L.R. 31/86)

- dei comuni da 50.001 a 250.000 abitanti l'indennità di carica è commisurata al 60% di quella che compete al sindaco (art. 5, comma 5, della Legge 27/12/85, n. 816)

- dei comuni da 250.001 abitanti ad oltre 500.000 l'indennità di carica è commisurata al 65% di quella che compete al sindaco (art. 5, comma 5, della Legge 27/12/85, n. 816)

Ai vice presidenti delle amministrazioni provinciali l'indennità di carica è commisurata al 75% di quella che compete al presidente dell'amministrazione provinciale (art. 6 legge 27/12/85, n. 816)

Agli assessori delle amministrazioni provinciali l'indennità di carica è commisurata al 65% di quella che compete al presidente dell'amministrazione provinciale (art. 6 legge 27/12/85, n. 816)

Vedi artt. 10 e 11 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 relative alle indennità di presenza.

Vedi, inoltre, le seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 2, della Legge 27/12/85, n. 816

- art. 43, comma 5, dell'O.R.E.L. n. 6/55, nel testo sostituito dall'art. 2 della L.R. 41/96.

Per effetto dell'art. 3, comma 1, della L.R. 31/86 ai consiglieri dei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti è corrisposta la misura dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri dei comuni da 30.001 a 250 mila abitanti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 274, comma 1, lett. o) del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Tabella B (1) (2)

INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI


Province con popolazione fino a 250.000 abitanti             L. 1.100.000
Province con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti       "  1.300.000
Province con popolazione da 500.001 a 1.000.000 di abitanti  "  1.500.000
Province con popolazione oltre 1.000.000 di abitanti         "  1.800.000
(1)

Vedi art. 2 della L.R. 24 giugno 1986, n. 31.

(2)

Vedi l'art. 31 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Le indennità spettanti ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province regionali della Sicilia sono state rideterminate nelle misure che saranno infra specificate, in dipendenza dell'applicazione delle seguenti norme:

- D.M. Interno 11/04/88: aggiornamento per il triennio 1988, 1989, 1990, nella misura del 10%.

- D.M. Interno 02/02/91: aggiornamento per il triennio 1991, 1992, 1993, nella misura del 10%.

- art. 43, comma 4, dell'O.R.E.L. n. 6/55, nel testo sostituito dall'art. 52 della L.R. 26/93.

- D.M. Interno 04/07/94: aggiornamento per il triennio 1994, 1995, 1996, nella misura del 10%.

- D.M. Interno 12/03/97: aggiornamento per il triennio 1997, 1998, 1999, nella misura del 10%.

Ai vice sindaci compete un'indennità di carica pari al 75% dell'indennità di carica stabilita per il sindaco. (art. 2, comma 2, L.R. 31/86)

Agli assessori comunali:

- dei comuni da 5.001 a 50.000 abitanti l'indennità di carica è commisurata al 50% di quella che compete al sindaco (art. 2, comma 3, della L.R. 31/86)

- dei comuni da 50.001 a 250.000 abitanti l'indennità di carica è commisurata al 60% di quella che compete al sindaco (art. 5, comma 5, della Legge 27/12/85, n. 816)

- dei comuni da 250.001 abitanti ad oltre 500.000 l'indennità di carica è commisurata al 65% di quella che compete al sindaco (art. 5, comma 5, della Legge 27/12/85, n. 816)

Ai vice presidenti delle amministrazioni provinciali l'indennità di carica è commisurata al 75% di quella che compete al presidente dell'amministrazione provinciale (art. 6 legge 27/12/85, n. 816)

Agli assessori delle amministrazioni provinciali l'indennità di carica è commisurata al 65% di quella che compete al presidente dell'amministrazione provinciale (art. 6 legge 27/12/85, n. 816)

Vedi artt. 10 e 11 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816 relative alle indennità di presenza.

Vedi, inoltre, le seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 2, della Legge 27/12/85, n. 816

- art. 43, comma 5, dell'O.R.E.L. n. 6/55, nel testo sostituito dall'art. 2 della L.R. 41/96.

Per effetto dell'art. 3, comma 1, della L.R. 31/86 ai consiglieri dei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30 mila abitanti è corrisposta la misura dell'indennità di presenza spettante ai consiglieri dei comuni da 30.001 a 250 mila abitanti.