
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
REGOLAMENTO (CE) N. 658/96 DELLA COMMISSIONE, 9 aprile 1996
G.U.C.E. 12 aprile 1996, n. L 91
Alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 aprile 1996
Applicabile dal: 1° luglio 1996 (vedi nota)
Nota: L'art. 14 ha disposto che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 1996, data di inizio della campagna di commercializzazione 1996/1997. Dal 1° luglio 2000, il presente è stato abrogato dall'art. 28 del Reg. (CE) n. 2316/1999.
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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (2), in particolare l'articolo 12,
Considerando che le norme relative alla concessione di pagamenti compensativi ai produttori di cereali, semi oleosi, piante proteiche e semi di lino vanno armonizzate e, ove possibile, semplificate; che è opportuno raccogliere in un unico testo le disposizioni dei regolamenti settoriali specifici che disciplinano tale materia, ed abrogare tali regolamenti;
Considerando che i pagamenti compensativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 devono essere limitati ad una determinata superficie da precisare; che va autorizzata una sola domanda di pagamento compensativo per la stessa parcella nel corso di una campagna di commercializzazione; che una parcella oggetto di domanda di aiuto comunitario basato sulla superficie ai sensi di un'altra organizzazione comune dei mercati nella stessa campagna non può beneficiare di un pagamento compensativo; che i pagamenti compensativi possono essere concessi a parcelle che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali;
Considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti compensativi; che l'articolo suddetto autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per prevenire tale rischio, occorre prendere misure tali da mantenere la superficie totale delle parcelle ammissibili al livello attuale o comunque da precludere ogni aumento considerevole; che, a tal fine, certe colture pluriennali vanno considerate parte delle rotazioni delle colture; che anche le superfici interessate dai programmi di ristrutturazione sono ammissibili ai pagamenti compensativi; che devono essere definiti i concetti di ristrutturazione, di aumento considerevole della superficie agricola e dell'obbligo di scambiare terreni ammissibili e terreni non ammissibili;
Considerando che occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo scopo di percepire i pagamenti compensativi; che devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla cura delle colture, soprattutto per quanto riguarda i semi oleosi, le colture proteiche e i semi di lino nonché il frumento duro; che, data la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali;
Considerando che le modalità stabilite per le domande di aiuto presentate nell'ambito del regime semplificato devono essere più semplici di quelle che riguardano il regime generale;
Considerando che, ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato ai produttori che usano semi di determinate varietà e qualità; che è opportuno chiarire le norme comunitarie relative ai glucosinolati e all'acido erucico per i semi di colza e di ravizzone, e definire le prove per la misurazione del tenore di glucosinolati e acido erucico nei campioni delle sementi; che è opportuno aggiornare l'elenco delle varietà di semi di colza e di ravizzone ammissibili al regime di sostegno e, in particolare, chiarire la situazione relativa ai miscugli di semi di colza e di ravizzone; che è necessario determinare le varietà di semi di girasole da tavola;
Considerando che è opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno;
Considerando che si devono predisporre particolari modalità per il frumento duro, a causa dello speciale regime cui è soggetto questo cereale in forza del regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per non destabilizzare la coltura del frumento duro nelle regioni tradizionalmente produttrici, è opportuno prevedere apposite modalità per i casi di cessione del diritto al supplemento di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92; che, al fine di mantenere ad un certo livello la produzione di frumento duro in Francia e in Austria, al di fuori delle zone di produzione tradizionali può essere concesso un aiuto speciale nelle zone dove la coltura di tale cereale era radicata già in passato; che, al fine di prevenire un incremento della produzione in queste zone, occorre introdurre un massimale e opportune norme da applicarsi in caso di superamento;
Considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede che i piani di regionalizzazione possano operare una distinzione tra superfici irrigate e non irrigate; che, per prevenire qualsiasi estensione delle superfici irrigate, per ciascuna regione di produzione è possibile fissare un massimale; che occorre definire la nozione di "irrigazione";
Considerando che nei casi in cui la superficie di base è distinta in irrigua e non irrigua, ai fini del calcolo del superamento si deve tener conto dei terreni ritirati dalla produzione; che è opportuno prevedere una compensazione dei terreni messi a riposo basata sulla resa media; che tuttavia, nel caso del massimale per le superfici irrigue, ai fini del calcolo del superamento del massimale si tiene conto esclusivamente delle superfici coltivate; che pertanto il ritiro dalla produzione va compensato in base alla resa delle colture diverse da quelle irrigue;
Considerando che, per i casi in cui vengano simultaneamente superati il massimale per la superficie irrigua e la superficie di base, occorre disporre l'applicazione dell'adeguamento che riduce maggiormente il pagamento compensativo;
Considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche devono aver provveduto alla semina entro il 15 maggio; che occorre definire un termine posteriore per la semina delle oleaginose; che in taluni casi la semina può essere differita oltre il 15 maggio a causa delle condizioni climatiche; che è opportuno differire il termine per la semina per talune colture in determinate zone; che il prolungamento del periodo di semina non deve compromettere l'efficacia del regime di sostegno, né pregiudicare il sistema di controllo introdotto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (4);
Considerando che, per garantire alle imprese di trasformazione una fornitura regolare di granturco dolce per tutto il corso della campagna, è opportuno autorizzare i produttori a scaglionare le semine su un periodo più lungo; che, per tale prodotto, occorre differire il termine ultimo per la semina al 15 giugno;
Considerando che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, gli Stati membri nei quali la superficie nazionale di riferimento rischi di essere superata in maniera significativa possono limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi; che tale limite deve essere stabilito sulla base di criteri oggettivi ed espresso in percentuale di superficie ammissibile per ciascun produttore; che il medesimo limite può essere differenziato in funzione della superficie di base regionale; che esso deve essere comunicato ai produttori prima di una data determinata ed anteriormente all'inizio della semina dei semi oleosi; che, nei casi in cui il produttore richieda il pagamento compensativo specifico per i semi oleosi per superfici che superano detto limite, queste devono essere escluse dalla sua domanda; che di conseguenza potrebbe dover essere ridotta la superficie ammissibile alla compensazione per la messa a riposo; che occorre prevedere l'introduzione di misure transitorie;
Considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
G.U. 23 dicembre 1995, n. L 312.
G.U. 5 dicembre 1992, n. L 355.
G.U. 30 dicembre 1995, n. L 329.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. I pagamenti compensativi di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono concessi secondo le modalità definite nel presente regolamento.
2. Non può essere presentata più di una domanda di pagamento compensativo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 per una stessa superficie e per la stessa campagna di commercializzazione.
3. Non può beneficiare del pagamento compensativo una superficie che, nella stessa campagna di commercializzazione, forma oggetto di una domanda di aiuto per ettaro in forza di un regime finanziato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1) per seminativi diversi da quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1765/92.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. Nell'allegato I sono riportate, agli effetti dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti, colture pluriennali e programmi di ristrutturazione.
2. I terreni che hanno beneficiato di uno dei regimi di aiuto previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (1) o dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio (2) sono considerati ammissibili ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92.
3. Le superfici dichiarate ammissibili ex novo dagli Stati membri ai sensi di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5% le superfici dichiarate inammissibili ex novo ai sensi dello stesso programma. Le seguenti superfici non vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo dell'aumento di cui sopra:
- nei nuovi Laender tedeschi, 2 500 ha di terreni agricoli in fase di ristrutturazione nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1992 e coltivati a seminativi per il raccolto 1993;
- le superficie residue oggetto di piani per l'estirpazione di vigneti per la campagna 1991/1992 approvati prima del 31 dicembre 1991 ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1442/88 (3) e (CEE) n. 2239/86 (4) del Consiglio e attuati nel rispetto delle scadenze previste dagli stessi regolamenti.
4. In applicazione dell'articolo 9, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, lo Stato membro non può aumentare la propria superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1% della superficie di base totale.
Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco annuale delle autorizzazioni concesse ai sensi del primo comma, da cui risultino il numero degli agricoltori le superfici interessate e i motivi.
In casi debitamente motivati, il limite di cui al primo comma può essere modificato con la procedura stabilita all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (5).
5. I casi di cui al quarto comma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono quelli in cui il produttore è obbligato a scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda per motivi agronomici, fitosanitari o ambientali. In nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di notifica preventiva e di approvazione di tali scambi.
Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in seguito a tali scambi.
G.U. 6 agosto 1991, n. L 218.
G.U. 24 dicembre 1991, n. L 356.
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.
G.U. 18 luglio 1986, n. L 196.
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. I pagamenti compensativi di cui agli articoli 4, 5, 6, 6 bis e 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono concessi esclusivamente per le superfici:
a) situate in regioni che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura dei seminativi. Gli Stati membri possono ritenere una regione non idonea per determinati seminativi;
b) interamente seminate secondo le norme locali. In caso di coltivazione mista di cereali con semi oleosi o piante proteiche, o di semi oleosi con piante proteiche, il pagamento compensativo corrisponde a quello stabilito per i cereali;
c) sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita. Nel caso dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino da olio e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali, almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in questione, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data. Nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica;
d) che costituiscono oggetto di una domanda per almeno 0,3 ha; ciascuna parcella di coltura deve tuttavia essere almeno pari alla superficie minima stabilita dallo Stato membro per la regione in questione.
2. Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. L'ammissibilità ai pagamenti compensativi per i semi oleosi è limitata alle semine terminate entro il 15 maggio.
2. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi di colza e di ravizzone ammettendo a fruire dei pagamenti compensativi soltanto la varietà doppio zero (00) di queste sementi. Per varietà doppio zero si intendono le varietà in grado di produrre sementi con un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 ìmoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995, e un tenore di acido erucico non superiore al 2% del contenuto totale di grassi, determinato secondo la norma EN ISO 5508: 1995.
3. Gli Stati membri ammettono a fruire dei pagamenti compensativi soltanto le seguenti categorie di semi di colza e di ravizzone:
a) sementi certificate di una varietà o di un miscuglio delle varietà di cui all'allegato II;
b) sementi prodotte con il raccolto ottenuto utilizzando nella medesima azienda sementi certificate di una delle varietà elencate nell'allegato II, sempreché l'analisi di un campione rappresentativo prelevato da un agente designato dall'autorità nazionale competente dimostri che il loro tenore di glucosinolati non è superiore a 18 ìmoli per grammo di semi;
c) in deroga al paragrafo 2, sementi di varietà elencate o meno nell'allegato II, che sono state registrate, prima della semina, a fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di un prodotto i cui semi sono destinati ad essere utilizzati come sementi di selezione, sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate, usate per la semina oppure per la ricerca o sperimentazione, al fine di determinare se una data varietà possa essere inclusa nell'elenco nazionale delle varietà di uno Stato membro;
d) in deroga al paragrafo 2, sementi certificate delle varietà "Bienvenu" e "Jet Neuf" per le quali, prima della semina, sia stato concluso un contratto di coltura tra il produttore e un acquirente, espressamente riconosciuto a tal fine dall'autorità competente dello Stato membro, per l'ottenimento di semi destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici;
e) in deroga al paragrafo 2, sementi di varietà aventi tenore di acido erucico superiore al 40% del tenore totale di acidi grassi e per le quali, prima della semina, sia stato concluso con un primo acquirente riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di un prodotto i cui semi siano destinati ad un uso non alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi ai fini della coltivazione del prodotto di cui trattasi;
f) in deroga al paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 1995/1996 e 1996/1997 e soltanto nelle regioni della Svezia di cui all'allegato III, le sementi certificate della varietà "Per".
4. Se uno Stato membro decide di considerare ammissibili le sementi di cui al paragrafo 3, lettera b), adotta opportune misure per accertare, prima della semina, che le sementi in questione possiedano i requisiti richiesti. La determinazione del tenore di glucosinolati viene effettuata con il metodo EN ISO 9167-1: 1995 o con il metodo ISO 9167-2. Il metodo EN ISO 9167-1: 1995 è l'unico valido nella composizione di controversie relative al tenore di glucosinolati.
5. Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le varietà di semi di girasole da tavola sono indicate nell'allegato IV.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
Per lupini dolci si intendono le varietà di lupini in grado di produrre sementi che non contengono una percentuale di semi amari superiore al 5%, calcolata mediante la prova di cui all'allegato V.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. Agli effetti dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori ricevono il pagamento compensativo supplementare al massimo per il numero di ettari iscritti nel registro compilato dallo Stato membro a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (1).
La cessione del diritto al supplemento per il frumento duro deve accompagnarsi alla cessione del diritto di coltivazione di uno stesso numero di ettari di terreni ammissibili.
Il registro viene aggiornato sulla base delle cessioni di diritti o dei ritiri definitivi di terreni ammissibili dalla produzione agricola.
2. In Francia e in Austria l'aiuto specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è concesso entro i limiti di 50 000 ha e di 5 000 ha per le zone elencate all'allegato VI.
L'aiuto specifico è concesso per ciascuna parcella ammissibile al pagamento compensativo per i seminativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, investita a frumento duro e situata in una delle zone suddette.
Qualora la somma delle superfici investite a frumento duro per le quali è presentata la domanda di aiuto specifico superi i limiti di cui al primo comma, le superfici ammissibili all'aiuto specifico vengono ridotte proporzionalmente, prima dell'eventuale applicazione della riduzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.
3. Ai fini della concessione degli aiuti per il frumento duro di cui al presente articolo, la domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (2) deve contenere tutti i dati che permettano di identificare le parcelle seminate a frumento duro.
La domanda di aiuto per il frumento duro è subordinata ad una domanda di pagamento compensativo riguardante lo stesso numero di ettari a frumento duro.
Le varietà escluse dal regime di aiuto alla produzione di frumento duro per la campagna 1992/1993 sono escluse anche ai fini delle disposizioni del presente articolo.
4. Il supplemento per il frumento duro è versato contemporaneamente al pagamento compensativo.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
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1. Qualora il piano di regionalizzazione preveda, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, i pagamenti compensativi vengono effettuati nel modo seguente:
a) in caso di regime di superficie di base separata: sulla base della resa "irrigua" per tutte le colture, incluse quelle effettuate nell'ambito del regime semplificato, che sono comprese nella superficie di base irrigata e sulla base della resa "non irrigua" per tutte le colture, incluse quelle effettuate nell'ambito del regime semplificato, che sono comprese nella superficie di base non irrigata; il ritiro dei terreni dalla produzione è compensato sulla base della resa media, prima della scomposizione tra superfici irrigue e non irrigue;
b) in caso di fissazione di un massimale irriguo all'interno di una superficie di base per la quale non esista distinzione tra superfici irrigate e non irrigate: sulla base della resa "irrigua" per le colture irrigate, incluse quelle effettuate nell'ambito del regime semplificato, e sulla base della resa "non irrigua" per le altre superfici, inclusi tutti i terreni ritirati dalla produzione;
c) in caso di limitazione, all'interno di una superficie di base irrigata, del beneficio dei pagamenti per colture irrigate ad una sola coltura di semi oleosi mediante fissazione di un massimale specifico, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92: il ritiro dalla produzione è compensato sulla base della resa media, prima della scomposizione tra superfici irrigue e non irrigue.
2. Per determinare la condizione di "piccolo produttore" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si considerano tutti i dati contenuti nella domanda di aiuto per superficie e si tiene conto delle rese corrispondenti di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:
a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento compensativo calcolato sulla base delle rese "irrigue";
b) il materiale d'irrigazione di cui deve disporre il coltivatore; tale materiale deve essere commisurato alle superfici da irrigare e consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;
c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.
4. I massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 sono fissati nell'allegato VII.
5. Qualora vengano simultaneamente superati il massimale indicato nell'allegato VII e la superficie di base definita all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, si applica soltanto la riduzione più elevata delle due riduzioni previste rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, primo trattino e all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.
6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, primo comma, secondo trattino e dell'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1765/92.
7. Nel caso dei semi oleosi gli Stati membri sono tenuti ad applicare a ciascuna regione il metodo di calcolo dell'importo di riferimento regionale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per le colture irrigue e per quelle non irrigue.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni indicate nelle tabelle contenute nell'allegato VIII, usando il formato standard ivi definito, a livello di regione di produzione e di superficie di base, nonché a livello nazionale.
2. Essi comunicano entro il 15 settembre della campagna in corso le informazioni provvisorie ed entro il 15 gennaio successivo le informazioni definitive.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, il termine ultimo per la semina di granturco dolce può essere prorogato, a discrezione dello Stato membro, sino al 15 giugno. Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo necessarie a tal fine.
2. In deroga all'articolo 10, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92 e all'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento, il termine ultimo per la semina delle colture indicate nell'allegato IX può essere prorogato, a discrezione dello Stato membro, sino al 31 maggio o al 15 giugno per determinate zone - che devono essere stabilite dallo Stato membro - situate nelle regioni elencate nello stesso allegato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. Il limite previsto all'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 viene stabilito tenendo conto della superficie nazionale di riferimento, della superficie complessiva dei seminativi ammissibili e dell'esigenza di evitare che la dimensione delle piantagioni determini un'eccessiva riduzione dei pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi.
2. Il limite e i criteri applicati per determinarlo vengono notificati alla Commissione quanto prima e, comunque, entro il 31 luglio della campagna di commercializzazione che precede quella per la quale viene chiesto il pagamento compensativo.
3. Per determinare l'ammissibilità del produttore al pagamento anticipato di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le competenti autorità accertano se la domanda di aiuto presentata dal produttore rispetti i limiti stabiliti. E' esclusa dalla domanda del produttore l'eventuale superficie per la quale il pagamento compensativo specifico per i semi oleosi sia stato richiesto in eccesso al limite fissato.
4. Qualora l'esclusione di una determinata superficie a norma del paragrafo 3 faccia sì che la superficie per produttore ritirata dalla produzione superi il limite di cui all'articolo 7, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, fissato nello Stato membro di cui trattasi, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore ha chiesto il pagamento compensativo viene ridotta in misura corrispondente.
5. I terreni esclusi, a norma dei paragrafi 3 e 4, dalle domande per l'aiuto "superfici" presentate dai produttori non vengono prese in considerazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
1. Gli Stati membri versano l'anticipo ai produttori di semi oleosi quanto prima possibile, successivamente alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali previsionali nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, e comunque non oltre il 30 settembre della campagna di commercializzazione per la quale è stata presentata la domanda di aiuto.
Essi versano il saldo ai produttori di semi oleosi entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione degli importi di riferimento regionali definitivi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora sussistano dubbi sulla validità o l'esattezza della domanda, non viene effettuato alcun pagamento prima che la situazione venga chiarita.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento e ne informano immediatamente la Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
I regolamenti elencati nell'allegato X sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 1996.
I riferimenti fatti a tali regolamenti devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1996/1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO I
1. Pascoli permanenti
Terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.
2. Colture permanenti
Colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali.
3. Colture pluriennali
Codice NC 0709 10 00 Carciofi 0709 20 00 Asparagi ex 0709 10 00 Rabarbaro 0810 20 Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi 0810 30 Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina 0810 40 Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere "Vaccinium"4.
Programma di ristrutturazione
Passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche.
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ALLEGATO II
Varietà doppio zero di semi di colza e di ravizzone e miscugli
registrati delle varietà ammesse al regime di sostegno
Accord
Acrobat
Activ
Ada
Agena
Akamar
Aladin
Alaska
Alberta
Aligator
Almea
Alpine
Altona
Amanda
Amazon
Amber
Ambra
Andol
Angkor
Anima
Anka
Apache
Apex
Arabella
Arcol
Ariana
Aries
Arietta
Ark
Arkada
Ascona
Atlas
Atol
Aurora
Avant
Aztec
Basalte
Beryl
Bingo
Boni
Briol
Bristol
Bullet
Calibra
Callypso
Cannon
Capitol
Capricorn
Carmen
Casino
Celt
Ceres
Cesar
Challenger
Chang
Chiquero
Cirrus
Cobalt
Cobol
Cobra
Cocktail
Colcan 36
Colking 4
Collo
Comet
Commanche
Conny
Consul
Corniche
Corporal
Corvette
Creol
CSH 01
Dakini
Darmor
Darin
Debut
Derby
Desiree
Diadem
Diamant
Diana
Discovery
Dominol
Doublol
Dragon
Drakkar
Dubla
Duetol
Ebony
Ecudor
Energol
Envol
Eol
Ester
Eurol
Evita
Express
Falcon
Felix
Fidelio
Fingal
Forte
Galaxy
Garrison
Gazelle
Global
Goeland
Golda
Granit
Grenat
Gypse
Hanna
Hansen
Helios
Hera
Honk
Hybridol
Idol
Ilona
Impala
Inca
Iris
ISH 93-2
Jaguar
Jaspe
Jazz
Jetton
Jockey
John
Kabel
Karat
Karla
Karola
Katarina
Kintol
Kometa
Konda
Kova
Kreta
Kristina
Kulta
Kunto
Kurir
Lady
Lambada
Leadol
Liaison
Liberator
Liberia
Liberty
Liborius
Librador
Libraska
Libravo
Licargo
Licosmos
Lictor
Limbo
Limerick
Limpet
Lincoln
Lineker
Link
Lirabon
Liradonna
Lirajet
Liraspa
Lirawell
Lirektor
Liropa
Lisandra
Lisonne
Lizard
Logo
Longbow
Loreto
Madora
Maja
Mandarin
Manta
Mari
Marinka
Mars
Maskot
Maxol
Melodi
Mensa
Miro
Moneta
Mohican
Navajo
Neptune
Nickel
Nimbus
OAC Summit
Ole
Olsen
Olymp
Optima
Orelia
Orion
Orphee
Oxident
Pactol
Pallas
Palle
Paloma
Paroll
Patriot
Paula
Pisces
Plumbshot
Polo
Prelude
Prestol
Printol
Prospa
Puma
Quartz
Rafaela
Rally
Rapier
Rebel
Roby
Rocket
Rosette
Rubis
Rudolf
Sabrina
Samourai
Santana
Saxon
Score
Scorpio
Senta
Silex
Silvia
Sioux
Sisu
Solar
Spok
Sponsor
Sprinter
Sputnik
Star
Starlight
Susana
Symbol
Synergy
Tanto
Tapidor
Tarok
Tomahawk
Topas
Tor
Tyrol
Unica
Valo
Vega
Verdi
Vivol
Wotan
Zeus
Zorro
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO III
Zone della Svezia nelle quali i produttori di "Per" possono beneficiare degli aiuti nel 1995/1996 e 1996/1997
Stockholm
Joenkoeping
Blekinge
Goeteborg och Bohus
OErebro
Uppsala
Kronoberg
Kristianstad
AElvsborg
Vaestmanland
Soedermanland
Kalmar
Malmoehus
Skaraborg
Kopparberg
OEstergoetland
Gotland
Halland
Vaermland
Gaevleborg
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO IV
Varietà di semi di girasole da tavola
Agripro 3450
Dahlgren D-131 (Toma)
Dahlgren D-181
Diset
Hagen Seed SG 9211
Royal Hybrid 381
Royal Hybrid 3831
RRC 2211
SIGCO 826
SIGCO 830
SIGCO 974
Triumph 505C+
Triumph 520C
Agrosur
Dahlgren D-151
Dahlgren D-1950
Hagen Seed SG 9011
Interstate (IS) 8004
Royal Hybrid 2141
Royal Hybrid 4381
RRC 2232
SIGCO 828
SIGCO 954
SIGCO 995
Triumph 515C
USDA Hybrid 924
Dahlgren 954
Dahlgren D-171
Dahlgren D-1998
Hagen Seed SG 9054
Kelisur
Royal Hybrid 3801
RRC 995
RRC 4211
SIGCO 829
SIGCO 964
Toma
Triumph 660C
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO V
PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI
da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t
La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch [1942], Ivanov e Smirnova [1932] e Eggebrecht [1949]. I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.
Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1000 cm 3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata; essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene sciolta da tre a cinque volte.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO VI
REGIONI AMMISSIBILI ALL'AIUTO SPECIFICO PER IL FRUMENTO DURO
FRANCIA
Dipartimenti:
Aisne, Aude, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essone, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines
AUSTRIA
1. Gebiete der Bezirksbauernkammern
2046 Atzenbrugg
2054 Baden
2062 Bruck/Leitha
2089 Ebreichsdorf
2101 Gaenserndorf
2160 Gross-Enzersdorf
2208 Hainburg
2241 Hollabrunn
2275 Kirchberg/Wagram
2305 Korneuburg
2321 Laa/Thaya
2330 Langenlois
2364 Marchegg
2399 Mistelbach
2402 Moedling
2470 Poysdorf
2500 Ravelsbach
2518 Retz
2551 Schwechat
2577 Stockerau
2585 Tulln
2623 Wr. Neustadt
2631 Wolkersdorf
2658 Zistersdorf
2. Gebiete der Bezirksreferate
3018 Neusiedl/See
3026 Eisenstadt
3034 Mattersburg
3042 Oberpullendorf
3. Gebiete der Landwirtschaftskammer
1007 Wien
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO VII
Massimali irrigui
GRECIA (in ha) ZONA I 218 002 ZONA II 4 057 FRANCIA - Superficie irrigua a soia ZONA I 17 000 ZONA II 78 000
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO VIII
Informazioni da comunicare alla Commissione
Le informazioni sono presentate sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:
- un primo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92;
- un secondo gruppo di tabelle fornisce le informazioni a livello di ciascuna "regione di superficie di base" ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione (1);
- una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.
Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.
TABELLA DELLE INFORMAZIONI
Formule per le superfici: 5 = 1 + 2 + 3 + 4 10 = 7 + 8 + 9 13 = 14 + 15 + 17 20 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 18 + 19Osservazioni:
Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.
La resa è quella utilizzata per il calcolo dell'aiuto conformemente al regolamento (CEE) n. 1765/92.
La distinzione "non irriguo" e "irriguo" va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso:
(d) = (e) + (f)
(j) = (k) + (l)
La linea 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
La linea 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
La linea 16 riguarda soltanto la messa a riposo volontaria delle superfici eccedenti quella investita coltivata a seminativi per cui è chiesto il pagamento compensativo (articolo 7, paragrafo 6, secondo trattino).
La linea 17 riguarda soltanto la messa a riposo ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (2) e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio (2) considerata come ritiro di seminativi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92.
La linea 19 corrisponde alle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92.
Le informazioni devono essere comunicate anche per i produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [regolamento (CEE) n. 1765/92]. Tali informazioni vanno indicate nelle colonne "m" e "n" sotto la voce "Altro" e riguardano principalmente il regime di messa a riposo quinquennale [regolamento (CEE) n. 2328/91] e i seminativi dichiarati come superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine.
La linea 23 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo ai sensi dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione (3) (per es. barbabietola, topinambur e radici di cicoria).
G.U. 12 maggio 1994, n. L 121.
G.U. 30 luglio 1992, n. L 215.
G.U. 16 febbraio 1993, n. L 38.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO IX
REGIONI CONTENENTI LE SUPERFICI SU CUI IL
TERMINE ULTIMO PER LA SEMINA DEI VEGETALI
SOTTO INDICATI PUO' ESSERE PROROGATO OLTRE
IL 15 MAGGIO, NONCHE' DATA LIMITE
AMMISSIBILE PER LA SEMINA
Tabella 1 - Data limite per la semina: 31 maggio Coltura Stato membro Regione Granturco (escluso il Francia Alsace, Aquitaine, Auvergne granturco dolce) Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou- Charente, Provence-Alpes- Cote d'Azur, Rhone-Alpes Belgio Zone I e II Grecia Macedonia, Tracia, Tessaglia Spagna L'intero territorio escluse le province di Huelva, Sevilla, Càdiz, Màlaga, Còrdoba, Jaén e le Isole Canarie Italia Centro, Nord-Est e Nord- Ovest(regioni statistiche) Portogallo Tra Douro e Minho, Beira Litoral, Alentejo, Ribatejo e Oeste Regno Unito L'intero territorio escluse le zone situate oltre i 250 metri di altitudine in Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord Paesi Bassi Regione I Sorgo Italia Centro (regione statistica) Emilia-Romagna Francia Alsace, Aquitane, Auvergne Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Poitou- Charente, Provence-Alpes- Cote d'Azur, Rhone-Alpes Grecia Tracia Portogallo Tra Douro e Minho, Beira Litoral, Alentejo, Ribatejo e Oeste Girasole Spagna Alava Albacete Alicante Avila Badajoz Barcelona Burgos Ciudad Real Cuenca Gerona Granada Guadalajara Huesca Leòn Lérida Madrid Murcia Navarra Palencia Salamanca Segovia Soria Teruel Valencia Valladolid Zamora Zaragoza Grecia Arta Cavala Evros Ionnina Preveza Rodopi Xanthi Portogallo Alentejo Algarve Beira Interior Beira Litoral Tràs-os-Montes Ribatejo Oeste Regno Unito Inghilterra Galles Cereali, proteaginose, Finlandia A semi di lino, semi di B colza e di ravizzone BS Svezia Stockholm Uppsala Sodermanland Ostergotland Jonkoping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Kristianstad Malmohus Halland Goteborg och Bohus Alvsborg Skaraborg Varmland Orebro Vastmanland Kopparberg Gavleborg Soia Spagna Spagna Italia Alessandria Asti Belluno Bergamo Bologna Brescia Cremona Cuneo Ferrara Gorizia Mantova Milano Modena Novara Padova Parma Pavia Piacenza Pordenone Ravenna Reggio Emilia Rovigo Torino Treviso Trieste Venezia Vercelli Verona Vicenza Udine Tabella 2 - Data limite per la semina: 15 giugno Coltura Stato membro Regione Cereali, proteaginose Finlandia C1 e semi di lino C2 C2P C3 C4 Svezia Vasternorrland Jamtland Vasterbotten Norrbotten Colza Finlandia C1 C2 C2P C3 C4
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 28 del Regolamento (CE) n. 2316/1999.
ALLEGATO X
Elenco dei regolamenti di cui all'articolo 13
- Regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (G.U. 13 luglio 1967, n. 151), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1904/91 (G.U. 29 giugno 1991, n. L 169).
- Regolamento (CEE) n. 190/68 della Commissione (G.U. 17 febbraio 1968, n. L 43), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1486/69 (G.U. 30 luglio 1969, n. L 186).
- Regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (G.U. 28 settembre 1968, n. L 239), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1864/90 (G.U. 3 luglio 1990, n. L 170).
- Regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione (G.U. 30 marzo 1971, n. L 75), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 (G.U. 29 giugno 1984, n. L 170).
- Regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione (G.U. 27 luglio 1976, n. L 201), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/92 (G.U. 8 dicembre 1992, n. L 358).
- Regolamento (CEE) n. 1726/82 della Commissione (G.U. 1 luglio 1982, n. L 189), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2766/90 (G.U. 29 settembre 1990, n. L 267).
- Regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione (G.U. 28 luglio 1982, n. L 219), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 (G.U. 5 maggio 1987, n. L 117).
- Regolamento (CEE) n. 3418/82 della Commissione (G.U. 21 dicembre 1982, n. L 360), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 676/89 (G.U. 17 marzo 1989, n. L 73).
- Regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione (G.U. 28 settembre 1983, n. L 266), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/91 (G.U. 10 ottobre 1991, n. L 282).
- Regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione (G.U. 29 giugno 1984, n. L 170), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 (G.U. 8 giugno 1990, n. L 145).
- Regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione (G.U. 20 agosto 1984, n. L 222).
- Regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione (G.U. 19 dicembre 1985, n. L 342), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2778/93 (G.U. 9 ottobre 1993, n. L 252).
- Regolamento (CEE) n. 2325/86 della Commissione (G.U. 25 luglio 1986, n. L 202), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1903/91 (G.U. 29 giugno 1991, n. L 169).
- Regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione (G.U. 23 settembre 1987, n. L 270).
- Regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione (G.U. 22 agosto 1989, n. L 245), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2692/91 (G.U. 12 settembre 1991, n. L 255).
- Regolamento (CEE) n. 3048/89 della Commissione (G.U. 11 ottobre 1989, n. L 292).
- Regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione (G.U. 6 agosto 1992, n. L 221), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 428/96 (G.U. 9 marzo 1996, n. L 60).
- Regolamento (CEE) n. 2295/92 della Commissione (G.U. 6 agosto 1992, n. L 221), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3347/93 (G.U. 7 dicembre 1993, n. L 300).
- Regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione (G.U. 25 settembre 1992, n. L 281), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 868/95 (G.U. 21 aprile 1995, n. L 89).
- Regolamento (CEE) n. 1064/93 della Commissione (G.U. 1 maggio 1993, n. L 108).
- Regolamento (CEE) n. 1664/93 della Commissione (G.U. 30 giugno 1993, n. L 158).
- Regolamento (CE) n. 1055/94 della Commissione (G.U. 6 maggio 1994, n. L 115), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 919/95 (G.U. 27 aprile 1995, n. L 95).
- Regolamento (CE) n. 2715/94 della Commissione (G.U. 9 novembre 1994, n. L 288), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1799/95 (G.U. 26 luglio 1995, n. L 174).
- Regolamento (CE) n. 333/95 della Commissione (G.U. 18 febbraio. 1995, n. L 38).
- Regolamento (CE) n. 346/95 della Commissione (G.U. 22 febbraio 1995, n. L 40).
- Regolamento (CE) n. 918/95 della Commissione (G.U. 27 aprile 1995, n. L 95).
- Regolamento (CE) n. 2919/95 della Commissione (G.U. 19 dicembre 1995, n. L 305).