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N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 36

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 9 maggio 1985, n. 26

Scioglimento del Consorzio Farmaceutico Regionale Ospedaliero e provvedimenti conseguenti.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 10/2001)

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 1

(modificato dall'art. 85, comma 1, della L.R. 10/2001)

Il Consorzio Regionale Farmaceutico Ospedaliero, istituito con legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40 è sciolto.

La Giunta Regionale nomina, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario liquidatore per:

a) assicurare, nelle more del trasferimento delle funzioni comunque da definirsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione delle attività istituzionali del Consorzio e l'adempimento degli obblighi contrattuali da questo assunti:

b) definire l'inventario dei beni mobili ed immobili da trasmettere entro 30 giorni alla Giunta Regionale per gli adempimenti derivanti dall'art. 14 della surrichiamata legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40;

c) compilare l'elenco del personale dipendente con le relative posizioni giuridiche ed economiche risultanti da formali atti deliberativi.

Il Commissario di cui al comma precedente procederà, altresì, al trasferimento alla Regione delle partecipazioni azionarie maggioritaria nella EFI - SpA acquisita dal CRFO in base all'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40.

Il Commissario liquidatore dispone, inoltre, l'alienazione delle partecipazioni azionarie di minoranza assunte dal CRFO, in base all'artº 15 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40, ed il trasferimento alla Giunta Regionale della partecipazione azionaria maggioritaria.

Il Presidente della Giunta Regionale aquisita la partecipazione azionaria di cui al comma precedente provvede all'inventario dei beni mobili ed immobili ed alla definizione del quadro economico della Società.

Provvede, altresì, a compilare l'elenco del personale dipendente dello EFI e delle Società controllate con le relative posizioni giuridiche ed economiche risultanti da atti formali.

Il Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni presenta al Consiglio regionale dettagliata relazione sulle operazioni compiute e formale proposta per:

a) la cessione della Società a responsabilità limitata MEFARM, ovvero delle strutture ed attrezzature della stessa previo scioglimento della società;

b) la E.F.I. S.p.A. è autorizzata ad introdurre nel proprio Statuto i seguenti scopi sociali:

1) Gestione impianti di produzione di energia elettrica di proprietà della Regione;

2) promozione di azioni per l'incentivazione della cooperazione fra Enti pubblici e con Aziende private;

3) ricerca, rilevazione analisi e studi sul sistema produttivo della Campania;

4) attività di supporto tecnico amministrativo agli Enti Locali per le funzioni delegate in materia di industria, artigianato commercio ed energia".

2. Ai fini di cui al comma precedente viene destinata la somma di lire 2 miliardi iscritto nel Capitolo di spesa n.4198 del corrente esercizio finanziario.

c) il ripiano del disavanzo delle società con la quantificazione degli oneri da porre a carico del bilancio della Regione.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 2

Le competenze del soppresso CRFO, con eccezione di quelle relative alla produzione e distribuzione di farmaci ed invece comprese quelle esercitate attraverso la società controllata EFI ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 16 ottobre 1978, n. 40, in applicazione di accordi sottoscritti in sede governativa sono trasferite, in uno alle relative strutture, alla Unità Sanitaria Locale n. 40, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che le esercita attraverso apposito presidio multizonale.

Al Comune di Napoli, a titolo gratuito, sono attribuiti con vincolo di destinazione i beni mobili ed immobili derivanti dallo scioglimento del CRFO ed afferenti alle funzioni di cui al comma precedente.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 3

In attesa del piano sanitario regionale o delle leggi regionali attuative degli artt. 18 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene istituito un presidio multizonale di prevenzione, con sede nella USL n. 40, che provvede all'espletamento delle attività di cui all'art. 2 della legge regionale n. 40 del 16 ottobre 1978, previste dala legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed alla luce dei surrichiamati articoli della prescritta legge.

La USL n. 40 attraversa il Presidio multizonale garantisce l'espletamento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 4 della presente legge nel rispetto del disposto legislativo della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 4

Il Presidio multizonale di cui all'art. 3 esercita le proprie attività su richiesta delle Unità Sanitarie Locali quale struttura tecnico specialistica di supporto dei servizi delle USL medesime, con particolare riferimento ai servizi di Medicina preventiva e Igiene di lavoro, di Igiene pubblica. Il PM svolge altresì indagini su richiesta di Enti pubblici e/o privati nell'ambito delle procedure previste dal successivo art. 5.

Indagini specialistiche di interesse regionale sono eseguite dal presidio multizonale secondo indicazioni e modalità contenute nei piani sanitari regionali e nelle forme previste dall'art. 5.

Il Presidio svolge inoltre attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di Enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelli ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'esercizio di tali attività è regolata da apposite convenzioni stipulate fra la USL n. 40 e gli Enti Locali interessati.

Le indagini a favore di privati o di altri Enti pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma, sono eseguite, a richiesta dei medesimi, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro annuali di cui al successivo articolo.

Gli oneri per le prestazioni previste dal III e IV comma nonchè per altre prestazioni affidate alla USL ed erogate dal Presidio multizonale che non siano imputabili al fondo sanitario nazionale per la quota attribuita alle singole USL restano a carico dei richiedenti e sono rimborsate alla USL n. 40 ai tariffari vigenti.

Per i rapporti convenzionali assunti dal CRFO o dalle società controllate con l'amministrazione statale o con altri Enti pubblici per la fornitura di servizi, comunque attinenti la Sanità, per i quali subentra la USL n. 40, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Le convenzioni all'atto esistenti tra Regione Campania e CRFO ovvero società da questo controllate e riferentesi a prestazioni erogabili dal Presidio multizonale costituito ai sensi del precedente art. 3, sono parimenti trasferite alla USL n. 40, cui la Regione curerà il versamento dei corrispettivi finanziari, con il mantenimento degli oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 5

L'attività del Presidio è svolta sulla base del piano di lavoro predisposto annualmente dal Comitato di gestione della USL n. 40.

Il piano di lavoro individua le priorità e le attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario regionale, ovvero dalle indicazioni transitorie regionali, ovvero dal programma della USL n. 40 per le materie rientranti tra le competenze attribuite dalla presente legge al Presidio multizonale.

Il Comitato di gestione ricerca forme di collaborazione con l'Università, enti ed istituti di ricerca al fine di coordinare l'attività del Presidio con quella degli altri enti.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 6

Il Presidio multizonale è articolato nei seguenti settori di attività: chimico, biotossicologico, biofarmacologico, documentazione, informazione e affari generali.

Il settore chimico, che comprende laboratori di: chimica analitica ed ambientale, chimica bromatologica, chimica controlli, svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, all'igiene del lavoro, al controllo degli alimenti delle bevande, al controllo dei farmaci, stupefacenti, fitofarmaci, cosmetici e presidi sanitari.

Il settore biotossicologico, che comprende laboratori di: mutagenesi e tossicologia, microbiologia, istologia, svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'attività di prevenzione e di controllo, in particolare all'igiene e tossicologia del lavoro, analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, dei farmaci, stupefacenti, fitofarmaci, cosmetici, presidi sanitari e all'igiene ambientale con particolare riferimento alle analisi microbiologiche.

Il settore biofarmacologico, che comprende laboratori di farmacologia clinica, biofarmaceutica, biochimica, RIA, farmacologia sperimentale, stabulario, svolge specifici compiti di medicina preventiva, con particolare riferimento allo screening neonatale di malattie congenite recuperabili e malattie congenite gravi non recuperabili, monitoraggio di farmaci di terapie ad alto rischio, monitoraggio di sostanze stupefacenti e velenose, studi per il miglioramento delle terapie di malattie a prevalente interesse regionale.

Il settore di documentazione ed informazione, che comprende i servizi di documentazione farmaci e documentazione rischi e danni da lavoro, svolge specifici compiti di supporto tecnico per le attività di informazione e documentazione sul corretto uso dei farmaci, effetti collaterali e limiti di impegno e sui rischi e sui danni da lavoro.

Il settore è in particolare preposto alla raccolta ed alla catalogazione delle richieste relative ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto, alla diffusione delle informazioni sui problemi tecnicamente più complessi con gli Enti e gli Organi di ricerca nazionali ed internazionali operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, la produzione di materiale di supporto per l'informazione agli operatori delle categorie interessate.

Il settore affari generali, che comprende le attività di segreteria generale, stampa e protocollo, manutenzione, attività esterne, svolge specifici compiti di supporto per tutte le attività del presidio nella misura necessaria allo svolgimento delle stesse.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 7

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1985 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 1001 e 1002 che presentano sufficiente disponibilità, anche per la copertura finanziaria dell'attività del Consorzio nel periodo transitorio.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 27, comma 1, lett. f), della L.R. 10/98.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 - secondo comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 6 maggio 1985