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LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49

G.U.R.I. 5 marzo 1985, n. 55

Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1

(1)

1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi. [, purchè determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda] (parole soppresse) (2);

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui ai punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 2

(1)

1. Il Foncooper è alimentato:

a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;

b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie;

c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;

d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 3

(1)

(abrogato dall'art. 12, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono accordati in misura idonea a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di progetti, tenendo anche conto della capacità futura di autofinanziamento e della previsione di puntuale rimborso da parte della cooperativa richiedente.

2. Nei casi previsti al n. 2) del comma 4 del precedente articolo 1, alla spesa programmata per la realizzazione del progetto può essere aggiunta, nel limite del 20 per cento degli investimenti fissi, quella relativa alla formazione delle scorte necessarie.

3. In ogni caso, l'importo massimo di ciascun finanziamento non può superare i 2 miliardi di lire per i progetti di cui al comma 4, n. 2), e al comma 5, lettere a) e b), dell'articolo 1 ed i 200 milioni di lire per i progetti di cui al n. 1), comma 4, del medesimo articolo.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonchè l'ammontare del capitale investito fissato al comma successivo e la misura dei tassi di interesse, di cui al primo comma del successivo articolo 6, possono essere modificati con decreto del Ministro del tesoro su proposta della Sezione.

5. I progetti di cui al comma 4, n. 1), del precedente articolo 1, comprese le sostituzioni di passività, sono finanziabili solo nei confronti di cooperative il cui capitale investito non superi, secondo i criteri di applicazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, i 500 milioni di lire all'inizio del programma di investimento.]

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 4

(1)

(integrato dall'art. 90, comma 1-bis, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'art. 15-bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, ad esclusione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata concessi a favore delle cooperative ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 5

(1)

(abrogato dall'art. 12, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. La durata massima dei finanziamenti non può superare gli otto anni se il progetto riguarda la realizzazione o l'acquisto di macchinari e attrezzature ed i dodici anni negli altri casi.

2. Fermi restando i limiti di durata massima di cui al precedente comma, viene accordato un periodo massimo di preammortamento, rispettivamente di un anno e di due anni.

3. La durata del finanziamento si considera decorrente dal 1° gennaio e dal 1° luglio antecedente la prima erogazione.

4. La data di cessazione dell'attività della cooperativa, prevista statutariamente, deve essere posteriore alla scadenza del finanziamento.]

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 6

(1)

(abrogato dall'art. 12, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1 della presente legge sono rimborsati in rate semestrali costanti, posticipate, al tasso che viene periodicamente fissato con decreto del Ministro del tesoro in relazione all'andamento del mercato finanziario e in misura non superiore al 50 per cento dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.

2. Il tasso è ridotto a metà per le cooperative e per i progetti di cui al comma 5 dell'articolo 1, nonchè per i progetti da realizzarsi nelle aree già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e per il caso in cui l'ente richiedente integri la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale, pari ad almeno il 20 per cento del valore dell'investimento previsto.

3. Oltre ai tassi di interesse, determinati ai sensi dei commi precedenti, restano a carico delle cooperative mutuatarie soltanto le spese relative ai contratti e quelle - anche tributarie - ad essi inerenti.]

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 7

(1)

(modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie.

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 8

(1)

(sostituito dall'art. 12, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 9

(1)

(integrato dall'art. 11, comma 1, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9)

Ai finanziamenti del Foncooper e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 10

(1)

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

"La Sezione speciale per il credito alla cooperazione esercita il credito a favore delle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti, disciplinati dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso gli uffici e le filiali della Banca nazionale del lavoro, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane e le casse rurali ed artigiane ad esso associate".

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 11

(1)

L'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, è sostituito dal seguente:

"Sono esclusi dalle operazioni previste dal presente decreto tutti gli enti cooperativi non soggetti, ai sensi delle leggi speciali, alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quelli che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci".

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 12

(1)

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[1. Le obbligazioni emesse dalla sezione sono parificate alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito fondiario.

2. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni e utilizzate per l'assolvimento dell'obbligo di portafoglio.

3. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni emesse dalla sezione.

4. Per le imprese di assicurazione tali obbligazioni, ai fini della copertura delle riserve obbligatorie, sono comprese fra i titoli emessi dagli istituti già autorizzati ai sensi del n. 4) dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39].

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 13

(1)

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

TITOLO II

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE

Art. 14

(1)

(modificato dall'art. 2, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e abrogato dall'art. 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative, ivi comprese le piccole società cooperative, appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 1, secondo comma:

a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzioni di personale;

b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive.

2. Le cooperative costituite per le finalità di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime.

3. Le cooperative possono altresì associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonchè personale tecnico e amministrativo in misura non superiore al 20 per cento e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale.]

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 15

(abrogato dall'art. 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. I lavoratori di cui al precedente articolo sono tenuti a conferire una quota che non può essere fissata in misura inferiore a 4 milioni di lire. Di essa il 50 per cento deve essere versato all'atto della costituzione della cooperativa, la parte rimanente entro due anni.

2. Il conferimento di cui al comma precedente può essere attuato anche mediante cessione totale o parziale del credito relativo al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze dell'impresa.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto provvederà a versare direttamente alla cooperativa le somme dovute ai lavoratori e da questi cedute.]

Art. 16

(modificato dall'art. 2, comma 3-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e abrogato dall'art. 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 14, possono costituire società finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette società finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.]

Art. 17

(1)

(modificato dall'art. 7, comma 10-bis, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, integrato dall'art. 2, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dall'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dall'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, dall'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, integrato dall'art. 23, comma 12, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato e integrato dall'art. 1, comma 75, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dall'art. 1, comma 262, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, [per la durata di quattro anni,] (parole soppresse) un fondo [speciale] (parola soppressa) per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. (2)

2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. [Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse.] (periodo soppresso) (3) Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, [essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,] (parole soppresse) (4) essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.

5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile [, nonchè svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici] (parole soppresse) (5). In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonchè svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 18

(integrato dall'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e abrogato dall'art. 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. Le quote di partecipazione assunte dalle società finanziarie nelle singole cooperative mediante il contributo di cui all'articolo 17 non sono cedibili nel corso del primo triennio.

2. Trascorso detto periodo i soci delle cooperative hanno diritto al riscatto pro quota della partecipazione di cui al precedente comma. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto i criteri di determinazione del valore delle quote e le procedure di rimborso.

3. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle società finanziarie le quote di partecipazione da esse assunte nelle singole cooperative sono di diritto trasferite senza gravame alla riserva indivisibile della cooperativa.

4. In caso di scioglimento per qualsiasi motivo delle cooperative nel primo triennio dalla data di erogazione del contributo di cui all'articolo 17 l'eventuale quota di riparto spettante alla società finanziaria è riversata al fondo speciale di cui al medesimo articolo.

4-bis. Le società finanziarie di cui al precedente articolo 16 disciplineranno con appositi accordi con le cooperative le modalità di dismissione delle partecipazioni assunte ai sensi della presente legge. Dette società finanziarie devono utilizzare le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione, a qualunque titolo, delle proprie partecipazioni, assunte avvalendosi del contributo di cui all'articolo 17, per attività e iniziative comunque connesse alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione; dette somme devono essere appostate in bilancio tra le riserve indivisibili.]

Art. 19

(abrogato dall'art. 12, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57)

[1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonchè per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La società finanziaria che richiede il contributo di cui all'articolo 17 deve allegare alla domanda una relazione sull'iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

3. Copia della domanda e della relazione prevista dal comma precedente deve essere contemporaneamente trasmessa dalla società finanziaria alla regione o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio è avviata l'iniziativa. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano esprimono il loro parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.]

TITOLO III

FINANZIAMENTO DEI FONDI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

(1)

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 21

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[1. Lo statuto della Sezione speciale per il credito alla cooperazione determina la composizione del patrimonio, le categorie dei partecipanti al fondo di dotazione, le norme per il suo aumento e le modalità dei trasferimenti delle quote; determina e disciplina, altresì, l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento della sezione, gli organi e la loro composizione, nonchè le norme per l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili.

2. Ogni modifica dello statuto, attinente agli argomenti di cui al precedente comma, è approvata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'organo della sezione statutariamente competente e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva il nuovo statuto della Sezione, su proposta del comitato esecutivo della Sezione e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

4. Con decorrenza dalla data del decreto di approvazione del nuovo statuto della Sezione, sono abrogati gli articoli 2, 4, 5, 6, primo comma, 7, 8, 9, 11 e 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'articolo 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679, e l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1971, n. 127].

Art. 22

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce "Interventi a sostegno della cooperazione industriale".

Art. 23

(1)

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 165 del 25 giugno - 1 luglio 1986, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 24

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro del

lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI