Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 658/96 DELLA COMMISSIONE, 9 aprile 1996

G.U.C.E. 12 aprile 1996, n. L 91

Alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 19 aprile 1996

Applicabile dal: 1° luglio 1996 (vedi nota)

Nota: L'art. 14 ha disposto che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 1996, data di inizio della campagna di commercializzazione 1996/1997. Dal 1° luglio 2000, il presente è stato abrogato dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.

____________________________________________________________________________________

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (2), in particolare l'articolo 12,

Considerando che le norme relative alla concessione di pagamenti compensativi ai produttori di cereali, semi oleosi, piante proteiche e semi di lino vanno armonizzate e, ove possibile, semplificate; che è opportuno raccogliere in un unico testo le disposizioni dei regolamenti settoriali specifici che disciplinano tale materia, ed abrogare tali regolamenti;

Considerando che i pagamenti compensativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 devono essere limitati ad una determinata superficie da precisare; che va autorizzata una sola domanda di pagamento compensativo per la stessa parcella nel corso di una campagna di commercializzazione; che una parcella oggetto di domanda di aiuto comunitario basato sulla superficie ai sensi di un'altra organizzazione comune dei mercati nella stessa campagna non può beneficiare di un pagamento compensativo; che i pagamenti compensativi possono essere concessi a parcelle che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali;

Considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti compensativi; che l'articolo suddetto autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per prevenire tale rischio, occorre prendere misure tali da mantenere la superficie totale delle parcelle ammissibili al livello attuale o comunque da precludere ogni aumento considerevole; che, a tal fine, certe colture pluriennali vanno considerate parte delle rotazioni delle colture; che anche le superfici interessate dai programmi di ristrutturazione sono ammissibili ai pagamenti compensativi; che devono essere definiti i concetti di ristrutturazione, di aumento considerevole della superficie agricola e dell'obbligo di scambiare terreni ammissibili e terreni non ammissibili;

Considerando che occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo scopo di percepire i pagamenti compensativi; che devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla cura delle colture, soprattutto per quanto riguarda i semi oleosi, le colture proteiche e i semi di lino nonché il frumento duro; che, data la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali;

Considerando che le modalità stabilite per le domande di aiuto presentate nell'ambito del regime semplificato devono essere più semplici di quelle che riguardano il regime generale;

Considerando che, ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato ai produttori che usano semi di determinate varietà e qualità; che è opportuno chiarire le norme comunitarie relative ai glucosinolati e all'acido erucico per i semi di colza e di ravizzone, e definire le prove per la misurazione del tenore di glucosinolati e acido erucico nei campioni delle sementi; che è opportuno aggiornare l'elenco delle varietà di semi di colza e di ravizzone ammissibili al regime di sostegno e, in particolare, chiarire la situazione relativa ai miscugli di semi di colza e di ravizzone; che è necessario determinare le varietà di semi di girasole da tavola;

Considerando che è opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno;

Considerando che si devono predisporre particolari modalità per il frumento duro, a causa dello speciale regime cui è soggetto questo cereale in forza del regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per non destabilizzare la coltura del frumento duro nelle regioni tradizionalmente produttrici, è opportuno prevedere apposite modalità per i casi di cessione del diritto al supplemento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92; che, al fine di mantenere ad un certo livello la produzione di frumento duro in Francia e in Austria, al di fuori delle zone di produzione tradizionali può essere concesso un aiuto speciale nelle zone dove la coltura di tale cereale era radicata già in passato; che, al fine di prevenire un incremento della produzione in queste zone, occorre introdurre un massimale e opportune norme da applicarsi in caso di superamento;

Considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede che i piani di regionalizzazione possano operare una distinzione tra superfici irrigate e non irrigate; che, per prevenire qualsiasi estensione delle superfici irrigate, per ciascuna regione di produzione è possibile fissare un massimale; che occorre definire la nozione di "irrigazione";

Considerando che nei casi in cui la superficie di base è distinta in irrigua e non irrigua, ai fini del calcolo del superamento si deve tener conto dei terreni ritirati dalla produzione; che è opportuno prevedere una compensazione dei terreni messi a riposo basata sulla resa media; che tuttavia, nel caso del massimale per le superfici irrigue, ai fini del calcolo del superamento del massimale si tiene conto esclusivamente delle superfici coltivate; che pertanto il ritiro dalla produzione va compensato in base alla resa delle colture diverse da quelle irrigue;

Considerando che, per i casi in cui vengano simultaneamente superati il massimale per la superficie irrigua e la superficie di base, occorre disporre l'applicazione dell'adeguamento che riduce maggiormente il pagamento compensativo;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche devono aver provveduto alla semina entro il 15 maggio; che occorre definire un termine posteriore per la semina delle oleaginose; che in taluni casi la semina può essere differita oltre il 15 maggio a causa delle condizioni climatiche; che è opportuno differire il termine per la semina per talune colture in determinate zone; che il prolungamento del periodo di semina non deve compromettere l'efficacia del regime di sostegno, né pregiudicare il sistema di controllo introdotto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (4);

Considerando che, per garantire alle imprese di trasformazione una fornitura regolare di granturco dolce per tutto il corso della campagna, è opportuno autorizzare i produttori a scaglionare le semine su un periodo più lungo; che, per tale prodotto, occorre differire il termine ultimo per la semina al 15 giugno;

Considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, gli Stati membri nei quali la superficie nazionale di riferimento rischi di essere superata in maniera significativa possono limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi; che tale limite deve essere stabilito sulla base di criteri oggettivi ed espresso in percentuale di superficie ammissibile per ciascun produttore; che il medesimo limite può essere differenziato in funzione della superficie di base regionale; che esso deve essere comunicato ai produttori prima di una data determinata ed anteriormente all'inizio della semina dei semi oleosi; che, nei casi in cui il produttore richieda il pagamento compensativo specifico per i semi oleosi per superfici che superano detto limite, queste devono essere escluse dalla sua domanda; che di conseguenza potrebbe dover essere ridotta la superficie ammissibile alla compensazione per la messa a riposo; che occorre prevedere l'introduzione di misure transitorie;

Considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

(2)

G.U. 23 dicembre 1995, n. L 312.

(3)

G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355.

(4)

G.U. 30 dicembre 1995, n. L 329.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Titolo I

Disposizioni generali

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 1

1. I pagamenti compensativi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono concessi secondo le modalità definite nel presente regolamento.

2. Non può essere presentata più di una domanda di pagamento compensativo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 per una stessa superficie e per la stessa campagna di commercializzazione.

3. Non può beneficiare del pagamento compensativo una superficie che, nella stessa campagna di commercializzazione, forma oggetto di una domanda di aiuto per ettaro in forza di un regime finanziato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1) per seminativi diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1765/92.

(1)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 2

1. Nell'allegato I sono riportate, agli effetti dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti, colture pluriennali e programmi di ristrutturazione.

2. I terreni che hanno beneficiato di uno dei regimi di aiuto previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (1) o dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio (2) sono considerati ammissibili ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92.

3. Le superfici dichiarate ammissibili ex novo dagli Stati membri ai sensi di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5% le superfici dichiarate inammissibili ex novo ai sensi dello stesso programma. Le seguenti superfici non vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo dell'aumento di cui sopra:

- nei nuovi Laender tedeschi, 2 500 ha di terreni agricoli in fase di ristrutturazione nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1992 e coltivati a seminativi per il raccolto 1993;

- le superficie residue oggetto di piani per l'estirpazione di vigneti per la campagna 1991/1992 approvati prima del 31 dicembre 1991 ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1442/88 (3) e (CEE) n. 2239/86 (4) del Consiglio e attuati nel rispetto delle scadenze previste dagli stessi regolamenti.

4. In applicazione dell'articolo 9, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, lo Stato membro non può aumentare la propria superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1% della superficie di base totale.

Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco annuale delle autorizzazioni concesse ai sensi del primo comma, da cui risultino il numero degli agricoltori le superfici interessate e i motivi.

In casi debitamente motivati, il limite di cui al primo comma può essere modificato con la procedura stabilita all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (5).

5. I casi di cui al quarto comma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono quelli in cui il produttore è obbligato a scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda per motivi agronomici, fitosanitari o ambientali. In nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di notifica preventiva e di approvazione di tali scambi.

Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in seguito a tali scambi.

(1)

G.U. 6 agosto 1991, n. L 218.

(2)

G.U. 24 dicembre 1991, n. L 356.

(3)

G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.

(4)

G.U. 18 luglio 1986, n. L 196.

(5)

G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Titolo II

Ammissibilità al beneficio dei

pagamenti compensativi

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 3

1. I pagamenti compensativi di cui agli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono concessi esclusivamente per le superfici:

a) situate in regioni che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura dei seminativi. Gli Stati membri possono ritenere una regione non idonea per determinati seminativi;

b) interamente seminate secondo le norme locali. In caso di coltivazione mista di cereali con semi oleosi o piante proteiche, o di semi oleosi con piante proteiche, il pagamento compensativo corrisponde a quello stabilito per i cereali;

c) sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita. Nel caso dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino da olio e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali, almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in questione, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data. Nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica;

d) che costituiscono oggetto di una domanda per almeno 0,3 ha; ciascuna parcella di coltura deve tuttavia essere almeno pari alla superficie minima stabilita dallo Stato membro per la regione in questione.

2. Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 4

1. L'ammissibilità ai pagamenti compensativi per i semi oleosi è limitata alle semine terminate entro il 15 maggio.

2. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi di colza e di ravizzone ammettendo a fruire dei pagamenti compensativi soltanto la varietà doppio zero (00) di queste sementi. Per varietà doppio zero si intendono le varietà in grado di produrre sementi con un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 ìmoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995, e un tenore di acido erucico non superiore al 2% del contenuto totale di grassi, determinato secondo la norma EN ISO 5508: 1995.

3. Gli Stati membri ammettono a fruire dei pagamenti compensativi soltanto le seguenti categorie di semi di colza e di ravizzone:

a) sementi certificate di una varietà o di un miscuglio delle varietà di cui all'allegato II;

b) sementi prodotte con il raccolto ottenuto utilizzando nella medesima azienda sementi certificate di una delle varietà elencate nell'allegato II, sempreché l'analisi di un campione rappresentativo prelevato da un agente designato dall'autorità nazionale competente dimostri che il loro tenore di glucosinolati non è superiore a 18 ìmoli per grammo di semi;

c) in deroga al paragrafo 2, sementi di varietà elencate o meno nell'allegato II, che sono state registrate, prima della semina, a fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di un prodotto i cui semi sono destinati ad essere utilizzati come sementi di selezione, sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate, usate per la semina oppure per la ricerca o sperimentazione, al fine di determinare se una data varietà possa essere inclusa nell'elenco nazionale delle varietà di uno Stato membro;

d) in deroga al paragrafo 2, sementi certificate delle varietà "Bienvenu" e "Jet Neuf" per le quali, prima della semina, sia stato concluso un contratto di coltura tra il produttore e un acquirente, espressamente riconosciuto a tal fine dall'autorità competente dello Stato membro, per l'ottenimento di semi destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici;

e) in deroga al paragrafo 2, sementi di varietà aventi tenore di acido erucico superiore al 40% del tenore totale di acidi grassi e per le quali, prima della semina, sia stato concluso con un primo acquirente riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di un prodotto i cui semi siano destinati ad un uso non alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi ai fini della coltivazione del prodotto di cui trattasi;

f) in deroga al paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 1995/1996 e 1996/1997 e soltanto nelle regioni della Svezia di cui all'allegato III, le sementi certificate della varietà "Per".

4. Se uno Stato membro decide di considerare ammissibili le sementi di cui al paragrafo 3, lettera b), adotta opportune misure per accertare, prima della semina, che le sementi in questione possiedano i requisiti richiesti. La determinazione del tenore di glucosinolati viene effettuata con il metodo EN ISO 9167-1: 1995 o con il metodo ISO 9167-2. Il metodo EN ISO 9167-1: 1995 è l'unico valido nella composizione di controversie relative al tenore di glucosinolati.

5. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le varietà di semi di girasole da tavola sono indicate nell'allegato IV.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 5

Per lupini dolci si intendono le varietà di lupini in grado di produrre sementi che non contengono una percentuale di semi amari superiore al 5%, calcolata mediante la prova di cui all'allegato V.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 6

1. Agli effetti dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori ricevono il pagamento compensativo supplementare al massimo per il numero di ettari iscritti nel registro compilato dallo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (1).

La cessione del diritto al supplemento per il frumento duro deve accompagnarsi alla cessione del diritto di coltivazione di uno stesso numero di ettari di terreni ammissibili.

Il registro viene aggiornato sulla base delle cessioni di diritti o dei ritiri definitivi di terreni ammissibili dalla produzione agricola.

2. In Francia e in Austria l'aiuto specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è concesso entro i limiti di 50 000 ha e di 5 000 ha per le zone elencate all'allegato VI.

L'aiuto specifico è concesso per ciascuna parcella ammissibile al pagamento compensativo per i seminativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, investita a frumento duro e situata in una delle zone suddette.

Qualora la somma delle superfici investite a frumento duro per le quali è presentata la domanda di aiuto specifico superi i limiti di cui al primo comma, le superfici ammissibili all'aiuto specifico vengono ridotte proporzionalmente, prima dell'eventuale applicazione della riduzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.

3. Ai fini della concessione degli aiuti per il frumento duro di cui al presente articolo, la domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (2) deve contenere tutti i dati che permettano di identificare le parcelle seminate a frumento duro.

La domanda di aiuto per il frumento duro è subordinata ad una domanda di pagamento compensativo riguardante lo stesso numero di ettari a frumento duro.

Le varietà escluse dal regime di aiuto alla produzione di frumento duro per la campagna 1992/1993 sono escluse anche ai fini delle disposizioni del presente articolo.

4. Il supplemento per il frumento duro è versato contemporaneamente al pagamento compensativo.

(1)

G.U. 25 settembre 1992, n. L 281.

(2)

G.U. 31 dicembre 1992, n. L 391.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Titolo III

Irrigazione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 7

1. Qualora il piano di regionalizzazione preveda, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, i pagamenti compensativi vengono effettuati nel modo seguente:

a) in caso di regime di superficie di base separata: sulla base della resa "irrigua" per tutte le colture, incluse quelle effettuate nell'ambito del regime semplificato, che sono comprese nella superficie di base irrigata e sulla base della resa "non irrigua" per tutte le colture, incluse quelle effettuate nell'ambito del regime semplificato, che sono comprese nella superficie di base non irrigata; il ritiro dei terreni dalla produzione è compensato sulla base della resa media, prima della scomposizione tra superfici irrigue e non irrigue;

b) in caso di fissazione di un massimale irriguo all'interno di una superficie di base per la quale non esista distinzione tra superfici irrigate e non irrigate: sulla base della resa "irrigua" per le colture irrigate, incluse quelle effettuate nell'ambito del regime semplificato, e sulla base della resa "non irrigua" per le altre superfici, inclusi tutti i terreni ritirati dalla produzione;

c) in caso di limitazione, all'interno di una superficie di base irrigata, del beneficio dei pagamenti per colture irrigate ad una sola coltura di semi oleosi mediante fissazione di un massimale specifico, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92: il ritiro dalla produzione è compensato sulla base della resa media, prima della scomposizione tra superfici irrigue e non irrigue.

2. Per determinare la condizione di "piccolo produttore" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si considerano tutti i dati contenuti nella domanda di aiuto per superficie e si tiene conto delle rese corrispondenti di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento compensativo calcolato sulla base delle rese "irrigue";

b) il materiale d'irrigazione di cui deve disporre il coltivatore; tale materiale deve essere commisurato alle superfici da irrigare e consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;

c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.

4. I massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono fissati nell'allegato VII.

5. Qualora vengano simultaneamente superati il massimale indicato nell'allegato VII e la superficie di base definita all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applica soltanto la riduzione più elevata delle due riduzioni previste rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, primo trattino e all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, secondo trattino e dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.

7. Nel caso dei semi oleosi gli Stati membri sono tenuti ad applicare a ciascuna regione il metodo di calcolo dell'importo di riferimento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per le colture irrigue e per quelle non irrigue.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Titolo IV

Informazioni statistiche

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 8

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni indicate nelle tabelle contenute nell'allegato VIII, usando il formato standard ivi definito, a livello di regione di produzione e di superficie di base, nonché a livello nazionale.

2. Essi comunicano entro il 15 settembre della campagna in corso le informazioni provvisorie ed entro il 15 gennaio successivo le informazioni definitive.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Titolo V

Disposizioni particolari

Date limiti per la semina

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 9

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, il termine ultimo per la semina di granturco dolce può essere prorogato, a discrezione dello Stato membro, sino al 15 giugno. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo necessarie a tal fine.

2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 e all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, il termine ultimo per la semina delle colture indicate nell'allegato IX può essere prorogato, a discrezione dello Stato membro, sino al 31 maggio o al 15 giugno per determinate zone - che devono essere stabilite dallo Stato membro - situate nelle regioni elencate nello stesso allegato.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 10

1. Il limite previsto all'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 viene stabilito tenendo conto della superficie nazionale di riferimento, della superficie complessiva dei seminativi ammissibili e dell'esigenza di evitare che la dimensione delle piantagioni determini un'eccessiva riduzione dei pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi.

2. Il limite e i criteri applicati per determinarlo vengono notificati alla Commissione quanto prima e, comunque, entro il 31 luglio della campagna di commercializzazione che precede quella per la quale viene chiesto il pagamento compensativo.

3. Per determinare l'ammissibilità del produttore al pagamento anticipato di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le competenti autorità accertano se la domanda di aiuto presentata dal produttore rispetti i limiti stabiliti. E' esclusa dalla domanda del produttore l'eventuale superficie per la quale il pagamento compensativo specifico per i semi oleosi sia stato richiesto in eccesso al limite fissato.

4. Qualora l'esclusione di una determinata superficie a norma del paragrafo 3 faccia sì che la superficie per produttore ritirata dalla produzione superi il limite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, fissato nello Stato membro di cui trattasi, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore ha chiesto il pagamento compensativo viene ridotta in misura corrispondente.

5. I terreni esclusi, a norma dei paragrafi 3 e 4, dalle domande per l'aiuto "superfici" presentate dai produttori non vengono prese in considerazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 11

1. Gli Stati membri versano l'anticipo ai produttori di semi oleosi quanto prima possibile, successivamente alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali previsionali nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e comunque non oltre il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata la domanda di aiuto.

Essi versano il saldo ai produttori di semi oleosi entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora sussistano dubbi sulla validità o l'esattezza della domanda, non viene effettuato alcun pagamento prima che la situazione venga chiarita.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Titolo VI

Disposizioni finali

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento e ne informano immediatamente la Commissione.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 13

I regolamenti elencati nell'allegato X sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 1996.

I riferimenti fatti a tali regolamenti devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

Art. 14

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1996/1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO I

1. Pascoli permanenti

Terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.

2. Colture permanenti

Colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali.

3. Colture pluriennali


   Codice NC
   0709 10 00   Carciofi
   0709 20 00   Asparagi
ex 0709 10 00   Rabarbaro
   0810 20      Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi
   0810 30      Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis),
                e uva spina
   0810 40      Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del
                genere "Vaccinium"
4.

Programma di ristrutturazione

Passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO II

Varietà doppio zero di semi di colza e di ravizzone e miscugli

registrati delle varietà ammesse al regime di sostegno

Accord

Acrobat

Activ

Ada

Agena

Akamar

Aladin

Alaska

Alberta

Aligator

Almea

Alpine

Altona

Amanda

Amazon

Amber

Ambra

Andol

Angkor

Anima

Anka

Apache

Apex

Arabella

Arcol

Ariana

Aries

Arietta

Ark

Arkada

Ascona

Atlas

Atol

Aurora

Avant

Aztec

Basalte

Beryl

Bingo

Boni

Briol

Bristol

Bullet

Calibra

Callypso

Cannon

Capitol

Capricorn

Carmen

Casino

Celt

Ceres

Cesar

Challenger

Chang

Chiquero

Cirrus

Cobalt

Cobol

Cobra

Cocktail

Colcan 36

Colking 4

Collo

Comet

Commanche

Conny

Consul

Corniche

Corporal

Corvette

Creol

CSH 01

Dakini

Darmor

Darin

Debut

Derby

Desiree

Diadem

Diamant

Diana

Discovery

Dominol

Doublol

Dragon

Drakkar

Dubla

Duetol

Ebony

Ecudor

Energol

Envol

Eol

Ester

Eurol

Evita

Express

Falcon

Felix

Fidelio

Fingal

Forte

Galaxy

Garrison

Gazelle

Global

Goeland

Golda

Granit

Grenat

Gypse

Hanna

Hansen

Helios

Hera

Honk

Hybridol

Idol

Ilona

Impala

Inca

Iris

ISH 93-2

Jaguar

Jaspe

Jazz

Jetton

Jockey

John

Kabel

Karat

Karla

Karola

Katarina

Kintol

Kometa

Konda

Kova

Kreta

Kristina

Kulta

Kunto

Kurir

Lady

Lambada

Leadol

Liaison

Liberator

Liberia

Liberty

Liborius

Librador

Libraska

Libravo

Licargo

Licosmos

Lictor

Limbo

Limerick

Limpet

Lincoln

Lineker

Link

Lirabon

Liradonna

Lirajet

Liraspa

Lirawell

Lirektor

Liropa

Lisandra

Lisonne

Lizard

Logo

Longbow

Loreto

Madora

Maja

Mandarin

Manta

Mari

Marinka

Mars

Maskot

Maxol

Melodi

Mensa

Miro

Moneta

Mohican

Navajo

Neptune

Nickel

Nimbus

OAC Summit

Ole

Olsen

Olymp

Optima

Orelia

Orion

Orphee

Oxident

Pactol

Pallas

Palle

Paloma

Paroll

Patriot

Paula

Pisces

Plumbshot

Polo

Prelude

Prestol

Printol

Prospa

Puma

Quartz

Rafaela

Rally

Rapier

Rebel

Roby

Rocket

Rosette

Rubis

Rudolf

Sabrina

Samourai

Santana

Saxon

Score

Scorpio

Senta

Silex

Silvia

Sioux

Sisu

Solar

Spok

Sponsor

Sprinter

Sputnik

Star

Starlight

Susana

Symbol

Synergy

Tanto

Tapidor

Tarok

Tomahawk

Topas

Tor

Tyrol

Unica

Valo

Vega

Verdi

Vivol

Wotan

Zeus

Zorro

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO III

Zone della Svezia nelle quali i produttori di "Per" possono beneficiare degli aiuti nel 1995/1996 e 1996/1997

Stockholm

Joenkoeping

Blekinge

Goeteborg och Bohus

OErebro

Uppsala

Kronoberg

Kristianstad

AElvsborg

Vaestmanland

Soedermanland

Kalmar

Malmoehus

Skaraborg

Kopparberg

OEstergoetland

Gotland

Halland

Vaermland

Gaevleborg

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO IV

Varietà di semi di girasole da tavola

Agripro 3450

Dahlgren D-131 (Toma)

Dahlgren D-181

Diset

Hagen Seed SG 9211

Royal Hybrid 381

Royal Hybrid 3831

RRC 2211

SIGCO 826

SIGCO 830

SIGCO 974

Triumph 505C+

Triumph 520C

Agrosur

Dahlgren D-151

Dahlgren D-1950

Hagen Seed SG 9011

Interstate (IS) 8004

Royal Hybrid 2141

Royal Hybrid 4381

RRC 2232

SIGCO 828

SIGCO 954

SIGCO 995

Triumph 515C

USDA Hybrid 924

Dahlgren 954

Dahlgren D-171

Dahlgren D-1998

Hagen Seed SG 9054

Kelisur

Royal Hybrid 3801

RRC 995

RRC 4211

SIGCO 829

SIGCO 964

Toma

Triumph 660C

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO V

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI

da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch [1942], Ivanov e Smirnova [1932] e Eggebrecht [1949]. I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1000 cm 3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata; essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene sciolta da tre a cinque volte.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO VI

REGIONI AMMISSIBILI ALL'AIUTO SPECIFICO PER IL FRUMENTO DURO

FRANCIA

Dipartimenti:

Aisne, Aude, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essone, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines

AUSTRIA

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

2089 Ebreichsdorf

2101 Gaenserndorf

2160 Gross-Enzersdorf

2208 Hainburg

2241 Hollabrunn

2275 Kirchberg/Wagram

2305 Korneuburg

2321 Laa/Thaya

2330 Langenlois

2364 Marchegg

2399 Mistelbach

2402 Moedling

2470 Poysdorf

2500 Ravelsbach

2518 Retz

2551 Schwechat

2577 Stockerau

2585 Tulln

2623 Wr. Neustadt

2631 Wolkersdorf

2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO VII

Massimali irrigui


GRECIA                    (in ha)
ZONA I                    218 002
ZONA II                     4 057
FRANCIA - Superficie irrigua a soia
ZONA I                     17 000
ZONA II                    78 000

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO VIII

Informazioni da comunicare alla Commissione

Le informazioni sono presentate sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:

- un primo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92;

- un secondo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna "regione di superficie di base" ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione (1);

- una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.

Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.

TABELLA DELLE INFORMAZIONI


Formule per le superfici: 5 = 1 + 2 + 3 + 4
                         10 = 7 + 8 + 9
                         13 = 14 + 15 + 17
                         20 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 18 + 19
Osservazioni:

Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.

La resa è quella utilizzata per il calcolo dell'aiuto conformemente al regolamento (CEE) n. 1765/92.

La distinzione "non irriguo" e "irriguo" va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso:

(d) = (e) + (f)

(j) = (k) + (l)

La linea 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

La linea 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

La linea 16 riguarda soltanto la messa a riposo volontaria delle superfici eccedenti quella investita coltivata a seminativi per cui è chiesto il pagamento compensativo (articolo 7, paragrafo 6, secondo trattino).

La linea 17 riguarda soltanto la messa a riposo ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (2) e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio (2) considerata come ritiro di seminativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

La linea 19 corrisponde alle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Le informazioni devono essere comunicate anche per i produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [regolamento (CEE) n. 1765/92]. Tali informazioni vanno indicate nelle colonne "m" e "n" sotto la voce "Altro" e riguardano principalmente il regime di messa a riposo quinquennale [regolamento (CEE) n. 2328/91] e i seminativi dichiarati come superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine.

La linea 23 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione (3) (per es. barbabietola, topinambur e radici di cicoria).

(1)

G.U. 12 maggio 1994, n. L 121.

(2)

G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.

(3)

G.U. 16 febbraio 1993, n. L 38.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO IX

REGIONI CONTENENTI LE SUPERFICI SU CUI IL

TERMINE ULTIMO PER LA SEMINA DEI VEGETALI

SOTTO INDICATI PUO' ESSERE PROROGATO OLTRE

IL 15 MAGGIO, NONCHE' DATA LIMITE

AMMISSIBILE PER LA SEMINA


                  Tabella 1 - Data limite per la semina: 31 maggio
     Coltura                Stato membro                  Regione
Granturco (escluso il       Francia               Alsace, Aquitaine, Auvergne
granturco dolce)                                  Basse-Normandie, Bretagne,
                                                  Centre, Haute-Normandie,
                                                  Languedoc-Roussillon,
                                                  Limousin, Midi-Pyrénées,
                                                  Pays de la Loire, Poitou-
                                                  Charente, Provence-Alpes-
                                                  Cote d'Azur, Rhone-Alpes
                            Belgio                Zone I e II
                            Grecia                Macedonia, Tracia,
                                                  Tessaglia
                            Spagna                L'intero territorio escluse
                                                  le province di Huelva,
                                                  Sevilla, Càdiz, Màlaga,
                                                  Còrdoba, Jaén e le Isole
                                                  Canarie
                            Italia                Centro, Nord-Est e Nord-
                                                  Ovest(regioni statistiche)
                            Portogallo            Tra Douro e Minho, Beira
                                                  Litoral, Alentejo, Ribatejo
                                                  e Oeste
                            Regno Unito           L'intero territorio escluse
                                                  le zone situate oltre i 250
                                                  metri di altitudine in
                                                  Scozia, Inghilterra, Galles
                                                  e Irlanda del Nord
                            Paesi Bassi           Regione I
Sorgo                       Italia                Centro (regione statistica)
                                                  Emilia-Romagna
                            Francia               Alsace, Aquitane, Auvergne
                                                  Basse-Normandie, Bretagne,
                                                  Centre, Haute-Normandie,
                                                  Languedoc-Roussillon,
                                                  Limousin, Midi-Pyrénées,
                                                  Pays de la Loire, Poitou-
                                                  Charente, Provence-Alpes-
                                                  Cote d'Azur, Rhone-Alpes
                            Grecia                Tracia
                            Portogallo            Tra Douro e Minho, Beira
                                                  Litoral, Alentejo, Ribatejo
                                                  e Oeste
Girasole                    Spagna                Alava
                                                  Albacete
                                                  Alicante
                                                  Avila
                                                  Badajoz
                                                  Barcelona
                                                  Burgos
                                                  Ciudad Real
                                                  Cuenca
                                                  Gerona
                                                  Granada
                                                  Guadalajara
                                                  Huesca
                                                  Leòn
                                                  Lérida
                                                  Madrid
                                                  Murcia
                                                  Navarra
                                                  Palencia
                                                  Salamanca
                                                  Segovia
                                                  Soria
                                                  Teruel
                                                  Valencia
                                                  Valladolid
                                                  Zamora
                                                  Zaragoza
                            Grecia                Arta
                                                  Cavala
                                                  Evros
                                                  Ionnina
                                                  Preveza
                                                  Rodopi
                                                  Xanthi
                            Portogallo            Alentejo
                                                  Algarve
                                                  Beira Interior
                                                  Beira Litoral
                                                  Tràs-os-Montes
                                                  Ribatejo Oeste
                            Regno Unito           Inghilterra
                                                  Galles
Cereali, proteaginose,      Finlandia             A
semi di lino, semi di                             B
colza e di ravizzone                              BS
                            Svezia                Stockholm
                                                  Uppsala
                                                  Sodermanland
                                                  Ostergotland
                                                  Jonkoping
                                                  Kronoberg
                                                  Kalmar
                                                  Gotland
                                                  Blekinge
                                                  Kristianstad
                                                  Malmohus
                                                  Halland
                                                  Goteborg och Bohus
                                                  Alvsborg
                                                  Skaraborg
                                                  Varmland
                                                  Orebro
                                                  Vastmanland
                                                  Kopparberg
                                                  Gavleborg
Soia                        Spagna                Spagna
                            Italia                Alessandria
                                                  Asti
                                                  Belluno
                                                  Bergamo
                                                  Bologna
                                                  Brescia
                                                  Cremona
                                                  Cuneo
                                                  Ferrara
                                                  Gorizia
                                                  Mantova
                                                  Milano
                                                  Modena
                                                  Novara
                                                  Padova
                                                  Parma
                                                  Pavia
                                                  Piacenza
                                                  Pordenone
                                                  Ravenna
                                                  Reggio Emilia
                                                  Rovigo
                                                  Torino
                                                  Treviso
                                                  Trieste
                                                  Venezia
                                                  Vercelli
                                                  Verona
                                                  Vicenza
                                                  Udine
                  Tabella 2 - Data limite per la semina: 15 giugno
     Coltura                Stato membro                  Regione
Cereali, proteaginose       Finlandia             C1
e semi di lino                                    C2
                                                  C2P
                                                  C3
                                                  C4
                            Svezia                Vasternorrland
                                                  Jamtland
                                                  Vasterbotten
                                                  Norrbotten
Colza                       Finlandia             C1
                                                  C2
                                                  C2P
                                                  C3
                                                  C4

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.

ALLEGATO X

Elenco dei regolamenti di cui all'articolo 13

- Regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (G.U. 13 luglio 1967, n. 151), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1904/91 (G.U. 29 giugno 1991, n. L 169).

- Regolamento (CEE) n. 190/68 della Commissione (G.U. 17 febbraio 1968, n. L 43), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1486/69 (G.U. 30 luglio 1969, n. L 186).

- Regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (G.U. 28 settembre 1968, n. L 239), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1864/90 (G.U. 3 luglio 1990, n. L 170).

- Regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione (G.U. 30 marzo 1971, n. L 75), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 (G.U. 29 giugno 1984, n. L 170).

- Regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione (G.U. 27 luglio 1976, n. L 201), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/92 (G.U. 8 dicembre 1992, n. L 358).

- Regolamento (CEE) n. 1726/82 della Commissione (G.U. 1 luglio 1982, n. L 189), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2766/90 (G.U. 29 settembre 1990, n. L 267).

- Regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (G.U. 28 luglio 1982, n. L 219), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 (G.U. 5 maggio 1987, n. L 117).

- Regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione (G.U. 21 dicembre 1982, n. L 360), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/89 (G.U. 17 marzo 1989, n. L 73).

- Regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (G.U. 28 settembre 1983, n. L 266), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/91 (G.U. 10 ottobre 1991, n. L 282).

- Regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (G.U. 29 giugno 1984, n. L 170), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 (G.U. 8 giugno 1990, n. L 145).

- Regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione (G.U. 20 agosto 1984, n. L 222).

- Regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2778/93 (G.U. 9 ottobre 1993, n. L 252).

- Regolamento (CEE) n. 2325/86 della Commissione (G.U. 25 luglio 1986, n. L 202), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/91 (G.U. 29 giugno 1991, n. L 169).

- Regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (G.U. 23 settembre 1987, n. L 270).

- Regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione (G.U. 22 agosto 1989, n. L 245), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2692/91 (G.U. 12 settembre 1991, n. L 255).

- Regolamento (CEE) n. 3048/89 della Commissione (G.U. 11 ottobre 1989, n. L 292).

- Regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (G.U. 6 agosto 1992, n. L 221), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/96 (G.U. 9 marzo 1996, n. L 60).

- Regolamento (CEE) n. 2295/92 della Commissione (G.U. 6 agosto 1992, n. L 221), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3347/93 (G.U. 7 dicembre 1993, n. L 300).

- Regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (G.U. 25 settembre 1992, n. L 281), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 868/95 (G.U. 21 aprile 1995, n. L 89).

- Regolamento (CEE) n. 1064/93 della Commissione (G.U. 1 maggio 1993, n. L 108).

- Regolamento (CEE) n. 1664/93 della Commissione (G.U. 30 giugno 1993, n. L 158).

- Regolamento (CE) n. 1055/94 della Commissione (G.U. 6 maggio 1994, n. L 115), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 919/95 (G.U. 27 aprile 1995, n. L 95).

- Regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione (G.U. 9 novembre 1994, n. L 288), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1799/95 (G.U. 26 luglio 1995, n. L 174).

- Regolamento (CE) n. 333/95 della Commissione (G.U. 18 febbraio. 1995, n. L 38).

- Regolamento (CE) n. 346/95 della Commissione (G.U. 22 febbraio 1995, n. L 40).

- Regolamento (CE) n. 918/95 della Commissione (G.U. 27 aprile 1995, n. L 95).

- Regolamento (CE) n. 2919/95 della Commissione (G.U. 19 dicembre 1995, n. L 305).