
REGOLAMENTO (CEE) N. 777/85 DEL CONSIGLIO, 26 marzo 1985
G.U.C.E. 28 marzo 1985, n. L 88
Concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 - 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che il crescente squilibrio del mercato vitivinicolo e l'esperienza acquisita soprattutto con il regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1597/83 (5), esigono che vengano intensificati gli sforzi intesi a ridurre il potenziale viticolo comunitario; che, per conseguire tale obiettivo, è essenziale che la riduzione riguardi le categorie 2 e 3 definite agli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/85 (7), e per le superfici della categoria 1, quelle stabilite dagli Stati membri in base ad alcune caratteristiche sociostrutturali da definire a livello comunitario;
Considerando che a tale scopo occorre promuovere l'abbandono delle superfici viticole mediante la concessione nelle prossime cinque campagne viticole di premi il cui importo sarà articolato secondo la produttività delle superfici in questione e della perdita del diritto di reimpianto, sia della perdita di redditi futuri;
Considerando che è necessario evitare il rischio che la diminuzione di produzione provocata dall'abbandono definitivo di alcune superfici sia compensata con l'aumento della produttività delle restanti superfici dell'azienda; che a questo scopo occorre prevedere, con le necessarie compensazioni, una limitazione dell'esercizio dei diritti di reimpianto inerenti alle suddette superfici;
Considerando che una riduzione del numero di aziende viticole consente di limitare la dispersione dell'offerta sul mercato e di semplificare la gestione del medesimo; che è quindi opportuno prevedere un incentivo supplementare per i viticoltori che abbandonano la totalità della loro superficie viticola;
Considerando che, onde evitare spese ingiustificate, occorre proibire il cumulo di tali premi con altri premi previsti dalla regolamentazione comunitaria;
Considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa della concessione dei premi di abbandono, è opportuno fissare date limite per la presentazione delle domande e stabilire le condizioni cui deve ottemperare il richiedente; che, per conseguire effetti duraturi, occorre in particolare che il beneficiario del premio di abbandono si impegni a non aumentare le superfici vitate della sua azienda per un periodo di sedici campagne viticole;
Considerando che l'abbandono di superfici viticole da parte di viticoltori membri di associazioni cooperative che procedono alla trasformazione in comune delle uve raccolte dai membri di queste può ridurre i quantitativi d'uva conferiti e provocare un aumento dei costi di trasformazione; che è quindi giusto prevedere che gli effetti negativi possano essere compensati; che, viste le differenze esistenti a livello di strutture viticole all'interno della Comunità e l'attuale situazione del bilancio comunitario, è opportuno prevedere che l'eventuale regime di compensazione sia adottato dagli Stati membri;
Considerando che il premio di abbandono definitivo riveste interesse comunitario ed è volto al conseguimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato; che esso costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (9);
Considerando che, per garantire la massima efficacia dell'azione, occorre fissare i termini per il versamento dei premi ai beneficiari e prevedere la possibilità di anticipi su cauzione nonché il versamento da parte del FEAOG di anticipi agli Stati membri, corrispondenti alla partecipazione comunitaria, provvedendo al tempo stesso che il versamento dei premi ed il contributo definitivo del FEAOG siano subordinati all'attuazione dell'estirpazione alle condizioni richieste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 settembre 1984, n. C 259.
G.U. 18 marzo 1985, n. C 72.
G.U. 28 gennaio 1985, n. C 25; e parere reso il 30 gennaio 1985.
G.U. 29 febbraio 1980, n. L 57.
G.U. 22 giugno 1983, n. L 163.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 28 marzo 1985, n. L 88.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
G.U. 12 maggio 1979, n. L 117.
1. I conduttori di superfici viticole:
a) destinate alla produzione di:
- vino da tavola,
- uve da tavola,
- uve secche,
- vini idonei a produrre un'acquavite di vino a denominazione di origine nella regione delle Charentes,
o
b) utilizzate come vigneti di viti madri di portinnesto piantate con varietà di portinnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti,
beneficiano, durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990, su loro richiesta e alle condizioni previste dal presente regolamento, di un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura, in appresso denominato "premio di abbandono definitivo".
Per quanto concerne le superfici destinate a produrre vini da tavola, beneficiano del premio le superfici classificate, conformemente agli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, nelle categorie 2 e 3.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere la concessione del premio anche per le superfici della categoria 1 nelle regioni in cui le caratteristiche sociostrutturali lo permettano.
I criteri e le condizioni ai quali gli Stati membri devono attenersi nell'applicare il secondo comma sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. La concessione del premio di abbandono definitivo comporta per il conduttore:
a) la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio;
b) un abbattimento dei diritti di reimpianto originati da estirpazioni effettuate nelle restanti superfici viticole dell'azienda dopo la concessione del premio ed esercitati prima della fine della campagna viticola 1994/1995. La percentuale di abbattimento è pari:
- al 20% in caso di esercizio di detto diritto nella categoria 2;
- al 40% in caso di esercizio di detto diritto nella categoria 3;
c) una compensazione per la limitazione di cui alla lettera b), pari a 900 ECU per ettaro estirpato. Questa compensazione viene versata, a richiesta del detentore del diritto di reimpianto, dallo Stato membro interessato all'atto dell'esercizio del diritto in questione.
3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 9, paragrafo 3, possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
1. L'importo del premio per ettaro è fissato come segue:
a) per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are che sono piantate con varietà di uve da vino e costituiscono la totalità dei vigneti dell'azienda interessata: 3000 ECU;
b) per le superfici superiori a 25 are piantate con varietà di uve da vino:
- 1 000 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici non oltrepassa 20 hl;
- 3 500 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici è superiore a 20 hl, ma non oltrepassa 50 hl;
- 5 000 ECU se la resa media per ettaro di dette superfici è superiore a 50 hl, ma non oltrepassa 90 hl;
- 6 500 ECU se la resa per ettaro di dette superfici è superiore a 90 hl, ma non oltrepassa 130 hl;
- 8 000 ECU se la resa per ettaro di dette superfici è superiore a 130 hl, ma non oltrepassa 160 hl;
- 8 500 ECU se la resa per ettaro di dette superfici oltrepassa 160 hl;
c) per le superfici piantate con varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uve da tavola o contemporaneamente fra queste varietà e le varietà di uve da vino:
- 9 000 ECU quando si tratta di una coltura a pergola costituita dalle varietà a chicco grande che figureranno in un elenco ancora da definire;
- 7 000 ECU quando si tratta di una coltura a pergola costituita da varietà diverse da quelle considerate al primo trattino;
- 6 000 ECU si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola costituita dalle varietà considerate al primo trattino;
- 5 000 ECU quando si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola costituita da varietà diverse da quelle considerate al primo trattino;
d) per le superfici destinate alla produzione di vino idoneo a produrre un'acquavite di vino a denominazione di origine nella regione delle Charentes: 6 000 ECU;
e) per le superfici piantate con varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà destinate alla produzione di uve secche o contemporaneamente fra queste e altre varietà: 6 000 ECU;
f) per le superfici utilizzate come vigneti di viti madri di portinnesto: 5 000 ECU.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, ad eccezione di quello contemplato al paragrafo 1, lettera a), sono maggiorati di 500 ECU per ettaro se le superfici considerate rappresentano la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente.
3. La resa per ettaro delle superfici estirpate di cui al paragrafo 1, lettera b), è determinata in base alla resa media dichiarata per l'azienda del beneficiario e in base alla constatazione della capacità produttiva del vigneto da estirpare effettuata in loco, prima dell'estirpazione, da parte dell'organismo competente dello Stato membro.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
1. Il premio di abbandono definitivo non può essere concesso per:
a) le superfici vitate di una stessa azienda che, complessivamente, sono inferiori o uguali a 25 are, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);
b) le superfici vitate per le quali sono state constatate infrazioni alle disposizioni comunitarie o nazionali;
c) le superfici vitate che non sono più coltivate;
d) le superfici vitate piantate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I conduttori che hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 1 non possono in seguito beneficiare degli aiuti contemplati dall'articolo 13, primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1598/83 (2).
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
1. Le domande per la concessione del premio devono essere presentate ai servizi designati dagli Stati membri prima del 31 dicembre di ogni campagna viticola di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Se riguardano superfici vitate con uve da vino, le domande devono essere accompagnate da una dichiarazione ufficiale che certifichi la resa per ettaro determinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.
2. La concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente s'impegna:
- a procedere o far procedere, anteriormente al 15 maggio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti sulle superfici per le quali è stato richiesto il premio;
- a non realizzare, all'interno dell'azienda cui appartiene la superficie per la quale è stato concesso il premio, nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e), del regolamento (CEE) n. 337/79 per sedici campagne viticole successive a quella dell'estirpazione delle viti;
- a dichiarare ogni anno durante tale periodo, se del caso contemporaneamente al raccolto, la superficie vitata in produzione o non ancora in produzione.
3. Inoltre, il premio sarà concesso solo se il richiedente:
- ha il diritto, conformemente alla legislazione nazionale e all'atto della presentazione della domanda, di continuare la coltivazione del terreno in causa durante il periodo di cui al paragrafo 2, secondo trattino;
- presenta, qualora non adempia il presupposto di cui al primo trattino, un impegno scritto del proprietario del terreno con il quale quest'ultimo garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 2 oppure si impegna a rispettarli personalmente.
Qualora, dopo la concessione del premio e nel corso del periodo considerato al paragrafo 2, secondo trattino, l'azienda venga rilevata in tutto o in parte da altra persona, il beneficiario del premio o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione, da parte del successore, degli obblighi assunti dal beneficiario, salvo:
- se il successore assume per proprio conto tale impegno fino alla scadenza del medesimo
o
- se il proprietario ha assunto l'impegno di cui al primo comma, secondo trattino.
4. Gli Stati membri possono decidere di anticipare le date di cui al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, primo trattino.
1. Per la concessione del premio di abbandono definitivo, le superfici a coltura mista sono espresse in superfici a coltura specializzata applicando il coefficiente di conservazione abituale per l'area di produzione in causa.
2. L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di premio e sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamente luogo.
Tuttavia gli Stati membri possono prevedere:
- che, per quanto riguarda le campagne viticole 1985/1986 e 1986/1987, l'importo del premio venga pagato entro e non oltre la fine della campagna successiva a quella nel corso della quale è stata presentata la domanda di premio;
- che il premio venga pagato anticipatamente su costituzione di una cauzione appropriata.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
1. Gli Stati membri possono prevedere, per i conduttori membri di una cantina sociale o di un'altra associazione di viticoltori, che i premi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano ridotti di un importo pari, al massimo, al 15%.
In tal caso le somme corrispondenti a questa riduzione sono versate alle cantine o alle associazioni in questione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono inoltre prevedere disposizioni applicabili sino alla fine della campagna viticola 1990/1991 che prevedano una compensazione nazionale per le cantine sociali ed altre associazioni di viticoltori che dimostrino:
- di aver dovuto ridurre la loro attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei membri, in conseguenza della concessione del premio di abbandono definitivo;
- che la superficie coltivata dai loro membri è diminuita di almeno il 10% rispetto a quella coltivata nella campagna 1984/1985.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni eventualmente adottate in applicazione del presente articolo.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di modificare:
- l'importo del premio;
- la data indicata all'articolo 4, paragrafo 1.
Con la stessa procedura, il Consiglio può prevedere deroghe relativamente alla data indicata all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino.
1. Gli Stati membri verificano se gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, sono stati rispettati.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati della verifica.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
1. Le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
2. L'azione comune di cui al paragrafo 1 termina con la campagna viticola 1989/1990.
3. La compensazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), costituisce un intervento destinato alla regolarizzazione del mercato agricolo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Essa è finanziata al 90% dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia".
1. Il costo previsto dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "orientamento", ammonta a 644 milioni di ECU.
2. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.
1. Le spese che dovranno essere effettuate dagli Stati membri nell'ambito dell'azione comune di cui all'articolo 9 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "orientamento".
2. La pertecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione "orientamento", ammonta al 50% delle spese imputabili.
3. Il FEAOG, sezione "orientamento", versa agli Stati membri un anticipo equivalente al massimo alla partecipazione prevista dal paragrafo 2, previa notifica:
- di un elenco delle superfici per le quali siano state presentate domande per la concessione del premio d'abbandono definitivo prima della data limite fissata a norma dell'articolo 4;
- dell'impegno di versare entro la fine del medesimo anno i fondi ricevuti dal FEAOG, sezione "orientamento", ai beneficiari che abbiano adempiuto le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
1. Le domande di partecipazione del FEAOG, sezione "orientamento", devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 1° maggio di ogni anno.
2. La Commissione decide in merito a tali domande secondo la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
1. Ad eccezione dei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, l'importo dovuto dal FEAOG, sezione " orientamento", agli Stati membri è definitivamente stabilito previa presentazione, anteriormente al 1° aprile di ogni anno, d'un elenco dei premi d'abbandono definitivo pagati nel corso dell'anno precedente ai beneficiari.
2. Gli anticipi che non sono versati nell'anno per il quale sono stati riscossi sono detratti dalle somme che devono essere versate per l'anno successivo.
3. Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 vengono adottate:
- le modalità per la fissazione dell'importo dovuto dal FEAOG, sezione "orientamento", agli Stati membri nei casi in cui si applica l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino;
- le modalità di applicazione degli articoli 11 e 12 del presente articolo.
1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate, qualora gli impegni di cui all'articolo 4 non siano stati rispettati.
Essi comunicano alla Commissione le misure applicate e, in particolare lo stato di avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie.
2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori, i quali le detraggono, proporzionalmente al finanziamento comunitario, dal computo delle spese finanziate dal FEAOG.
3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli Stati membri comunicano alla Commissione, durante le campagne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le superfici di vigneti definitivamente abbandonate con il beneficio del premio corrispondente.
La Commissione tiene conto di tali informazioni nella relazione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79.
Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti, fatto salvo un esame ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI