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N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3540/85 DELLA COMMISSIONE, 5 dicembre 1985

G.U.C.E. 19 dicembre 1985, n. L 342

Modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci.

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

Visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Considerando che il prezzo da pagare al produttore tiene conto delle maggiorazioni mensili introdotte dal regolamento (CEE) n. 1485/85; che è opportuno indicare il prezzo minimo che deve figurare nel contratto tra il produttore e il primo acquirente, nonché gli adeguamenti di tale prezzo;

Considerando che, qualora un primo acquirente non possa essere controllato dallo stato membro in cui sono stati raccolti i prodotti, quest'ultimo delega i propri poteri in materia ad un altro stato membro;

Considerando che è opportuno precisare le procedure da seguire in caso di dubbio circa l'esattezza delle indicazioni che figurano su un certificato;

Considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, è opportuno definire le procedure per la domanda e la concessione del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, nonché la durata di validità di tale certificato e la sua forma;

Considerando che, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82, è opportuno precisare le modalità da seguire per chiedere l'identificazione dei prodotti e per attestare detta identificazione;

Considerando che la dichiarazione di utilizzazione dei prodotti, presentata dall'utilizzatore riconosciuto, è un documento che può sostituire la domanda d'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2036/82;

Considerando che l'aiuto per i prodotti utilizzati nell'alimentazione animale deve essere fissato almeno due volte al mese per tener conto dell'evoluzione del mercato;

Considerando che il metodo di calcolo dell'importo correttivo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82 deve essere precisato; che tale importo correttore può essere adeguato in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento; che occorre definire il metodo di adeguamento in causa;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 1832/85 ha introdotto nuove modalità; che è opportuno pertanto modificare le condizioni relative al pagamento dell'aiuto;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione, del 3 agosto 1984, che fissa modalità d'applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2426/85 (6), dovrebbe essere profondamente modificato per tener conto delle considerazioni che precedono; che è opportuno ristrutturare il testo del suddetto regolamento ed apportare in questa circostanza le necessarie modifiche; che, a fini di chiarezza, occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2365/84 e sostituirlo con il presente regolamento;

Considerando che il passaggio dal regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2365/84 a quello previsto dal presente regolamento richiede misure derogatorie per un periodo limitato;

Considerando che il comitato di gestione per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 12 giugno 1982, n. L 162.

(2)

G.U. 10 giugno 1985, n. L 151.

(3)

G.U. 28 luglio 1982, n. L 219.

(4)

G.U. 3 giugno 1985, n. L 173.

(5)

G.U. 20 agosto 1984, n. L 222.

(6)

G.U. 29 agosto 1985, n. L 230.

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Art. 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci istituito dal regolamento (CEE) n. 1431/82.

 

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I. Primo acquirente

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Art. 2

1. Il contratto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è redatto per iscritto e reca l'indicazione di un prezzo da pagare per 100 kg di prodotto, pari almeno al prezzo minimo, espresso in ECU, valido il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale il prodotto è consegnato al primo acquirente, aumentato, secondo il mese di consegna, delle maggiorazioni mensili, espresse in ECU, di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, e convertito in moneta nazionale mediante applicazione del tasso rappresentativo valido lo stesso giorno.

2. Il prezzo da pagare di cui al paragrafo 1 s'intende per un prodotto alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, alla partenza dall'azienda agricola e caricato sul veicolo dell'acquirente.

Qualora un produttore consegni un prodotto la cui qualità non consenta un'utilizzazione diretta conforme all'articolo 9, lettera a), le spese di essiccazione e pulitura necessarie e sufficienti per ottenere la qualità che consenta tale utilizzazione saranno concordate tra il produttore ed il primo acquirente e saranno a carico del produttore.

Tale prezzo s'intende inoltre per un prodotto i cui tenori di umidità e di impurità sono quelli della qualità tipo.

3. Il peso da prendere in considerazione ai fini del prezzo da pagare di cui al paragrafo 1 è il peso calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato I.

Il peso da calcolare è quello ottenuto dopo aver fatto subire al prodotto le eventuali operazioni di essiccazione e pulitura di cui al paragrafo 2.

Ai sensi del presente regolamento, per impurità s'intende ogni corpo estraneo, organico o inorganico, non originario dei prodotti delle specie in causa.

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Art. 3

1. Per ogni consegna di piselli, fave, favette o lupini dolci che riceve dai produttori, il primo acquirente presenta all'organismo designato dallo stato membro produttore, la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82.

2. Tuttavia, se per una determinata campagna di commercializzazione un produttore effettua più consegne allo stesso primo acquirente, quest'ultimo può presentare, per la totalità o per una parte delle consegne, una dichiarazione ricapitolativa in cui siano indicate le varie consegne.

3. La dichiarazione di consegna deve recare almeno i dati seguenti:

- il nome, il cognome e l'indirizzo del produttore e del primo acquirente;

- la firma del produttore o del suo rappresentante e quella del primo acquirente;

- la campagna di raccolta del prodotto consegnato;

- la data di consegna ed il peso del prodotto tal quale, di qualità sana, leale e mercantile, consegnato dal produttore al primo acquirente;

- i tenori di umidità e di impurità dei prodotti consegnati;

- il prezzo da pagare per unità di prodotto della qualità tipo, specificato nel contratto di cui all'articolo 2, le spese a carico del produttore, nonché le maggiorazioni mensili secondo il mese di consegna.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 6, per i lupini dolci, la dichiarazione di consegna deve essere accompagnata dalla copia della fattura d'acquisto delle sementi e recare l'indicazione della varietà e della quantità. L'indicazione della varietà, se non figura nella fattura, può essere fatta nella dichiarazione di consegna.

5. Salvo caso di forza maggiore, la dichiarazione di consegna deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo al mese in cui è stata effettuata la consegna o, nel caso del paragrafo 2, al momento dell'ultima consegna.

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Art. 4

A fini di controllo, il primo acquirente deve:

a) tenere a disposizione dell'organismo competente dello stato membro produttore i contratti conclusi con i produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci;

b) tenere, per i prodotti raccolti nella Comunità e per quelli importati, una contabilità di magazzino separata, recante almeno i dati seguenti:

- situazione delle scorte per tipo di prodotti;

- quantitativi di prodotti presi in consegna e venduti ogni giorno con l'indicazione, per i prodotti comunitari, del tenore di umidità e di impurità;

- per i prodotti comunitari e per ogni partita presa in consegna, estremi della dichiarazione di consegna, indicati non appena disponibili, o l'indicazione del produttore.

Tuttavia, se il primo acquirente è anche un utilizzatore riconosciuto, la contabilità di magazzino deve essere tenuta conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3;

c) tenere la propria contabilità finanziaria a disposizione dell'organismo competente dello stato membro produttore;

d) tenere a disposizione dell'organismo competente dello stato membro produttore gli altri documenti giustificativi necessari.

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Art. 5

1. Gli stati membri produttori verificano:

a) le dichiarazioni di consegna, in particolare per accertare se il prezzo ivi indicato è almeno pari al prezzo da pagare di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

b) nel caso dei lupini dolci, la corrispondenza tra il quantitativo di sementi utilizzato e quello effettivamente consegnato, nonché l'ammissibilità della varietà; qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma, il rispetto della norma relativa al tenore di semi amari;

c) la contabilità di magazzino del primo acquirente e la sua esattezza.

La verifica dell'esattezza della contabilità di magazzino, che può estendersi alla fase anteriore o successiva a quella del primo acquirente, deve essere effettuata sul posto per il 5% almeno dei primi acquirenti.

d) in caso di dubbio, i contratti conclusi tra produttori e primi acquirenti.

2. Nell'ambito della mutua assistenza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82, uno stato membro produttore che non possa effettuare alcuni dei controlli di cui al paragrafo 1 a motivo del fatto che un primo acquirente è stabilito in un altro stato membro, chiede di procedere a tali controlli in sua vece.

La richiesta di cui al comma precedente è formulata su un documento analogo al modello che figura nell'allegato VII, compilato a macchina, in una delle lingue ufficiali della Comunità, conformemente alle indicazioni che vi figurano.

Nel più breve tempo possibile, lo stato membro interpellato risponde allo stato membro richiedente, comunicandogli i risultati dei controlli richiesti. La risposta è redatta sul verso del formulario trasmesso dallo stato membro richiedente, conformemente alle indicazioni che vi figurano.

3. Gli stati membri comunicano alla Commissione, che ne informa immediatamente gli altri stati membri, i nomi e gli indirizzi degli organismi incaricati di formulare e di ricevere le richieste di cui al paragrafo 2.

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Art. 6

1. A richiesta del primo acquirente e dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'organismo competente dello stato membro produttore rilascia il certificato di acquisto al prezzo minimo, di cui al suddetto paragrafo.

2. Il certificato di acquisto al prezzo minimo è rilasciato per il quantitativo consegnato sulla base di una o più dichiarazioni di consegna.

3. Nel certificato di acquisto al prezzo minimo deve figurare una nota che consenta di ricollegarlo alle dichiarazioni di consegna cui si riferisce. Nel certificato deve essere pure specificato il quantitativo, calcolato secondo il metodo specificato nell'allegato I, dei prodotti indicati nella dichiarazione o nelle dichiarazioni di consegna ad essi attinenti.

4. Se la dichiarazione di consegna è presentata priva dell'indicazione del tenore di umidità o del tenore di impurità per mancanza temporanea dei relativi dati, gli stati membri possono rilasciare il certificato di acquisto al prezzo minimo per un quantitativo non superiore all'80% di quello effettivamente consegnato.

Per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 2, gli stati membri, a condizione che l'interessato costituisca una cauzione sufficiente, possono rilasciare il certificato d'acquisto al prezzo minimo prima della dichiarazione ricapitolativa, per un quantitativo non superiore all'80% del quantitativo di prodotto consegnato dai produttori al momento della domanda di certificato.

In questi casi, il certificato relativo al saldo è rilasciato quando sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 3.

5. Gli stati membri, ove constatino di aver rilasciato certificati di acquisto al prezzo minimo per un quantitativo superiore a quello effettivamente dovuto, provvedono a recuperare i certificati per i quantitativi eccedenti oppure, se sono stati ceduti, chiedono al primo acquirente di versare un importo pari all'aiuto più elevato applicabile alla data del rilascio del certificato, moltiplicato per il quantitativo risultante in eccedenza rispetto a quello giustificato.

6. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, si intende per:

a) qualità minima delle sementi di lupino dolce: le sementi il cui tenore di semi amari è inferiore al 3%. Il numero di semi amari è determinato in base alla prova esposta nell'allegato IV;

b) varietà di lupini dolci riconosciute: le varietà incluse nell'elenco riportato nell'allegato V per il paese di produzione considerato.

Tuttavia, per la campagna 1985/1986, ciascuno stato membro può rilasciare il certificato di acquisto al prezzo minimo per i lupini ottenuti da sementi diverse dai lupini amari ammesse alla commercializzazione nello stato membro interessato, in conformità della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, concernente la commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1);

Tuttavia, per le campagne, 1985/1986 e 1986/1987, qualora risulti impossibile in uno stato membro garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma, lettera a), gli stati membri rilasciano il certificato di acquisto al prezzo minimo per le partite di lupini consegnate il cui tenore di semi amari è inferiore al 5%. Il numero di semi amari è determinato in base alla prova esposta nell'allegato IV.

7. A richiesta di qualsiasi detentore di un certificato di acquisto al prezzo minimo e previa presentazione del medesimo da parte del detentore stesso, ogni organismo emittente rilascia, in sostituzione del certificato presentato e per un quantitativo globale di prodotti pari al quantitativo in esso indicato, certificati per quantitativi inferiori a quelli indicati nel certificato presentato.

I certificati di acquisto al prezzo minimo emessi in sostituzione di quello presentato hanno gli stessi effetti del certificato sostituito, nei limiti del quantitativo per i quali sono stati rilasciati.

Ad ogni certificato di acquisto al prezzo minimo emesso in sostituzione di quello presentato sono attribuiti gli stessi riferimenti distintivi, oltre ad un numero d'ordine complementare.

(1)

G.U. 11 luglio 1966, n. 125.

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Art. 7

1. Il certificato di acquisto al prezzo minimo è compilato su formulari conformi ai modelli riportati nell'allegato II; tali formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni del presente regolamento.

2. I formulari dei certificati di acquisto al prezzo minimo si compongono di un originale, destinato al richiedente, e di una copia, destinata all'organismo emittente.

3. I formulari sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g al m2. Il loro formato è di 210 mm x 297 mm. La presentazione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata.

4. Spetta agli stati membri procedere alla stampa dei formulari. Ciascun formulario reca l'indicazione del nome e dell'indirizzo della tipografia o una sigla che ne permetta l'identificazione.

All'atto del rilascio, l'organismo emittente attribuisce un numero a ogni certificato di acquisto al prezzo minimo.

Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti, secondo il paese che rilascia il documento: B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Grecia, F per la Francia, I per l'Italia, IR per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito.

5. I formulari devono essere compilati a macchina, stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello stato membro nel quale è presentata la domanda di certificato di acquisto al prezzo minimo.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente d'acciaio.

7. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi che emettono i certificati di acquisto al prezzo minimo.

Gli stati membri comunicano alla Commissione anche le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità chiamate ad intervenire. La Commissione ne informa immediatamente gli altri stati membri.

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Art. 8

1. Le diciture che figurano nel certificato di acquisto al prezzo minimo non possono essere modificate dopo il rilascio.

2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano sul certificato di acquisto al prezzo minimo quest'ultimo è rinviato all'organismo emittente per iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello stato membro interessato.

L'organismo emittente del certificato di acquisto al prezzo minimo, se ritiene che esistano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro del certificato ed emette senza indugio un certificato corretto. Su ciascun esemplare di questo nuovo documento, deve figurare la menzione "certificato corretto il . . .".

L'organismo emittente, se non ritiene necessario rettificare il certificato di acquisto al prezzo minimo, appone su di esso la dicitura "verificato il . . ." e il proprio timbro.

3. Il titolare è tenuto a consegnare il certificato di acquisto al prezzo minimo all'organismo emittente, a richiesta di quest'ultimo.

I servizi nazionali competenti, nei casi in cui rinviino o trattengano il documento contestato conformemente alle disposizioni del presente articolo, rilasciano, a richiesta dell'interessato, una ricevuta.

4. Il certificati smarriti sono sostituiti soltanto se sono andati perduti in occasione di un invio effettuato mediante lettera raccomandata tra l'organismo emittente e il primo acquirente. In tal caso, se viene dimostrato che il certificato originale non è stato ricevuto dall'interessato, l'organismo emittente può rilasciare a quest'ultimo un duplicato, redatto negli stessi termini del documento originale e recante chiaramente la dicitura "duplicato". Prima di rilasciare il duplicato l'organismo emittente interessato deve informarne gli organismi emittenti degli altri stati membri.

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II. Utilizzatori riconosciuti

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Art. 9

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, sono considerati come effettivamente utilizzati i prodotti che, rispetto alle lettere a), b), c) e d) della suddetta disposizione:

a) sono stati incorporati con un altro prodotto o con parecchi altri prodotti in alimenti per animali, dopo essere stati frantumati o macinati ed eventualmente torrefatti, oppure, dopo essere stati trasformati in fiocchi:

b) - sono disponibili per la vendita dopo essere stati confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 12,5 kg, sempreché il loro tenore d'impurità non superi lo 0,50% e non contengano più del 3% di semi della stessa specie in pezzi o danneggiati;

- sono disponibili per la vendita dopo essere stati mescolati con almeno altre tre specie di semi e confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 25 kg, sempreché il loro tenore di materie inorganiche non superi lo 0,50% e non contengano più del 3% di piselli, fave e favette in pezzi o danneggiati;

c) hanno subito il processo di trasformazione previsto per la produzione di concentrati proteici;

d) hanno subito una o alcune delle seguenti trasformazioni ai fini del loro impiego nell'alimentazione umana:

- asportazione della membrana ed eventualmente separazione dei cotiledoni;

- asportazione della membrana e macinazione ai fini della preparazione di farine;

- immersione in acqua e condizionamento, nel liquido di governo, in imballaggi chiusi ermeticamente,

- torrefazione, precottura o cottura ed eventualmente macinazione ed essiccazione.

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Art. 10

1. Ai sensi del presente regolamento, per impresa si intende:

- qualsiasi locale o altro luogo situato entro il perimetro dello stabilimento nel quale i prodotti sono effettivamente utilizzati;

- qualsiasi locale all'esterno della stessa, situato nel territorio dello stato membro in cui si trova lo stabilimento di produzione, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti conservati e riconosciuto preventivamente dall'organismo incaricato del controllo.

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Art. 11

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2036/82, ogni utilizzatore deve impegnarsi a:

a) tenere una contabilità di magazzino e taluni altri documenti giustificativi secondo quanto prescritto al paragrafo 2;

b) mettere la propria contabilità finanziaria a disposizione dell'organismo competente;

c) consentire l'accesso dei propri impianti agli agenti dell'organismo competente;

d) agevolare le operazioni di controllo;

e) rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

2. La contabilità di magazzino concerne i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci e comprende almeno le seguenti indicazioni:

a) entrate giornaliere per singolo prodotto, con, per ciascuna partita, specificazione del quantitativo, della qualità e dell'origine comunitaria o meno. Nella qualità è compresa l'indicazione dei tenori di umidità e di impurità determinati mediante un'analisi, obbligatoria per i prodotti comunitari, o risultante altrimenti dalle norme commerciali. Se sono noti, vengono indicati anche gli estremi del certificato d'acquisto al prezzo minimo;

b) utilizzazioni giornaliere o, in mancanza di queste, mensili per singolo prodotto, distinte secondo i tipi di utilizzazione di cui all'articolo 9;

c) quantitativi non utilizzati e usciti giornalmente dall'impresa;

d) situazione delle scorte per singolo prodotto, rilevate almeno con periodicità mensile.

Le imprese che ricorrono alle utilizzazioni di cui all'articolo 9, lettere a) e b), secondo trattino, tengono un inventario permanente delle materie prime da esse impiegate oltre ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci.

La contabilità di magazzino e l'inventario di cui sopra sono tenuti in modo tale da consentire all'organismo competente di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di prodotti entrati e quelli usciti, trasformati o meno, tenuto conto in particolare della situazione delle scorte dell'impresa e delle perdite di fabbricazione ammissibili.

Per gli alimenti per animali contenenti piselli, fave, favette o lupini dolci, sia incorporati sia come tali, viene tenuto un registro o un documento equivalente indicante, per ciascun tipo di alimento, le principali materie prime che compongono il prodotto, fra cui i piselli, le fave, le favette o i lupini dolci.

3. Se l'utilizzatore riconosciuto è anche primo acquirente, la contabilità di magazzino dei prodotti comunitari comprende, per quanto riguarda le entrate di cui al paragrafo 2, lettera a), gli estremi della dichiarazione di consegna.

In tal caso l'organismo competente dello stato membro può decidere di non rilasciare certificati di acquisto al prezzo minimo.

4. L'organismo competente assegna un numero di riconoscimento ad ogni utilizzatore riconosciuto che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

5. L'organismo competente può concedere un riconoscimento provvisorio all'utilizzatore interessato al momento stesso della presentazione della domanda di riconoscimento.

All'utilizzatore provvisoriamente riconosciuto è assegnato un numero di riconoscimento. Qualora si constati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta e che risulti quindi difficile all'organismo di controllo accertare il diritto all'aiuto, il riconoscimento provvisorio è ritirato. Il ritiro ha effetto retroattivo dalla data del riconoscimento provvisorio e l'aiuto richiesto e concesso dopo tale data è recuperato.

Il riconoscimento provvisorio diviene definitivo non appena lo stato membro interessato abbia constatato che sono soddisfatte le condizioni di riconoscimento di cui al paragrafo 1, ed in ogni caso alla fine del sesto mese successivo a quello nel corso del quale il riconoscimento provvisorio è stato concesso.

6. In caso di applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, lo stato membro dichiara il ritiro temporaneo del riconoscimento per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione constatata.

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Art. 12

1. La domanda di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, è inviata o presentata dall'utilizzatore riconosciuto nello stato membro che gli ha accordato il riconoscimento. La domanda può essere inviata per lettera, telegramma o telex.

La domanda di certificato di cui al primo comma deve essere accompagnata alla costituzione di una cauzione pari a 3,5 ECU per 100 kg di prodotto. La domanda è respinta se, al più tardi alle ore 16 del giorno di presentazione della stessa, la cauzione non è stata costituita o la relativa prova non è stata fornita all'organismo competente. Tuttavia, se il mancato rispetto di questa ora limite non comporta un cambiamento dell'importo dell'aiuto da applicare, il termine è prorogato di 24 ore.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 2 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (1), la cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai requisiti fissati dallo stato membro in cui è presentata la domanda.

2. La domanda di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

- il nome, cognome e indirizzo del richiedente;

- la designazione "piselli - fave - favette" o "lupini dolci" a seconda della natura del prodotto;

- il quantitativo di prodotto, sulla base dei tenori di umidità e di impurità della qualità tipo per il quale è chiesta la fissazione anticipata dell'aiuto;

- il riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, a seconda dell'aiuto per il quale si chiede la fissazione anticipata;

- estremi della garanzia.

3. Per giorno di presentazione della domanda di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto s'intende:

a) se la domanda è presentata presso l'organismo competente, il giorno in cui ha luogo la presentazione a condizione che questa presentazione avvenga alle ore 16 al più tardi;

b) se la domanda è inviata per lettera o per telexcritto all'organismo competente, il giorno della ricezione da parte di quest'ultimo, a condizione che la ricezione avvenga al più tardi alle ore 16;

c) se la domanda è inviata per telegramma all'organismo competente, il giorno della sua ricezione da parte di quest'ultimo, a condizione che il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico emittente al più tardi alle ore 16 e sia pervenuto all'organismo competente al più tardi alle ore 17.30.

Le domande di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto pervenute un giorno non lavorativo per l'organismo competente o un giorno lavorativo per l'organismo stesso, ma dopo le ore limite di cui sopra, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo.

Le ore limite fissate dal presente regolamento sono le ore del Belgio.

(1)

G.U. 3 agosto 1985, n. L 205.

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Art. 13

1. Il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, si considera rilasciato il pomeriggio del primo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 12, per il quantitativo indicato nella domanda stessa.

2. Il periodo di validità del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto è di 6 mesi a decorrere dal mese successivo a quello nel corso del quale la domanda è stata presentata.

3. Salvo caso di forza maggiore, il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto obbliga a presentare la domanda di identificazione di cui all'articolo 17 durante il suo periodo di validità.

L'obbligo di cui sopra si considera adempiuto e la garanzia di cui all'articolo 12, paragrafo 4 è svincolata se il quantitativo identificato prima della scadenza del periodo considerato è compreso tra il 93 e il 107% del quantitativo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto.

La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, viene totalmente incamerata se il quantitativo identificato è inferiore al 7% del quantitativo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto.

Se il quantitativo identificato è pari o superiore al 7% ma inferiore al 93% del quantitativo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, la cauzione è incamerata per un quantitativo pari alla differenza tra il 93% del quantitativo indicato nel certificato e quello effettivamente identificato.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 14

1. Il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto è redatto su formulari conformi al modello che figura nell'allegato VI; tali formulari devono essere compilati conformemente alle indicazioni che vi figurano e alle disposizioni del presente regolamento.

2. Al certificato di fissazione anticipata dell'aiuto si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, e dell'articolo 8. In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, le imputazioni precedenti sono, se del caso, riportate sul certificato corretto.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 15

I diritti derivanti dal certificato di fissazione anticipata dell'aiuto sono cedibili da parte del titolare del certificato stesso durante il periodo di validità di quest'ultimo. La cessione, che può avvenire soltanto a favore di un unico altro utilizzatore riconosciuto per certificato, concerne i quantitativi non ancora imputati sul medesimo.

La cessione è valida soltanto se l'organismo che ha emesso il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto iscrive nello stesso il nome e l'indirizzo del cessionario e la data della cessione e vi appone il proprio timbro.

L'iscrizione di cui al secondo comma è a richiesta del titolare. Il cessionario non può cedere i propri diritti né a terzi né al titolare cedente.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 16

1. Gli stati membri istituiscono un regime di controllo degli utilizzatori riconosciuti inteso a garantire che beneficino dell'aiuto soltanto i prodotti che ne hanno diritto. Tale regime di controllo riguarda il complesso delle operazioni alle quali i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci prodotti nella Comunità sono sottoposti dal momento della loro entrata nell'impresa sino alla loro utilizzazione effettiva o, se la loro uscita come tali dall'impresa è ammessa in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, sino alla loro uscita.

A fini di controllo, lo stato membro può chiedere all'utilizzatore riconosciuto di essere informato del ricevimento dei prodotti in causa al più presto cinque giorni lavorativi prima del ricevimento e al più tardi il giorno precedente il ricevimento stesso.

2. All'entrata dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci nell'impresa dell'utilizzatore riconosciuto, si procede alla determinazione del peso dei prodotti e al prelievo di campioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82.

Il prelievo di campioni, la riduzione dei campioni da laboratorio in campioni da analisi, nonché la determinazione dei tenori di umidità e di impurità si effettuano secondo un metodo unico per tutta la Comunità. Tuttavia, in attesa che venga definito un metodo comunitario, gli stati membri applicano un metodo di loro scelta.

3. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci prodotti nella Comunità, l'utilizzatore riconosciuto presenta regolarmente, presso l'organismo designato dallo stato membro in cui è situata la sua impresa, una dichiarazione dei ricevimenti effettuati durante un periodo che non può superare un mese civile, la cui durata è determinata dal suddetto organismo.

La dichiarazione di ricevimento comprende l'indicazione, per ciascun prodotto, dei quantitativi entrati nell'impresa ogni giorno del periodo oggetto della dichiarazione stessa, espressi in peso lordo, nonché del tenore di umidità e di impurità degli stessi.

4. Qualora i quantitativi entrati nell'impresa non siano destinati ad esservi totalmente impiegati, l'utilizzatore riconosciuto deve indicare, nella dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 3, i quantitativi ricevuti nel corso del periodo in questione, di cui deve ancora essere precisata la destinazione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo. Tali quantitativi devono essere immagazzinati separatamente da quelli destinati ad essere interamente utilizzati nell'impresa.

L'interessato deve presentare, entro il terzo mese successivo a quello del ricevimento, una dichiarazione speciale concernente i quantitativi interessati che figurano in una dichiarazione di ricevimento, specificando il quantitativo di prodotti che intende utilizzare nell'impresa e quello che intende far uscire.

Qualora l'utilizzatore riconosciuto presenti una domanda di identificazione provvisoria conformemente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 5, nella dichiarazione speciale concernente i quantitativi cui si riferisce la domanda di identificazione provvisoria devono, se del caso, essere indicati i quantitativi identificati da imputare sul relativo certificato - o certificati - di fissazione anticipata dell'aiuto.

5. Salvo caso di forma maggiore e fatta eccezione per i prodotti di cui all'articolo 9 e al paragrafo 4 del presente articolo, i prodotti entrati nell'impresa non possono più uscirne come tali.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, può essere concessa una deroga:

- per rendere possibile la macinatura, la trasformazione in fiocchi o la torrefazione fuori dell'impresa di prodotti destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali, o

- per rendere possibile la torrefazione, la cottura o la precottura fuori dell'impresa di prodotti destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione umana.

6. L'organismo designato dallo stato membro in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati verifica la corrispondenza fra il quantitativo indicato nel certificato di acquisto al prezzo minimo, di cui all'articolo 6, e quello, entrato nell'impresa, che è indicato nella dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 3 . Il quantitativo entrato è quello espresso in peso adattato.

Se il quantitativo entrato nell'impresa non supera il 102% di quello indicato nel certificato di acquisto al prezzo minimo, l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto il quantitativo stesso.

Se il quantitativo entrato nell'impresa supera il 102% di quello indicato nel certificato di acquisto al prezzo minimo, l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto soltanto un quantitativo pari al 102% di quello indicato nel certificato.

7. L'organismo competente dello stato membro in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati verifica la corrispondenza tra i quantitativi di piselli, fave, favette e lupini dolci entrati nell'impresa, indicati nella dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 3, e il quantitativo degli stessi prodotti utilizzato conformemente al disposto dell'articolo 9, indicato nella dichiarazione di utilizzazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

8. L'organismo competente controlla periodicamente gli utilizzatori riconosciuti, in particolare la conformità delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e all'articolo 19 con la contabilità di magazzino nonché l'esattezza di quest'ultima.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 17

1. La domanda di identificazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è inviata o presentata dall'utilizzatore riconosciuto nello stato membro in cui i prodotti saranno effettivamente utilizzati. La domanda può essere inviata per lettera, telegramma o telex.

2. La domanda di indentificazione deve recare almeno le indicazioni seguenti:

- il nome, il cognome e l'indirizzo del richiedente;

- la designazione del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda;

- il riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/85 a seconda dell'aiuto che è stato richiesto;

- all'occorrenza il numero o i numeri dei certificati di fissazione anticipata dell'aiuto sui quali il richiedente desidera che venga fatta l'imputazione o, in loro mancanza, gli estremi delle domande di certificato, nonché i quantitativi da imputare.

3. Per giorno di presentazione della domanda di identificazione s'intende il giorno stabilito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3.

Tuttavia, se il mancato rispetto delle ore limite di cui all'articolo 12, paragrafo 3, non comporta una modifica dell'importo dell'aiuto:

- il termine che scade alle ore 16 è prorogato sino alle ore 24,

- non si applicano le disposizioni relative al termine che scade alle ore 17.30.

Le domande di identificazione pervenute un giorno non lavorativo per l'organismo competente o un giorno lavorativo per l'organismo stesso, ma dopo le ore limite fissate, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo.

4. A domanda dell'interessato, presentata anteriormente al ricevimento dei prodotti, la domanda d'identificazione può essere considerata come presentata il giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa dell'utilizzatore.

In questo caso, la dichiarazione dei ricevimenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, reca l'indicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

5. Nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 4, l'utilizzatore riconosciuto può chiedere l'identificazione di un quantitativo provvisorio di prodotti prima di presentare la dichiarazione speciale. La domanda di identificazione provvisoria deve, in tal caso, rispondere alle seguenti condizioni:

- vi deve essere apposta la dicitura "Domanda provvisoria ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3540/85";

- deve riguardare in via provvisoria i quantitativi totali di cui non è ancora specificata la destinazione e che figurano in una dichiarazione di ricevimento;

- deve riguardare in via definitiva i quantitativi provvisori cui si riferisce, dedotti i quantitativi usciti dall'impresa e indicati nella dichiarazione speciale concernente la relativa dichiarazione di ricevimento;

- non vi deve, se del caso, figurare l'indicazione dei quantitativi da imputare sul relativo certificato - o certificati - di aiuto fissato in anticipo.

6. Quando, per i quantitativi di piselli, fave e favette che formano oggetto della domanda di identificazione, l'indicazione di cui al paragrafo 2, terzo trattino, non può essere nota prima dell'effettiva utilizzazione dei prodotti, che deve comprendere una di quelle elencate all'articolo 9, lettera b), nella domanda di identificazione:

- deve figurare la dicitura: "Riferimento all'aiuto chiesto in conformità delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3540/85";

- non devono figurare né l'indicazione di cui al paragrafo 2, terzo trattino, né l'indicazione dei quantitativi da imputare, se del caso, sui certificati di fissazione anticipata dell'aiuto.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 18

1. L'organismo designato dallo stato membro in cui i prodotti sono utilizzati attesta l'identificazione del quantitativo di prodotti che forma oggetto di una domanda, il giorno di presentazione della domanda stessa, dopo aver verificato in particolare:

- l'effettivo rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2036/82,

- il rispetto delle disposizioni dell'articolo 17.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è redatto su un formulario elaborato dallo stato membro interessato, recante almeno le seguenti indicazioni:

- nome, cognome e indirizzo del richiedente;

- estremi e data di presentazione della domanda di identificazione;

- designazione del prodotto e quantitativo identificato, sulla base della qualità tipo;

- importo dell'aiuto in moneta nazionale da concedere per il quantitativo identificato.

Conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'aiuto da concedere per il quantitativo identificato è stabilito moltiplicando tale quantitativo, il cui peso è stato adattato secondo il metodo di cui all'allegato I del presente regolamento, per:

- nel caso di fissazione anticipata dell'aiuto, l'importo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto valido il giorno di presentazione della domanda di identificazione;

- negli altri casi, l'importo dell'aiuto valido il giorno di presentazione della domanda di identificazione.

3. Il quantitativo identificato viene imputato sul certificato o sui certificati di fissazione anticipata dell'aiuto, ripartito per certificato come richiesto dall'utilizzatore.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 19

1. L'identificazione di cui all'articolo 18, obbliga, salvo caso di forza maggiore, ad utilizzare effettivamente i prodotti, ai sensi dell'articolo 9, entro sette mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese nel corso del quale la domanda di identificazione è stata presentata.

2. Si considera adempiuto l'obbligo se il quantitativo effettivamente utilizzato, determinato conformemente al metodo definito nell'allegato I, non è inferiore al quantitativo identificato di oltre il 2%.

Se il quantitativo effettivamente utilizzato è compreso tra il 90% incluso e meno del 98% del quantitativo identificato, l'obbligo è considerato adempiuto in proporzione ai quantitativi effettivamente utilizzati.

Salvo caso di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente utilizzato è inferiore al 90% del quantitativo entrato nell'impresa, l'obbligo è considerato non adempiuto.

Se, per un caso di forza maggiore, il quantitativo identificato è utilizzato soltanto parzialmente durante il periodo di cui al paragrafo 1, l'obbligo si considera adempiuto in proporzione ai quantitativi effettivamente utilizzati.

Lo stato membro che constati una differenza tra quantitativo identificato e quantitativo effettivamente utilizzato, qualora tale differenza non possa essere imputata ad una attestazione di identificazione determinata, considera che il quantitativo mancante è proporzionalmente ripartito tra tutte le attestazioni di identificazione rilasciate per il periodo durante il quale si è verificata la situazione sopra descritta.

3. L'impresa presenta, a intervalli regolari, una dichiarazione di utilizzazione, ai sensi dell'articolo 9, relativo ai quantitativi utilizzati nel corso di un periodo che non può eccedere un mese e la cui durata è determinata dall'organismo competente dello stato membro in cui l'utilizzazione ha avuto luogo.

La dichiarazione è presentata all'organismo competente alla data da questo fissata, nei due mesi successivi all'utilizzazione.

Tuttavia, se l'utilizzazione di un lotto unico di piselli, fave e favette o lupini dolci si prolunga per un certo numero di mesi, l'impresa presenta la dichiarazione concernente detto lotto al più tardi alla fine del secondo mese successivo alla fine dell'utilizzazione.

La dichiarazione di utilizzazione deve recare almeno, per singolo prodotto e tipo di utilizzazione, il quantitativo, espresso in peso lordo ed eventualmente in peso adattato secondo il metodo descritto nell'allegato I, per il quale ha avuto luogo l'utilizzazione.

Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 6, nella dichiarazione di utilizzazione deve figurare:

- l'indicazione del quantitativo identificato per il quale è chiesto l'aiuto con riferimento all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1431/82, nonché del quantitativo per il quale si fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento;

- se del caso, l'indicazione dei quantitativi identificati da imputare sul relativo certificato - o certificati - di fissazione anticipata dell'aiuto.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, se l'impresa omette di presentare la dichiarazione di utilizzazione alla data prevista, l'organismo competente dello stato membro nel quale ha avuto luogo l'utilizzazione detrae il 2% dell'aiuto al quale l'impresa avrebbe normalmente diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della dichiarazione, a decorrere dalla data prevista.

4. La dichiarazione di utilizzazione è considerata equivalente alla domanda di aiuto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2036/82 per i quantitativi interessati.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

III. Organizzazioni riconosciute

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 20

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'organizzazione deve:

a) comprendere almeno trenta produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci che dispongano di capi di bestiame in numero sufficiente a giustificare l'utilizzazione dei quantitativi prodotti e si impegnino ad impiegare i prodotti in causa unicamente per l'alimentazione del proprio bestiame o di quello di altri membri dell'organizzazione;

b) impegnarsi a trasformare un quantitativo di almeno 150 t di piselli, fave, favette o lupini dolci all'anno;

c) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria;

d) sottoporsi ai controlli necessari;

e) impegnarsi a far beneficiare integralmente i produttori dell'aiuto ricevuto;

f) impegnarsi a far rispettare, in caso di cessione di una parte della produzione di uno dei membri ad un altro membro, un prezzo di cessione conforme al prezzo minimo, aumentato se del caso delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82. Ai sensi del presente regolamento, il membro acquirente non è considerato come primo acquirente e non si rilasciano certificati.

2. Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni specificate al paragrafo 1, l'organismo competente dello stato membro accorda il riconoscimento all'organizzazione che ne ha fatto domanda.

3. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82, lo stato membro revoca il riconoscimento alla data in cui è constatato che una delle condizioni indicate nel paragrafo 1 non è più soddisfatta.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 21

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2036/82, per trasformazione presso un'organizzazione riconosciuta si intende qualsiasi operazione eseguita in seno a detta organizzazione, che modifichi la natura dei prodotti destinati all'alimentazione animale:

- mediante macinazione od altro trattamento analogo;

- mediante trattamento di marcatura, secondo uno dei metodi indicati nell'allegato III.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 22

1. Una volta al mese, l'organizzazione riconosciuta di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2036/82 presenta all'organismo competente dello stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione una dichiarazione di trasformazione relativa ai quantitativi trasformati nel mese precedente. Tale dichiarazione di trasformazione reca almeno i dati seguenti:

- nome, cognome e indirizzo dei produttori dei prodotti di cui è stata effettuata la trasformazione;

- per singolo produttore e per modo di trasformazione di cui all'articolo 21, il quantitativo di prodotti dei quali è stata effettuata la trasformazione, adattato secondo il metodo esposto nell'allegato I.

2. A fini di controllo, l'organizzazione riconosciuta tiene una contabilità di magazzino, ai sensi dell'articolo 21, dalla quale risultino almeno i dati seguenti:

- quantitativi di prodotti tal quali entrati per essere trasformati presso l'organizzazione riconosciuta, nonché relativo tenore di impurità e di umidità;

- movimenti dei prodotti nel perimetro dell'organizzazione riconosciuta;

- quantitativi di prodotti trasformati e ridistribuiti al produttore, adattati secondo il metodo esposto nell'allegato I e ripartiti secondo il modo di trasformazione ai sensi dell'articolo 21;

- quantitativi ceduti da un membro ad un altro membro.

3. L'organizzazione riconosciuta tiene inoltre un registro da cui risultino almeno i dati seguenti:

- nome, cognome e indirizzo di ogni membro;

- superficie investita a piselli, fave, favette e lupini dolci rilevata per ogni membro al 15 maggio e al 31 dicembre di ogni campagna;

- numero di capi di bestiame rilevato per ogni membro alle stesse date;

- per i membri che coltivano lupini, copia delle fatture d'acquisto di sementi con indicazione della varietà e del quantitativo. L'indicazione della varietà, se non figura nella fattura, deve essere indicata nel registro.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 23

1. Gli stati membri produttori istituiscono un sistema di controllo per verificare che i prodotti siano stati effettivamente consegnati dal produttore all'organizzazione riconosciuta ed effettivamente trasformati.

2. Quando i prodotti arrivano all'organizzazione riconosciuta, sono pesati e sottoposti ad un prelievo di campioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82.

Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni da laboratorio in campione da analisi, nonché la determinazione dei tenori di umidità e di impurità si effettuano secondo un metodo unico per tutta la Comunità. Tuttavia, in attesa che sia definito un metodo comunitario, gli stati membri applicano un metodo di loro scelta.

3. L'organismo competente dello stato membro in cui ha luogo la trasformazione dei prodotti presso un'organizzazione riconosciuta verifica la corrispondenza tra il quantitativo indicato nella dichiarazione di trasformazione e quello effettivamente trasformato, nonché, nel caso dei lupini, la varietà e la corrispondenza tra i quantitativi di sementi acquistati e i quantitativi consegnati, tranne in caso di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo e terzo comma.

4. Salvo caso di forza maggiore, i prodotti non possono più uscire come tali dall'organizzazione riconosciuta.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

IV. Aiuto

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 24

1. L'aiuto per i prodotti impiegati nell'alimentazione animale è fissato dalla Commissione due volte al mese, in modo che possa essere applicato il 1° e il 16 di ogni mese. Esso è tuttavia modificato ogniqualvolta necessario, in caso di mutamento significativo della situazione del mercato. Immediatamente dopo averlo fissato, e comunque prima che sia applicato, la Commissione comunica agli stati membri l'importo dell'aiuto da concedere per 100 kg di prodotti.

2. L'aiuto per i prodotti impiegati nell'alimentazione umana è fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio (1), prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione e si applica a decorrere dal primo giorno di tale campagna.

Esso può essere modificato nell'intervallo tra una fissazione e l'altra, in caso di forte variazione del prezzo del mercato mondiale.

(1)

G.U. 30 maggio 1978, n. L 142.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 25

1. L'importo correttore dell'aiuto, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2036/82 è pari alla differenza tra:

a) il prezzo medio del mercato mondiale dei panelli di soia determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82, e

b) il prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia determinato conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82.

2. Se, per uno dei mesi successivi all'applicazione dell'aiuto, il prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia non può essere determinato applicando il disposto del paragrafo 1, lettera b), per il calcolo dell'importo correttore per il mese in causa viene preso in considerazione il prezzo medio determinato per il mese precedente.

3. Se il prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia non può essere determinato conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, l'importo correttore è fissato a un livello tale da rendere l'aiuto pari a zero.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 26

1. L'importo correttore, di cui all'articolo 25, può essere modificato quando il prezzo medio a termine del mercato mondiale del "gluten food" di granturco valido un determinato mese è inferiore al prezzo medio a termine del mercato mondiale dei panelli di soia valido lo stesso mese, previa applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo alle modalità di determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci (1).

2. In tal caso, l'importo correttore in questione può essere modificato di un importo massimo pari al risultato del calcolo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2049/82 effettuato per prezzi a termine.

(1)

G.U. 28 luglio 1982, n. L 219.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 27

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), il fatto generatore del diritto all'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci si considera avvenuto il giorno dell'identificazione dei prodotti, conformemente al disposto dell'articolo 18.

(1)

G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 28

1. L'aiuto da concedere in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è versato soltanto per piselli, fave, favette e lupini dolci di qualità sana, leale e mercantile.

Esso è versato per un prodotto il cui peso controllato è adattato secondo il metodo descritto nell'allegato I.

Salvo che si trovino nella condizione prevista all'articolo 21, secondo trattino, non sono ammesse al beneficio dell'aiuto le partite di prodotti contenenti prodotti, o anche solamente tracce di prodotti, trattati ai fini della loro marcatura secondo uno dei metodi riportati nell'allegato III.

2. L'aiuto è corrisposto all'utilizzatore che ha presentato la dichiarazione di utilizzazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, per il quantitativo ivi indicato e a condizione che:

- l'utilizzatore abbia presentato all'organismo competente il certificato d'acquisto al prezzo minimo di cui all'articolo 6 per il quantitativo identificato, salvo applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3;

- l'organismo competente disponga dell'attestato di identificazione di cui all'articolo 18;

- l'organismo incaricato del controllo abbia effettuato le verifiche previste dal presente regolamento e abbia in particolare accertato che il quantitativo di prodotti in questione sia stato identificato ed effettivamente utilizzato entro il termine di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

- per quanto riguarda l'utilizzazione di cui all'articolo 9, lettera d), terzo trattino, il prodotto sia stato condizionato in un imballaggio recante una scritta in cui è precisato il processo di trasformazione subito.

3. L'aiuto è versato all'organizzazione riconosciuta che ha presentato la dichiarazione di trasformazione di cui all'articolo 22, a condizione che l'organismo incaricato del controllo abbia proceduto alla verifica di cui all'articolo 23 e che da tale verifica risulti che la trasformazione del prodotto è quella prevista dal presente regolamento.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 29

1. L'anticipo dell'aiuto di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2036/82, può essere versato soltanto a richiesta dell'utilizzatore riconosciuto, previa presentazione da parte di quest'ultimo della domanda di identificazione e a condizione che la domanda di anticipo sia abbinata alla costituzione di una cauzione.

L'importo da anticipare è quello risultante dall'applicazione al quantitativo identificato dell'aiuto fissato in anticipo o, secondo il caso, dell'aiuto valido il giorno dell'identificazione.

Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 5, l'importo da anticipare è quello risultante dall'applicazione del secondo comma all'80% del quantitativo identificato provvisoriamente.

Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 6, l'importo da anticipare è quello risultante dall'applicazione al quantitativo identificato dell'aiuto minimo concedibile.

L'importo della cauzione è pari a quello dell'aiuto da anticipare.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione è costituita sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo stato membro in cui è presentata la domanda.

3. La cauzione è svincolata non appena l'autorità competente dello stato membro abbia riconosciuto per i quantitativi indicati nella domanda il diritto all'aiuto. Quando il diritto all'aiuto non è riconosciuto per la totalità o parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non sono state soddisfatte le condizioni che danno diritto all'aiuto.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

V. Regime degli scambi

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 30

1. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione verso i paesi terzi, per i prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 che sono stati oggetto di un certificato di acquisto al prezzo minimo di cui all'articolo 6, l'esportatore deve presentare il certificato relativo ad una quantità corrispondente almeno al 98% del peso dei prodotti, adattato secondo il metodo esposto nell'allegato I.

Il certificato di acquisto al prezzo minimo, munito del timbro dell'ufficio doganale e dell'indicazione della destinazione dei prodotti, è inviato dall'ufficio in questione all'organismo competente dello stato membro nel quale ha luogo l'esportazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui all'articolo 9, lettere b) e d), primo trattino.

3. In caso di esportazione di prodotti menzionati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'esportatore deve completare la dichiarazione di esportazione con la seguente frase:

"Questi prodotti non sono stati oggetto del certificato di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3540/85".

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 31

1. Gli stati membri istituiscono un regime di controllo doganale o di controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, che viene applicato al momento dell'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 fino al momento in cui detti prodotti abbiano raggiunto una delle destinazioni seguenti:

- siano stati effettivamente utilizzati per una delle utilizzazioni di cui all'articolo 9 senza aver beneficiato dell'aiuto;

- siano stati riesportati verso paesi terzi.

2. Non sono sottoposti al regime di cui al paragrafo 1 i prodotti che:

- sono confezionati senza aver subito alcuna trasformazione in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 12,5 kg, anche mescolati con altri semi;

- hanno subito l'asportazione della membrana e la separazione dei cotiledoni.

3. In caso di scambi intracomunitari di prodotti sottoposti al controllo previsto dal presente articolo, la prova che i prodotti hanno raggiunto una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 è fornita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T 5, emessa ed utilizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (1), e del presente articolo. Nella casella intitolata "Designazione delle merci", deve figurare una delle diciture seguenti:

- "Indfoerte produkter"

- "Eingefuehrte Erzeugnisse"

- "Eisachthénta proïónta"

- "Imported products"

- "Produits importés"

- "Prodotti importati"

- "Ingevoerde produkten"

La parte dell'esemplare di controllo intitolata "Menzioni speciali" è compilata nel modo seguente:

- casella 101: indicare per i prodotti la sottovoce della tariffa doganale comune;

- casella 103: indicare il peso netto dei prodotti in lettere;

- casella 104: sopprimere la dicitura "uscita dal territorio geografico della Comunità" al primo trattino ed aggiungere al secondo trattino una delle diciture seguenti:

- "Bestemt til at anbringes under den i forordning (EOEF) nr. 3540/85 omhandlede kontrol"

- "Dazu bestimmt: der Kontrolle nach der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 unterworfen zu werden"

- "Proorizómeno na tetheí ypó ton élencho poy provlépetai ston kanonismó (EOK) arith. 3540/85"

- "Intended to be placed under the control provided for in Regulation (EEC) No 3540/85"

- "Destiné à être mis sous le contrôle prévu au règlement (CEE) n° 3540/85"

- "Destinato ad essere sottoposto al controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3540/85"

- "Bestemd om te worden geplaatst onder de controle bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3540/85".

4. Se l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 3 non è restituito all'ufficio emittente o all'ufficio centrale competente entro nove mesi dalla data della sua emissione, lo stato membro di partenza esamina il caso e ne informa la Commissione.

(1)

G.U. 9 febbraio 1977, n. L 38.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

VI. Disposizioni finali

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 32

Il regolamento (CEE) n. 2365/84 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1986. Tuttavia:

- le disposizioni di detto regolamento restano applicabili ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci che sono entrati nelle imprese riconosciute dall'utilizzatore anteriormente al 1° gennaio 1986;

- le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 del suddetto regolamento restano applicabili ai piselli, fave, favette e lupini dolci raccolti anteriormente al 1° gennaio 1986;

- le disposizioni dell'articolo 2 del suddetto regolamento restano applicabili ai piselli, alle fave, alle favette ed ai lupini dolci, per i quali è stato concluso anteriormente al 1° luglio 1986 un contratto tra produttore e primo acquirente;

- sino al 30 giugno 1986, il certificato di acquisto al prezzo minimo potrà essere redatto su formulari conformi ai modelli riportati nell'allegato II di detto regolamento.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

Art. 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO I

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO II

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO III

METODI DI MARCATURA DI PISELLI, FAVE, FAVETTE E LUPINI DOLCI

METODO N. 1

Colorazione mediante il Bleu Patente V

(applicabile solamente ai piselli e ai lupini dolci)

1. Sciogliere 4 g di colorante concentrato a 80% (1) di Bleu Patente V (2) in un minimo di 1,6 l d'acqua.

2. Proiettare mediante polverizzazione la soluzione ottenuta su 1 000 kg al massimo di prodotto da colorare, in modo da ottenere tracce di colorazione su un minimo di 50% dei grani, ripartiti nella massa.

METODO N. 2

Aggiunta di olio di pesce o di fegato di pesce

a) Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, non decolorato, senza alcuna addizione.

b) Caratteristiche:


Indice di iodio minimo              120
Indice di colorazione               7-14 (Gaertner)
oppure                              5-19 (FAC)
Acidità compresa fra                3% e 4%
Punto di congelamento massimo       10° C 
c) Quantità minima da utilizzare per tonnellata di prodotti da denaturare: 4 kg.

d) L'apparecchio utilizzato per la denaturazione deve garantire in permanenza una ripartizione omogenea dell'olio nella massa di prodotto.

e) La temperatura dell'olio utilizzato deve essere mantenuta a un livello sufficiente per garantire tale ripartizione omogenea.

METODO N. 3

Colorazione mediante verde (brillante)

(applicabile solamente alle fave e alle favette)

1. Sciogliere 20 g di colorante concentrato a 82-85% di verde brillante (3) in 3 l d'acqua.

2. Proiettare mediante polverizzazione la soluzione ottenuta su 1 000 kg al massimo di prodotto da colorare, in modo da ottenere tracce di colorazione su un minimo di 50% dei grani, ripartiti nella massa.

(1)

Oppure, 6,4 g di colorante concentrato a 50%.

(2)

N. CEE: E 131, N. Schulz: 826.

La definizione del Bleu Patente V è data nella direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (G.U. 11 novembre 1962, n. 115).

Il Bleu Patente V concentrato al 50% viene commercializzato nella Repubblica federale di Germania con la denominazione: Lebensmittelblau n. 3).

(3)

Verde acido brillante BS (verde lissamina) - N. CEE: E 142.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO IV

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t

Il tenore in principi amari viene valutato sulle sementi inviate per l'esame. La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949), può essere applicato al Lupinus albus, al Lupinus angustifolius e al Lupinus luteus. I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 100 cm 3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata; essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene sciolta da tre a cinque volte.

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO V

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO VI

N.d.R. Il presente Regolamento è stato ABROGATO dal Regolamento (CE) n. 658/96.

ALLEGATO VII