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REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/85 DEL CONSIGLIO, 23 luglio 1985

G.U.C.E. 27 luglio 1985, n. L 197

Programmi integrati mediterranei.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 127 e 235,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che è necessario realizzare un'azione comunitaria specifica a beneficio delle regioni meridionali della Comunità nella composizione attuale; che l'azione, di durata limitata, deve avere l'obiettivo di migliorare le strutture socio-economiche di queste regioni, in particolare della Grecia, per permettere di adattarsi, nelle migliori condizioni possibili, alla nuova situazione creatasi in seguito all'allargamento;

Considerando che l'economia greca deve far fronte ad alcuni importanti adeguamenti strutturali;

Considerando che occorre tener conto dei risultati e dell'importanza degli interventi settoriali già in atto; che è necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, prevedere un'importazione programmata e pluriennale degli interventi nazionali e comunitari in queste regioni; che è utile elaborare autentici programmi di sviluppo integrato, concepiti e attuati ai livelli geografici pertinenti per migliorare la situazione socio-economica delle regioni interessate;

Considerando che questi programmi, in funzione dei vincoli e delle particolari possibilità delle varie regioni, devono offrire una risposta globale alla diversità dei problemi che gravano sulle regioni in causa e perseguire tre obiettivi, cioè lo sviluppo, l'adeguamento, nonché il sostegno all'occupazione ed ai redditi;

Considerando che le azioni previste da questi programmi sono interdipendenti e complementari tra di loro e riguardano tutti i settori dell'attività economica, in particolare l'agricoltura e la pesca; che esse mirano in particolare a potenziare le piccole e medie imprese industriali o commerciali, e ad incoraggiare nuove attività del settore terziario atte a contribuire alla soluzione dei problemi occupazionali; che esse prendono in considerazione le ampie prospettive offerte dalle nuove tecnologie; che esse permettono di rafforzare gli impianti del settore energetico, i sistemi di comunicazione e di formazione, la tutela dell'ambiente e le infrastrutture in genere;

Considerando che queste azioni sono collegate alle azioni già effettuate nell'ambito della politiche socio-strutturali, in particolare della politica comunitaria di sviluppo regionale, delle politiche settoriali specifiche, che continueranno ad essere applicate come di consueto alle stesse regioni; che le azioni previste devono rafforzare o completare le azioni già finanziate con gli stanziamenti e i fondi strutturali esistenti;

Considerando che occorre concepire questi programmi come un'azione comunitaria specifica di una durata massima di sette anni, e consentire un miglior coordinamento di tutti gli strumenti finanziari di carattere strutturale;

Considerando che è necessario conciliare, nella realizzazione di questi programmi, l'esigenza di flessibilità, per poter venire incontro ai bisogni reali delle regioni interessate, e l'esigenza di rigore, per assicurare il rispetto delle condizioni effettivamente connesse all'aiuto comunitario; che occorre dunque delegare alla Commissione, in un contesto orientativo nettamente definito, responsabilità di gestione e di esecuzione ed assicurare l'applicazione di rigorosi parametri di valutazione, di controllo e di presentazione dei risultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 15 luglio 1985 n. C 175.

(2)

Parere reso il 29 maggio 1985.

TITOLO I

Definizione dei Programmi integrati mediterranei

Art. 1

1. E' prevista un'azione comunitaria specifica a beneficio delle regioni meridionali della Comunità nella composizione attuale. Questa azione ha l'obiettivo di migliorare le strutture socio-economiche di queste regioni, in particolare della Grecia, per permettere loro di adattarsi, nelle migliori condizioni possibili, alla nuova situazione creata dall'allargamento. Questa azione è esercitata attraverso la partecipazione della Comunità alla realizzazione di Programmi integrati mediterranei, in seguito denominati PIM, di una durata massima di sette anni, presentati alla Commissione,

2. Le regioni e le zone che beneficiano dei PIM sono indicate nell'allegato I.

Art. 2

1. I PIM consistono in azioni pluriennali, coerenti tra di loro e coerenti con le politiche comuni, le quali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 1.

2. Le azioni riguardano in particolare taluni investimenti nel settore produttivo, la realizzazione di infrastrutture, nonché la valorizzazione delle risorse umane.

3. Le azioni riguardano i diversi settori dell'attività economica:

- l'agricoltura, la pesca e le attività collegate, comprese le industrie agroalimentari,

- l'energia,

- l'artigianato e l'industria, compresi l'edilizia e i lavori pubblici,

- i servizi, compreso il turismo,

4. Un elenco di queste azioni figura nell'allegato II.

Art. 3

Per contribuire alla realizzazione dei PIM, si può ricorrere ai mezzi di finanziamento seguenti:

- risorse aggiuntive specifiche;

- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in seguito denominati Fondi;

- i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) su risorse proprie e su risorse del nuovo strumento comunitario (NSC).

L'utilizzazione delle risorse aggiuntive specifiche avviene conformemente al presente regolamento.

L'utilizzazione dei Fondi avviene nel rispetto delle norme proprie di ciascuno di questi mezzi di finanziamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e di precedenza e i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità.

Art. 4

1. L'elaborazione e la realizzazione dei PIM, delle politiche comuni e delle altre azioni comunitarie applicabili alle regioni mediterranee interessate avvengono in modo da assicurare la loro coerenza reciproca. In particolare le azioni di carattere agricolo, condotte nell'ambito dei PIM, restano compatibili con gli obiettivi generali di controllo della produzione definiti nella politica agricola comune.

2. Le azioni oggetto dei PIM debbono essere complementari tra di loro ed adeguate alle caratteristiche delle varie regioni e zone, in modo da assicurare l'integrazione dei mezzi nazionali e comunitari da mettere in atto.

3. Le azioni avviate nell'ambito dei PIM non possono modificare le condizioni di concorrenza contravvenendo ai principi del trattato in materia. Esse devono quindi essere conformi in particolare ai principi di coordinamento dei regimi generali di aiuto a finalità regionale.

TITOLO II

Adozione e realizzazione dei PIM

Art. 5

1. Entro la fine del 1986, la Francia, la Grecia e l'Italia presentano alla Commissione i PIM ai fini del loro cofinanziamento da parte della Comunità.

2. I PIM sono elaborati all'opportuno livello geografico dalle autorità regionali o dalle altre autorità designate da ciascuno stato membro interessato. Il loro contenuto è precisato nell'allegato III.

3. La Commissione è informata dagli stati membri interessati della preparazione dei vari PIM.

4. La Commissione mette a disposizione degli stati membri che lo desiderino, il livello ritenuto utile, l'aiuto tecnico necessario. Lo stato membro interessato e la Commissione definiscono di concerto la natura e le modalità dell'aiuto.

Art. 6

1. La Commissione esamina i PIM onde determinare:

- la loro conformità con il presente regolamento;

- le azioni che saranno oggetto di un contributo finanziario della Comunità.

2. L'entità del contributo comunitario ai PIM tiene conto in primo luogo degli effettivi fabbisogni delle diverse regioni e delle loro condizioni di sviluppo economico e sociale; le regioni più sfavorite e le regioni più toccate dalle conseguenze dell'allargamento devono beneficiare della priorità degli sforzi.

Si tiene altresì conto:

- della qualità delle azioni secondo i criteri applicati di consueto dai Fondi, in particolare in termini di produttività, occupazione e reddito;

- dell'importanza dello sforzo consentito nell'ambito del PIM da parte dello stato membro, commisurato ai suoi obblighi di bilancio e al reddito nazionale pro capite;

- della coerenza del dispositivo di coordinamento e di mobilitazione delle iniziative nella zona interessata dai PIM;

- della pertinenza degli strumenti comunitari, aiuti o prestiti nei confronti delle azioni; i mezzi finanziati impegnati devono essere adeguati alle finalità di queste azioni.

Art. 7

1. E' istituito un comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, in seguito denominato "comitato". Esso definisce il proprio regolamento interno. Il comitato si compone di rappresentanti degli stati membri ed è presieduto dalla Commissione. La BEI è rappresentata in sede di comitato.

2. Il progetto di programma proposto dalla Commissione per ciascun PIM è sottoposto al comitato consultivo che esprime il suo parere con votazione e maggioranza qualificata.

Tale votazione ha luogo entro due mesi dalla presentazione del progetto al comitato consultivo.

Il programma è approvato dalla Commissione alla scadenza di tale termine.

Se il parere del comitato è negativo, la Commissione modifica il suo progetto iniziale, tenendo conto del parere del comitato consultivo.

La proposta modificata è sottoposta al comitato consultivo. Entro un mese da questa seconda trasmissione, la Commissione decide infine l'attuazione del programma.

3. In deroga alle disposizioni che disciplinano la composizione, il ruolo e il funzionamento dei comitati istituiti nell'ambito del FESR e del FEAOG, ai fini dell'attuazione dei Programmi integrati mediterranei la Commissione, previa consultazione del comitato in conformità dei paragrafi 1 e 2, approva ogni PIM e adotta il contributo finanziario a titolo dei Fondi precitati.

4. Nel caso di un contributo finanziario in applicazione del Fondo sociale, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, conformemente alle disposizioni che disciplinano le sue competenze ed il suo funzionamento; la Commissione adotta poi il contributo finanziario in applicazione di questo Fondo.

5. Il comitato viene informato regolarmente dell'esecuzione dei PIM secondo le condizioni previste all'articolo 18.

6. Le decisioni della Commissione per l'approvazione dei programmi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 8

Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano i prestiti su risorse proprie della BEI o su risorse NSC, la Commissione e la Banca provvedono, durante la preparazione e l'attuazione dei PIM, al coordinamento necessario ad assicurare la coerenza dei contributi finanziari comunitari ai PIM.

Art. 9

Per ogni PIM è istituito di comune accordo tra la Commissione e lo stato membro interessato un comitato amministrativo. Il comitato assiste lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità da esso designata ai fini dell'esecuzione del PIM. La BEI è rappresentata in sede di comitato amministrativo.

L'applicazione dei PIM si articola mediante contratti di programma tra le parti interessate (Commissione, stati membri, autorità regionali o qualsiasi altra autorità designata dallo stato membro), che definiscono i loro impegni rispettivi.

Il contenuto dei contratti di programma è precisato nell'allegato IV.

I contratti di programma sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

Art. 10

1. Il contributo finanziario del bilancio della Comunità alla realizzazione dei PIM è assicurato da:

- un contributo dei Fondi pari a 2,5 miliardi di ECU;

- un ulteriore sforzo del bilancio pari a 1,6 miliardi di ECU.

Questi importi ritenuti necessari si applicano per tutti i PIM nell'ambito delle disposizioni di bilancio in vigore, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 12.

2. L'ammontare dei prestiti di cui potrebbero fruire i PIM durante il periodo di 7 anni è stimato a 2,5 miliardi di ECU.

3. I PIM presentati dalla Grecia beneficiano, ai sensi del paragrafo 1, di 2 miliardi di ECU.

Art. 11

1. Gli stanziamenti annui di bilancio dei Fondi assicurano, per il periodo 1986-1992, il contributo finanziario proveniente dai Fondi e previsto all'articolo 10, paragrafo 1.

Nell'ambito delle disposizioni finanziarie che li disciplinano e fatto salvo l'articolo 7, i Fondi continuano a funzionare normalmente sulla base di una politica regionale applicabile nell'intera Comunità, conformemente alla regolamentazione in vigore. Gli aumenti in termini reali che si applicano ai Fondi durante il periodo in questione contribuiscono al finanziamento dei PIM, senza incidere negativamente sui trasferimenti di questi Fondi verso altre regioni prioritarie o meno prospere.

2. Una speciale linea di bilancio intitolata "Programmi integrati mediterranei - apporto supplementare" è dotata, nell'ambito della procedura annua di bilancio, di stanziamenti dissociati, corrispondenti all'ulteriore sforzo di bilancio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Art. 12

1. Nella misura in cui il contributo finanziario ai PIM è assicurato tramite i Fondi, questo contributo è concesso secondo le forme previste nelle disposizioni che disciplinano ciascun Fondo, senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 2.

I contributi dell'FSE e del FESR si ispirano in particolare alle priorità riconosciute per le azioni integrate. Nell'ambito del presente regolamento, senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, nell'ambito delle risorse di bilancio del FEAOG, sezione orientamento, i provvedimenti decisi nel settore agricolo a seguito dell'esame dei PIM rivestono il carattere di un'azione comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 (1) quando seguono le stesse condizioni di eliggibilità e di concessione del contributo, tranne quelle relative ai limiti fisici ed i costi unitari, delle misure della stessa natura in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le risorse della linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere utilizzate in particolare per:

a) rendere possibile un finanziamento comunitario al di là dei limiti fissati dalle disposizioni che disciplinano i Fondi;

b) intervenire anche al di là del campo di applicazione geografica dei Fondi, senza essere limitati dalle restrizioni qualitative e quantitative ad essi inerenti;

c) concedere aiuti rimborsabili, miranti al finanziamento di investimenti nel settore produttivo.

3. I prestiti su risorse proprie della BEI e su risorse NSC sono concessi secondo i criteri e le procedure specifiche in uso per questi contributi.

(1)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

Art. 13

Il tasso d'intervento comunitario nel finanziamento delle azioni selezionate nell'ambito dei PIM non può superare il 70% del costo totale del progetto o dell'azione, indipendentemente dalla forma dei contributi finanziari. Tuttavia, in caso di infrastrutture aventi un interesse particolare nell'ambito di un PIM presentato dalla Grecia e che beneficiano di un finanziamento parziale in forma di prestiti, il tasso d'intervento comunitario può superare il 70%.

Nel caso della Francia e dell'Italia il tasso del finanziamento comunitario calcolato sulla base delle sovvenzioni di bilancio non deve superare di più di 10 punti i limiti massimi applicati nei suddetti paesi in applicazione delle regole dei Fondi.

Per quanto riguarda le operazioni in Italia o in Francia, non disciplinate da uno dei regolamenti relativi ai Fondi strutturali, la sovvenzione in applicazione dei PIM non supera il massimale in vigore per il regolamento del Fondo regionale.

Se la percentuale del finanziamento comunitario calcolata sulla base delle sovvenzioni di bilancio supera i massimali in vigore ai sensi dei regolamenti dei Fondi esistenti, questo superamento può essere ottenuto solamente a partire dalla risorsa di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 14

Per quanto riguarda i contributi provenienti dai Fondi, gli impegni di bilancio, gli anticipi e i pagamenti sono effettuati, per la parte che li riguarda, secondo le modalità proprie a ciascuno strumento finanziario.

Art. 15

1. I contributi provenienti dalla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere accordati solo per il finanziamento delle spese effettuate dopo la presentazione dei PIM.

2. Gli impegni di spese relativi alla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono effettuati entro i limiti delle disponibilità di bilancio, in quote annue. La prima quota viene concessa immediatamente dopo l'adozione della decisione di contributo della Commissione. L'impegno delle successive quote annue è effettuato in funzione dello stato di avanzamento dei PIM.

3. Questi impegni possono dar luogo ad anticipi fino al 50% del loro importo.

Art. 16

1. Le domande di pagamento a titolo della linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dallo stato membro, dall'autorità regionale o da qualsiasi altro organo designato dallo stato, comprese eventualmente le persone fisiche o giuridiche citate esplicitamente nei contratti di programma di cui all'articolo 9 in qualità di beneficiari di un contributo comunitario; le domande sono corredate di un certificato attestante l'effettiva esecuzione delle operazioni e l'esistenza di documenti giustificativi particolareggiati; esse contengono le indicazioni seguenti:

- natura delle operazioni oggetto della domanda di pagamento;

- attestazione del fatto che le operazioni suddette sono state realizzate in conformità dei PIM;

- natura ed importo delle spese effettuate per tali operazioni nel periodo oggetto della domanda.

2. La commissione effettua i pagamenti a favore dello stato membro o dei beneficiari di cui al paragrafo 1.

3. Lo stato membro oppure i beneficiari di cui al paragrafo 1 tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese dei PIM o le copie autenticate conformi, per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo versamento relativo ai PIM.

Art. 17

1. La Commissione è in modo continuo informata dello svolgimento dei PIM. Questa informazione deriva dai documenti trasmessi o messi a disposizione dagli stati membri e dai controlli effettuati dalla Commissione di sua iniziativa. La natura di questi documenti e le modalità dei controlli, in particolare i termini di trasmissione o di verifica, vengono precisati nei contratti di cui all'articolo 9.

2. Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie per agevolare i controlli effettuati dalla Commissione sulle operazioni finanziate nell'ambito dei PIM, fatti salvi i controlli organizzati dagli stati membri medesimi oppure sulla base degli articoli da 206 bis a 209 del trattato.

Questi controlli possono assumere la forma di inchieste o di verifiche in loco; queste sono effettuate, su richiesta della Commissione e con l'accordo dello stato membro, dai rappresentanti degli organi competenti di detto stato, accompagnati da agenti della Commissione.

3. Qualora dalle informazione a disposizione della Commissione risulti una irregolarità o una modifica rilevante rispetto al contratto di cui all'articolo 9, non sottoposta alla usa approvazione, le disposizioni relative ai Fondi si applicano alla parte dei PIM finanziata con uno di questi Fondi o stanziamenti.

4. Nelle stesse circostanze, i contributi assicurati dalla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere sospesi, ridotti o soppressi previa decisione della Commissione. In particolare sono considerate come non effettuate le operazioni per le quali da due anni non è stato effettuato alcun versamento, senza che lo stato membro o i beneficiari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 abbiano presentato una giustificazione nei termini fissati dalla Commissione.

5. I prestiti su risorse della BEI o del NSC concessi nell'ambito dei PIM sono soggetti alle procedure specifiche di controllo in uso per questi contributi.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 18

1. A decorrere dal 1987, la Commissione redige ogni anno una relazione particolareggiata sull'esecuzione dei PIM. La relazione verte sugli aspetti finanziari di tale esecuzione e sulla valutazione economica e sociale dei risultati ottenuti.

2. A decorrere dalla stessa data, la Commissione procede inoltre ad un rapporto annuo dell'insieme degli interventi finanziari a finalità strutturale eseguiti dalla Comunità, nel quale è posta in rilievo la parte degli interventi che contribuisce alla realizzazione dei PIM.

3. Le relazioni e i rapporti vengono sottoposti al parere del comitato consultivo e quindi trasmesse, corredate di parere, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Consiglio.

Art. 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1985. Esso scade il 31 dicembre 1993, data limite degli impegni di spesa in applicazione dei PIM.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS

ALLEGATO I

CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICA DEI PIM

FRANCIA

Le regioni Languedoc-Roussillon, Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Aquitania e Midi-Pyrénées (1), i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche.

GRECIA

L'insieme del territorio ellenico.

ITALIA

Tutte le regioni del Mezzogiorno (2), le regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche (3), nonché il versante appenninico amministrato dall'Emilia-Romagna, le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale tra la zona valliva di Comacchio e quella di Marano Lagunare (4).

(1)

Esclusi gli agglomerati di Marsiglia, Bordeaux e Tolosa nonché la zona costiera ininterrottamente urbanizzata e con attività turistica permanente nelle quali sono solo possibili interventi in materia di pesca o di acquicoltura.

(2)

Esclusi gli agglomerati di Roma, Napoli e Palermo. Il Mezzogiorno comprende tutto il Lazio. Quanto alle infrastrutture, si prendono tuttavia in considerazione le zone della cassa del mezzogiorno, DPR n. 1523 del 30 giugno 1967.

(3)

Esclusi gli agglomerati di Firenze e Genova e le zone costiere ininterrottamente urbanizzate e con attività turistica permanente, nelle quali sono possibili solo interventi in materia di pesca e acquicoltura.

(4)

Dove sono possibili solo alcuni interventi in materia di acquicoltura.

ALLEGATO II

ELENCO DI AZIONI CHE TENDONO A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEI PIM

a) Nel settore agricolo: in funzione della situazione originaria, nonché delle caratteristiche delle regioni e delle zone interessate, i PIM possono includere azioni volte:

- alla riconversione ed alla ristrutturazione delle produzioni verso specializzazioni e impieghi più consoni alle prospettive del mercato, comprese la bioenergia, l'attività forestale e le azioni per la tutela e il miglioramento dell'ambiente;

- all'ammodernamento e all'intensificazione di alcune produzioni soprattutto tradizionali compatibili con gli obiettivi generali di controllo della produzione definiti dalla politica agricola comune;

- al rafforzamento dei provvedimenti socio-strutturali destinati a:

i) contribuire al miglioramento del reddito degli agricoltori con il pieno impiego ed eventualmente l'aumento delle indennità compensative;

ii) agevolare l'accesso e l'insediamento professionale dei giovani agricoltori;

iii) accelerare l'ammodernamento e il riorientamento delle strutture produttive;

- all'ammodernamento delle infrastrutture rurali per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;

- all'irrigazione;

- all'allevamento;

- alla forestazione e al miglioramento delle superfici destinate alle foreste;

- al miglioramento fondiario, comprese le infrastrutture che lo rendono possibile;

- alla formazione professionale (strutture di formazione) e alla divulgazione agricola;

- al rafforzamento e all'ammodernamento delle strutture relative alla commercializzazione e alla trasformazione prodotti agricoli e della pesca, in particolare quelle gestite da cooperative di agricoltori.

b) Nel settore della pesca, i programmi possono comprendere azioni volte a:

- ristrutturare, riconvertire ed ammodernare una parte della flotta;

- migliorare infrastrutture e impianti portuali, compresa la protezione biologica delle zone marittime e la creazione di parchi marini;

- sviluppare l'acquicoltura, compresi i lavori di sistemazione delle lagune;

- consolidare gli impianti per la conservazione e la trasformazione;

- promuovere lo smercio dei prodotti della pesca, in particolare attraverso campagne pubblicitarie;

- intensificare la ricerca e la formazione professionale nonché la presenza di assistenti tecnici.

c) Nel settore dell'industria e dei servizi, i programmi possono comprendere azioni volte in particolare a:

- costituire e sviluppare le piccole e medie imprese, l'artigianato e le cooperative, intensificando le misure già previste a tal fine nell'ambito degli aiuti agli investimenti materiali e degli aiuti destinati a migliorare l'organizzazione dell'impresa;

- favorire l'innovazione e l'applicazione di nuove tecnologie nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigianali e nelle cooperative;

- agevolare, in Grecia, la creazione di nuove imprese e il trasferimento fuori di Atene di quelle situate in questa città;

- promuovere il turismo e rafforzare i servizi, compresi i trasporti connessi a questa attività;

- promuovere altre attività a livello di piccole e medie imprese, in particolare quelle a monte e a valle dell'agricoltura e dell'industria agro-alimentare nonché quelle connesse all'impiego delle energie rinnovabili;

- rafforzare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo delle attività creatrici di posti di lavoro, segnatamente:

i) l'assetto di piccole zone industriali, nelle regioni prioritarie;

ii) le infrastrutture di comunicazione tra queste zone e la rete principale (collegamenti stradali, rete di telecomunicazione di informazione, rete energetica);

iii) le infrastrutture e gli impianti direttamente connessi allo sviluppo del turismo;

iv) gli edifici e i grandi impianti dei centri di formazione, di ricerca e di assistenza tecnica nel settore dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della pesca;

v) in Grecia, le infrastrutture in generale; in Francia e in Italia, le infrastrutture economiche, in particolare nei settori dei trasporti e dell'energia;

- rafforzare le infrastrutture intese a migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali.

d) I PIM riguardano anche azioni volte a valorizzare le risorse umane, in particolare per quanto concerne i giovani e le donne;

- rafforzando l'intervento comunitario per quanto riguarda azioni supplementari di formazione professionale atte ad agevolare e completare le attività di cui ai PIM (soprattutto per la formazione di personale direttivo intermedio, la formazione allo sviluppo e alla pluriattività);

- incoraggiando il graduale instaurarsi di attività preparatorie e promozionali dell'iniziativa locale, nei vari settori oggetto dei PIM;

- offrendo servizi integrati ad operazioni di formazione professionale nei vari stadi della stessa (dalla prospezione del mercato locale del lavoro fino alla promozione del collocamento dei tirocinanti). Se necessario, questi servizi possono essere integrati dalla creazione di osservatori sul mercato del lavoro.

ALLEGATO III

CONTENUTO DEI PIM PRESENTATI DALLA FRANCIA, DALLA GRECIA E DALL'ITALIA

I documenti presentati dagli stati membri per il beneficio dei contributi di cui al regolamento dei Programmi integrati mediterranei descrivono:

- la zona geografica cui si riferiscono;

- gli obiettivi socio-economici da raggiungere mediante le azioni proposte in termini di reddito, occupazione, produttività e modo di vita della popolazione locale;

- la durata dei PIM, compresa tra tre e sette anni;

- le azioni da intraprendere alla luce della situazione e delle risorse esistenti in ciascuna zona e della loro evoluzione possibile;

- le misure di carattere amministrativo, legislativo e finanziario in atto o previste per l'applicazione dei PIM presentati;

- la coerenza con i programmi di sviluppo regionale definiti nel regolamento (CEE) n. 1787/84 (1) e con le azioni già avviate nella zona con il contributo degli strumenti finanziari comunitari;

- le altre iniziative di carattere regionale, interregionale e nazionale che le autorità responsabili ritengono utile prendere di loro iniziativa per conseguire gli obiettivi di sviluppo definiti dai PIM.

(1)

G.U. 28 giugno 1984, n. L 169.

ALLEGATO IV

CONTRATTO DI PROGRAMMA

Il contratto redatto per ciascun PIM, una volta concluso l'esame di quest'ultimo da parte della Commissione in conformità dell'articolo 9 del regolamento, indica:

a) la designazione da parte dello stato membro dell'autorità regionale o di qualsiasi altra autorità da esso designata per assicurare la buona esecuzione del PIM, nonché la composizione del comitato amministrativo incaricato di assisterla;

b) la partecipazione delle parti beneficiarie al dispositivo di coordinamento e di mobilitazione delle iniziative di cui all'articolo 6;

c) l'elenco e lo scadenzario delle azioni che beneficeranno del finanziamento stesso, in particolare il calendario di previsione dei contributi erogati dalle diverse fonti, comunitarie e nazionali;

d) la descrizione delle operazioni di valutazione e più generalmente di controllo delle azioni che beneficiano di aiuto comunitario, nonché dei PIM nel suo complesso e gli obblighi che ne derivano per lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità designata dallo stato.

Queste operazioni costituiscono la base per la continuità della concessione degli aiuti, nonché per la relazione annua sull'esecuzione dei PIM.

e) la natura delle informazioni che lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità designata dallo stato per l'esecuzione dei PIM devono fornire, al fine di ottenere il pagamento dei contributi comunitari;

f) la designazione delle autorità regionali o altre, oppure delle persone fisiche o giuridiche che possono ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione per ciascuna delle azioni che beneficiano del contributo comunitario;

g) le condizioni secondo le quali le parti riceventi potrebbero elaborare clausole aggiuntive ai contratti.