
DECRETO LEGGE 23 aprile 1985, n. 146
G.U.R.I. 24 aprile 1985, n. 97
Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire taluni termini stabiliti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, al fine di agevolare gli adempimenti di competenza sia dei cittadini sia degli apparati della pubblica amministrazione;
Ritenuta altresì la necessità e l'urgenza di eliminare le estreme difficoltà operative riscontrate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, nonchè di precisare l'ambito di applicazione di talune norme penali della medesima legge;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(modificato e integrato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
1. L'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985".
2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali.
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni, possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.
3-bis. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune".
L'articolo 7, comma settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:
"Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici".
La lettera a) dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificata:
"a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonchè dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;".
(introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
1. Al primo comma dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole: "della sagoma" sono inserite le seguenti: "della costruzione, dei prospetti,".
2. Al primo comma del medesimo articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse".
3. Dopo il secondo comma del medesimo articolo 26, è inserito il seguente:
"Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma".
(integrato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo".
1-bis. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soppresse le parole: "ove esistenti".
(modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:
"L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, nonchè quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086".
(introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso".
L'articolo 39 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato:
"L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso".
(modificato e integrato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
L'articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonchè ad opere prive di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni.
Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo".
(introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purchè la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".
2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti".
3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".
(integrato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".
2. All'articolo 35 della medesima legge:
il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985".
alla lettera b) del terzo comma le parole "prima rata" sono sostituite dalle parole "seconda rata";
al sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono aggiunte le parole "in ragione di anno";
al nono comma le parole "articolo 36" sono sostituite dalle parole "articolo 37".
3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:
"Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".
3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge".
3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: "norme vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge".
4. All'articolo 44 della medesima legge le parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione" sono sostituite dalle parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione".
4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:
"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".
4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977".
4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento".
5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole "acconto calcolato" sono sostituite dalle parole "oblazione versata".
5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dall'autorità giudiziaria".
5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette".
5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".
5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".
5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1º settembre 1967".
5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge".
5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11 ".
5-decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
(introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
1. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le".
2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1º settembre".
3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 è sostituito dal seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1º settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".
4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonchè a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potrà presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986".
(introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
Dopo l'articolo 47 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è inserito il seguente:
"Art. 47-bis. (Dichiarazioni dei rappresentanti). - Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari".
(introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1º ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo all'attuazione ed alla efficacia delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio.
4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986.
Ai fini di una migliore collaborazione con il Ministero competente agli adempimenti previsti dal presente articolo con Decr. Ass. Territorio 9 marzo 2005 la Regione Siciliana ha istituito l'Osservatorio regionale delle violazioni edilizie e sanatorie.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
NICOLAZZI, Ministro dei lavori
pubblici
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 35