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LEGGE 9 dicembre 1985, n. 705

G.U.R.I. 10 dicembre 1985, n. 290

Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 8 marzo 1995, n. 63 e annotato al 18 aprile 1986)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 2

L'articolo 5 è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: "o di associato";

all'ultimo comma, le parole: "nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire ad esse in base ai criteri di programmazione", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione".

Art. 3

L'articolo 11 è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definitivo";

al quinto comma, il punto b) è sostituito dal seguente:

"b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonchè con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purchè tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;".

Art. 4

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

"La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.".

Art. 5

L'articolo 13 è modificato come segue:

al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311; il numero 13) è sostituito dal seguente:

"13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici";

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

"Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società.";

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

"I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni".

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso.

Art. 6

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Collocamento a riposo). - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età". (1)

(1)

Per effetto dell'art. 9, comma 1, del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 120 le disposizioni di cui agli articoli annotati hanno effetto dal 1° novembre 1985.

Art. 7

L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967 n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

Art. 8

All'articolo 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati".

Art. 9

L'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Art. 10

L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

Art. 11

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37.

Art. 12

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo le modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministro della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università".

Art. 13

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

"Art. 91-bis - (Partecipazione a consorzi e a società di ricerca). - Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".

Art. 14

(abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 8 settembre 1994, n. 532, convertito dalla legge 8 marzo 1995, n. 63)

[All'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

"Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università"].

Art. 15

All'articolo 109 è aggiunto il seguente comma:

"Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto".

Art. 16

All'articolo 110 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo".

Art. 17

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento". (1)

(1)

Per effetto dell'art. 9, comma 1, del D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 120 le disposizioni di cui agli articoli annotati hanno effetto dal 1° novembre 1985.

Art. 18

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 19

I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 20

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano sviluppo di cui all'articolo 2.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

Art. 21

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI