
REGOLAMENTO (CEE) N. 775/85 DEL CONSIGLIO, 26 marzo 1985
G.U.C.E. 28 marzo 1985, n. L 88
Modifica al regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che l'utilizzazione di mosti per l'elaborazione di succhi di uva consente di ridurre le spese per la distillazione delle eccedenze di vino; che tale utilizzazione potrebbe essere aumentata con un'efficace azione di promozione del consumo di succhi di uva; che è quindi opportuno prevedere che, per alcune campagne, l'aiuto previsto dall'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/84 (5), sia destinato, in parte, al finanziamento di tali azioni e possa, per tale finalità, essere fissato a un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione di detto articolo;
Considerando che i vigneti della zona viticola A e quelli della parte tedesca della zona viticola B sono destinati interamente alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate; che tuttavia parte della produzione, in particolare quando si superano determinate rese per ettaro, può non essere riconosciuta come vino di qualità ed essere destinata al mercato dei vini da tavola; che, per evitare che siano inviati all'intervento quantitativi troppo elevati di questi vini, facendo esageratamente aumentare le spese del settore, è necessario prevedere per queste zone una limitazione dei quantitativi che possono formare oggetto delle distillazioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/79; che è tuttavia opportuno prevedere eventuali adeguamenti per evitare gravi perturbazioni del mercato;
Considerando che le eccedenze strutturali che caratterizzano attualmente il settore vitivinicolo rendono necessaria una riduzione del potenziale viticolo comunitario; che tale riduzione può essere ottenuta in modo sicuro quantunque graduale prescrivendo una limitazione dell'esercizio dei diritti di reimpianto; che occorre prevedere che le disposizioni che disciplinano detta misura siano adottate entro breve termine;
Considerando che, per consentire al Consiglio di pronunciarsi sulle misure da adottare nel settore dell'arricchimento, oltre agli studi già effettuati su taluni aspetti è necessario conoscere molto a fondo tutti gli aspetti scientifici, tecnici ed economici del problema; che è quindi opportuno che la Commissione intraprenda uno studio esaustivo in materia, per elaborare una relazione da presentare al Consiglio insieme a tutte le proposte che riterrà utili;
Considerando che l'andamento della situazione del mercato dei vini da tavola richiede, ormai da varie campagne, l'adozione di misure che consentano un controllo più diretto della produzione; che risulta, d'altro canto, che il riassorbimento delle eccedenze dipende essenzialmente dalla messa in atto della distillazione obbligatoria; che è necessario prevedere l'applicazione di tale misure qualora il mercato riveli una situazione di squilibrio grave e fissare criteri precisi per la valutazione dello squilibrio stesso;
Considerando che le condizioni climatiche e gli effetti della politica strutturale possono provocare un andamento diverso della produzione nelle varie regioni della Comunità; che, per tener equamente conto di tale andamento, è necessario ripartire il quantitativo totale destinato alla distillazione obbligatoria tra le varie regioni di produzione della Comunità, tenendo conto dello scarto tra la produzione della campagna in ciascuna di esse ed un livello di produzione di riferimento fissato sulla base delle campagne precedenti, considerato compatibile con le normali utilizzazioni dei vini da tavola; che detto livello è fissato attualmente all'85% della produzione media delle ultime tre campagne;
Considerando che il controllo e l'applicazione della misura competono a ciascuno Stato membro; che è pertanto opportuno, per garantirne l'efficacia, raggruppare le regioni di produzione per Stato membro;
Considerando che è equo ripartire gli obblighi tra i produttori in funzione della loro resa per ettaro e prevedere la possibilità di non penalizzare i produttori che ottengono rese scarse; che le differenze tra le regioni di produzione giustificano la possibilità di ricorrere a tassi di imposizione diversi da applicare ai produttori di ciascuna regione;
Considerando che è inoltre opportuno non incoraggiare la produzione di vino che non abbia sbocchi commerciali; che a tal fine sembra opportuno ridurre il prezzo d'acquisto dei vini consegnati alla distillazione obbligatoria, prezzo il cui livello sembra sufficientemente interessante, se non per incoraggiare la creazione di nuovi vigneti, quantomeno per consentire la sopravvivenza di quelli già esistenti in assenza di qualsiasi possibilità di commercializzazione;
Considerando che l'attuale regime consente agli Stati membri di non assumersi l'onere dell'alcole prodotto dalla distillazione; che questa facoltà, se applicata negli Stati membri a forte produzione di vino da tavola, rischia di impedire l'attuazione della distillazione obbligatoria; che è pertanto necessario limitarla agli Stati membri in cui il volume da distillare è scarso;
Considerando che, per evitare costi amministrativi sproporzionati, è opportuno prevedere, oltre all'esonero dei piccoli produttori, la possibilità di esonerare i produttori delle regioni a scarsissima produzione di vino da tavola; che per garantire un'equa ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi tra gli interessati è opportuno prevedere che, in caso di esonero, i produttori di queste regioni non possano beneficiare delle distillazioni facoltative;
Considerando che l'esperienza acquisita ha dimostrato che è opportuno proseguire le azioni che favoriscono l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione per lo smaltimento dei prodotti viticoli;
Considerando che i controlli necessari per la corretta applicazione delle misure previste nell'organizzazione comune del mercato richiedono l'esatta conoscenza dei vari elementi relativi alle aziende, in particolare per quanto riguarda le loro superfici viticole; che è opportuno prevedere a tal fine l'adozione in brevissimo tempo delle disposizioni che istituiscono uno schedario viticolo;
Considerando che per assicurare il passaggio armonioso dal vecchio al nuovo regime di distillazione obbligatoria instaurato dal presente regolamento conviene prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adottare le misure transitorie necessarie per superare le eventuali difficoltà che potrebbero compromettere la realizzazione della distillazione; che misure del genere non devono in nessun caso rimettere in causa gli elementi essenziali del nuovo regime;
Considerando che l'applicazione della riduzione del prezzo d'acquisto prevista dall'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79 ai vini consegnati per la distillazione obbligatoria nel corso della sua prima campagna d'applicazione rischia di comprometterne il buon svolgimento e il risultato quantitativo voluto; che in queste condizioni è dunque opportuno non applicare l'articolo 14 ter alla distillazione obbligatoria della campagna sopraddetta,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 27 settembre 1984, n. C 259.
G.U. 18 marzo 1985, n. C 72.
G.U. 28 gennaio 1985, n. C 25, e parere reso il 30 gennaio 1985.
G.U. 5 marzo 1979, n. L 54.
G.U. 29 dicembre 1984, n. L 341.
Il regolamento (CEE) n. 337/79 è modificato come segue:
1) l'articolo 14 bis è completato dal seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1989/1990, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino, è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.";
2) viene inserito il seguente articolo 15 bis:
"Articolo 15 bis
Dalla campagna viticola 1988/1989, il quantitativo di vini da tavola prodotti nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola B che, per una determinata campagna, può essere destinato alle distillazioni previste dal presente regolamento, è limitato ad 1 milione di ettolitri.
Negli anni in cui, a causa delle condizioni atmosferiche o dell'andamento del mercato, tale limitazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del mercato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede agli adeguamenti appropriati.";
3) all'articolo 30 bis è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Prima del 1° gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.";
4) viene inserito il seguente articolo 33 bis:
"Articolo 33 bis
1. La Commissione intraprende uno studio approfondito delle possibili utilizzazioni del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e dello zucchero per l'arricchimento. Questo studio riguarda in particolare gli aspetti enologici dei vari metodi autorizzati, gli aspetti economici dell'utilizzazione del saccarosio o del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, nonché i metodi di controllo di tali utilizzazioni.
2. Nel 1990, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1 ed eventualmente delle proposte adeguate. Il Consiglio si pronuncerà sulle misure da adottare nel settore dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
3. L'esecuzione dell'azione di cui al paragrafo 1 è finanziata dalla Comunità. Gli stanziamenti relativi sono fissati nel quadro della procedura di bilancio. Il costo è stimato a 2 milioni di ECU.";
5) il testo dell'articolo 41 è sostituito con il seguente testo:
"Articolo 41
Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini possono diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola.
Si considera che vi sia grave squilibrio del mercato di cui al primo comma:
a) quando le disponibilità constatate all'inizio della campagna superano di oltre quattro mesi le utilizzazioni normali, o
b) quando la produzione supera di oltre il 9% le utilizzazioni normali, o
c) quando la media ponderata dei prezzi rappresentativi di tutti i tipi di vini da tavola rimane all'inizio di una campagna e per un periodo da determinare, inferiore all'82% del prezzo d'orientamento.
2. La Commissione fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione obbligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e ripristinare così una situazione normale del mercato, soprattutto per quanto riguarda i livelli delle disponibilità prevedibili di fine campagna e i prezzi.
3. Il quantitativo totale da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 2, è ripartito tra le diverse regioni di produzione della Comunità, raggruppate per Stato membro.
Il quantitativo che deve essere distillato da ciascuna regione di produzione è proporzionale alla differenza constatata tra:
- da un lato, la produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata per la campagna in causa,
- dall'altro, una percentuale uniforme della media della produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola ancora da determinare ottenuta nella regione considerata durante tre campagne viticole consecutive di riferimento.
Fino al termine della campagna 1989/1990:
- la percentuale uniforme è fissata ad 85;
- le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.
A decorrere dalla campagna 1990/1991 la percentuale uniforme e le campagna consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione, che fissa:
- la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;
- le campagne consecutive di riferimento tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.
4. Il quantitativo da distillare, determinato ai sensi del paragrafo 3, è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione.
Per i produttori soggetti all'obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola e di prodotti da determinare a monte del vino da tavola, che figura nella dichiarazione di produzione.
Questa percentuale:
- risulta da un tabella progressiva, stabilita in base alla resa per ettaro;
- può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato;
- può essere pari a zero per i produttori la cui resa all'ettaro è inferiore ad un livello da determinare.
Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a norma del terzo comma; tuttavia il produttore può dedurre da questo quantitativo, totalmente o in parte, il quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione di cui all'articolo 11.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino da tavola prodotti in ciascuna delle regioni di produzione, delimitate conformemente al paragrafo 9, suddivise per classe di resa. Questi dati sono elaborati a partire dalle dichiarazioni di produzione di cui all'articolo 28.
In base a dette comunicazioni si procede:
a) alla fissazione dei quantitativi totali da distillare nella Comunità;
b) alla ripartizione di tali quantitativi tra le regioni di produzione di cui al paragrafo 3;
c) alla determinazione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, della percentuale da applicare alla produzione di ciascun viticoltore soggetto al regime per raggiungere il volume di distillazione previsto per ciascuna regione.
Fatte salve eventuali eccezioni decise secondo la procedura prevista all'articolo 67, i quantitativi che formano oggetto dell'obbligo di cui al presente articolo sono distillati prima della fine della campagna durante la quale è stata decisa la distillazione obbligatoria.
Fino alla fine della campagna 1989/1990:
- le comunicazioni di cui al primo comma sono effettuate anteriormente al 15 febbraio;
- le decisioni previste al secondo comma sono addottate anteriormente al 28 febbraio;
- queste date possono essere modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e, per quanto riguarda la prima campagna di attuazione della distillazione obbligatoria dopo il 1° settembre 1985, secondo la procedura di cui all'articolo 67. In quest'ultimo caso la proroga non può superare i 30 giorni.
A decorrere dalla campagna 1990/1991 le date delle comunicazioni e delle decisioni di cui al primo e secondo comma sono fissate secondo la procedura stabilita all'articolo 67. Queste date non possono essere posteriori rispettivamente al 15 febbraio e al 28 febbraio.
6. Il prezzo di acquisto dei vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria per le campagne viticole 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988 è fissato in base ai quantitativi oggetto di tale distillazione ed è pari:
- quando il quantitativo totale da distillare è uguale o inferiore a 10 milioni di ettolitri, al 50% del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola;
- quando il quantitativo totale da distillare è superiore a 10 milioni di ettolitri, alla percentuale del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola risultante dalla media ponderata tra la percentuale di cui al primo trattino, applicata ai primi 10 milioni di ettolitri, e al 40% del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola, applicato ai quantitativi eccedenti tale volume.
Il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore per i quantitativi consegnati alla distillazione obbligatoria al di là di quelli consegnati alla distillazione preventiva non può essere inferiore al prezzo di cui al primo comma.
I prezzi d'acquisto di cui al primo e al secondo comma si applicano anche ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola.
7. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può:
- beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52% vol,
- ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol.
Tuttavia:
- gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino; possono ricorrere a tale facoltà solo gli Stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non superi un quantitativo da determinare;
- se il vino da tavola è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.
E' fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche definite conformemente al paragrafo 8.
Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e articolato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.
8. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo. Tali norme comprendono in particolare:
- le condizioni alle quali viene effettuata la distillazione;
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti;
- i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento;
- le caratteristiche alle quali deve rispondere l'alcole neutro.
9. Secondo la procedura di cui all'articolo 67 sono adottati:
- i metodi di calcolo da adottare per l'applicazione del paragrafo 1;
- la definizione della ponderazione e del periodo di cui al paragrafo 1, lettera c);
- la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1;
- le modalità per l'applicazione del paragrafo 2 e il quantitativo totale da distillare previsto da questo paragrafo;
- i criteri per la delimitazione di regioni di produzione, raggruppate per Stato membro, di cui al paragrafo 3, nonché la delimitazione di queste regioni;
- la fissazione della percentuale uniforme e delle campagne consecutive di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni, raggruppate per Stato membro, dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3;
- la tabella progressiva e le percentuali di cui al paragrafo 4;
- i prezzi e l'importo degli aiuti di cui ai paragrafi 6 e 7;
- le altre modalità d'applicazione del presente articolo.
Secondo la stessa procedura vengono adottate le misure che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi dall'applicazione di questo articolo:
- prevedono l'esonero totale o parziale per i produttori che abbiano ottenuto o debbano consegnare, nel corso della campagna viticola in questione, un quantitativo che non superi un livello da determinare;
- possono prevedere l'esonero per le regioni in cui la produzione di vino da tavola rappresenta una frazione minima della produzione totale di vino da tavola della Comunità, entro un limite massimo di 60 000 ettolitri per Stato membro.
I produttori delle regioni per le quali viene concesso l'esonero non possono beneficiare delle misure previste agli articoli 11, 12 bis e 15.
10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne 1985/1986 e 1986/1987, in Grecia, la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 67.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, qualora sussistano difficoltà dopo la campagna 1986/1987, di prorogare tale deroga.
11. Prima della fine della campagna 1989/1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure, in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.";
6) all'articolo 41 quater
a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
"1. Sino alla fine della campagna viticola 1988/1989 vengono applicate misure che favoriscono l'impiego di mezzi diversi dalla distillazione per lo smaltimento delle eccedenze di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.";
b) al paragrafo 4, i termini "campagna viticola 1984/1985" sono sostituiti dai termini "campagna viticola 1988/1989".
7) viene inserito il seguente articolo 64 bis:
"Articolo 64 bis
Per creare le condizioni indispensabili all'applicazione integrale delle misure previste dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta anteriormente al 1° ottobre 1985 le disposizioni generali per l'istituzione di uno schedario viticolo comunitario. Queste disposizioni specificano in particolare gli obiettivi, le condizioni e i termini di attuazione dello schedario, nonché le relative modalità di finanziamento.".
Qualora il passaggio dal regime precedente di distillazione obbligatoria al regime previsto dal presente regolamento incontri, nel corso della prima campagna d'applicazione di quest'ultimo, difficoltà che possono compromettere la realizzazione di questa distillazione, le misure transitorie necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della distillazione in questione sono adottate secondo le procedure di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.
Queste misure possono riguardare unicamente le disposizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata col presente regolamento, escluse quelle relative:
- ai quantitativi da distillare;
- ai prezzi da pagare per il vino distillato;
- alla percentuale di 85 applicabile in ogni regione di produzione;
- alle campagne di riferimento.
In deroga dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, la riduzione del prezzo d'acquisto prevista da detto articolo non si applica, per le campagne 1984/1985, alla distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento precitato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1985, ad eccezione dell'articolo 3, che è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1984.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F.M. PANDOLFI