
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1985, n. 245
G.U.R.I. 10 giugno 1985, n. 135
Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di trasferimento delle competenze del patrimonio e del personale degli enti pubblici soppressi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto lo statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 del predetto statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Articolo Unico
1. La Regione esercita i compiti svolti nel suo territorio dagli enti pubblici estinti, compresi nella tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attualmente in gestione stralcio ai sensi dell'art. 119 del citato decreto.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 la regione si avvale del personale in servizio alla data del 24 febbraio 1977 presso gli enti predetti, in relazione alle esigenze delle attività da svolgere.
3. Il personale di cui al presente articolo conserva integralmente la posizione giuridica ed economica acquisita presso gli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale, da adottarsi con legge regionale nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze esercitate dal personale stesso.
5. L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.
6. I beni mobili ed immobili unitamente alle strutture degli enti di cui ai commi precedenti sono trasferiti al patrimonio della regione.
7. La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonchè dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dal Ministero del tesoro e dalla Regione Siciliana.