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REGOLAMENTO (CEE) N. 3301/86 DEL CONSIGLIO, 27 ottobre 1986

G.U.C.E. 31 ottobre 1986, n. L 305

Istituzione di un programma comunitario relativo allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del potenziale energetico endogeno (programma VALOREN).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione (2),

Visto il parere del Parlamento europeo (3),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

Considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1787/84, in appresso denominato "regolamento del Fondo", prevede una partecipazione del Fondo a programmi comunitari che abbiano le finalità di contribuire alla soluzione di problemi seri concernenti la situazione socioeconomica di una o più regioni e siano intesi ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale o di riconversione delle regioni e gli obiettivi delle altre politiche comunitarie;

Considerando che l'Irlanda, il Mezzogiorno, nonché alcune regioni della Grecia, della Spagna e del Portogallo sono caratterizzate da problemi economici particolarmente gravi; che queste stesse regioni devono far fronte anche a gravi problemi energetici, che incidono sulla loro situazione socioeconomica, quali la marcata dipendenza dalle importazioni, soprattutto di petrolio, per gli approvvigionamenti energetici, l'impiego cospicuo di idrocarburi per la produzione di elettricità e la riduzione del contenuto energetico del prodotto interno lordo inferiore alla media comunitaria;

Considerando che analoghi problemi economici ed energetici si riscontrano anche in Corsica, nei dipartimenti francesi d'oltremare e nell'Irlanda del Nord;

Considerando che lo sfruttamento delle risorse energetiche locali e l'utilizzazione razionale dell'energia rappresentano, nel rispetto degli obiettivi della politica comunitaria in materia d'ambiente, strumenti idonei a favorire lo sviluppo economico delle regioni interessate, in quanto contribuiscono a potenziare la produzione, stimolano la creazione di nuovi posti di lavoro e favoriscono la diffusione delle innovazioni tecnologiche;

Considerando che, a causa dei loro problemi economici strutturali, gli Stati membri e le regioni sopra citate incontrano difficoltà nel perseguire gli obiettivi energetici fissati dalla Comunità per il 1995 nella risoluzione del Consiglio del 16 settembre 1986 (5); che tali obiettivi sono intesi in particolare, per la Comunità nel suo complesso, a migliorare il coefficiente della domanda finale di energia, a limitare il consumo di petrolio della Comunità, ad aumentare la quota dei combustibili solidi nel consumo energetico, a ridurre al massimo l'impiego di idrocarburi nella produzione di elettricità e ad accrescere in maniera sostanziale il contributo di fonti energetiche nuove e rinnovabili; che nella risoluzione del 15 settembre 1986 (6) il Consiglio ha parimenti incoraggiato un miglioramento dell'efficacia energetica nelle imprese industriali degli Stati membri;

Considerando che un programma comunitario di valorizzazione del potenziale energetico endogeno contribuisce parimenti ad agevolare il perseguimento degli obiettivi energetici della Comunità e, di conseguenza, consente di stabilire una maggiore corrispondenza tra gli obiettivi comunitari in materia di sviluppo regionale e le finalità della politica energetica della Comunità;

Considerando che, sulla base delle informazioni provenienti dagli Stati membri interessati, si constata che questi dispongono di un potenziale endogeno in termini di risorse energetiche sfruttabili e di risparmi d'energia tuttora realizzabili;

Considerando che l'aiuto comunitario consente di mettere a frutto le esperienze tecniche ed economiche acquisite dalla Comunità in applicazione del regolamento (CEE) n. 3640/85 (7) inteso ad incentivare finanziariamente la realizzazione di progetti dimostrativi in materia di sfruttamento delle fonti energetiche alternative, di risparmio energetico e di sostituzione degli idrocarburi, nonché di progetti pilota a carattere industriale e di progetti dimostrativi concernenti la liquefazione e la gassificazione dei combustibili solidi; che l'aiuto comunitario può pertanto favorire, mediante una diffusione ad ampio raggio delle conoscenze, la transizione da tecnologie nuove a tecnologie economicamente redditizie;

Considerando che un'applicazione su più vasta scala delle nuove tecniche energetiche a condizioni economiche vantaggiose presuppone, sul piano regionale, una preparazione adeguata, da realizzarsi con gli opportuni studi tecnici e di mercato, con una programmazione in materia energetica, a livello locale o regionale, che sfoci in una strategia coerente e coordinata, con la prestazione di assistenza tecnica agli utenti, in particolare alle piccole e medie imprese, nonché con iniziative promozionali e di divulgazione delle conoscenze;

Considerando che, nelle regioni beneficiarie delle misure istituite a norma del regolamento (CEE) n. 2618/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 218/84 (9), nonché a norma del regolamento (CEE) n. 2619/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3637/85 (7), è necessario rafforzare e completare tali azioni con misure supplementari;

Considerando che la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (10), prevede, tra l'altro, che i progetti appartenenti a determinate categorie devono formare oggetto di una valutazione se gli Stati membri ritengono che ciò sia giustificato dalle caratteristiche dei progetti stessi;

Considerando che l'intervento comunitario deve iscriversi nel quadro di programmi pluriennali, elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri interessati; che, per garantire una sana gestione finanziaria, è necessario che gli Stati membri trasmettano detti programmi d'intervento alla Commissione entro un certo termine dopo l'entrata in vigore del programma comunitario; che spetta alla Commissione, nell'approvare i programmi, accertare che le operazioni ivi progettate siano conformi al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 giugno 1984, n. L 169.

(2)

G.U. 31 dicembre 1985, n. C 358; G.U. 14 giugno 1986, n. C 147; e G.U. 1 agosto 1986, n. C 194.

(3)

G.U. 14 luglio 1986, n. C 176.

(4)

G.U. 18 agosto 1986, n. C 207.

(5)

G.U. 25 settembre 1986, n. C 241.

(6)

G.U. 24 settembre 1986, n. C 240.

(7)

G.U. 27 dicembre 1985, n. L 350.

(8)

G.U. 15 ottobre 1980, n. L 271.

(9)

G.U. 31 gennaio 1984, n. L 27.

(10)

G.U. 5 luglio 1985, n. L 175.

Art. 1

E' istituito un programma comunitario ai sensi dell'articolo 7 del regolamento del Fondo, avente come finalità di contribuire allo sviluppo di talune regioni svantaggiate della Comunità mediante la valorizzazione del loro potenziale energetico endogeno.

Art. 2

Il programma comunitario ha lo scopo di contribuire al consolidamento della base economica delle regioni interessate, mediante il miglioramento, nel rispetto degli obiettivi della politica comunitaria in materia di ambiente, delle condizioni di approvvigionamento energetico sul piano locale, a condizioni economiche soddisfacenti, alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla promozione dello sviluppo tecnologico di tali regioni. A questo fine, esso prevede, per tutte le regioni definite all'articolo 3 e in base ai bisogni socioeconomici e dei potenziali regionali, l'attuazione di un insieme di azioni coerenti e pluriennali intese a favorire lo sfruttamento delle risorse energetiche locali, l'utilizzazione razionale dell'energia e della relativa promozione, compresa la diffusione di nuove tecnologie.

Il programma comunitario mira in tal modo ad assicurare una migliore articolazione tra gli obiettivi comunitari di sviluppo strutturale delle regioni e gli obiettivi della politica comunitaria in materia di energia.

Art. 3

1. Il programma comunitario riguarda le regioni che soddisfano contemporaneamente alle seguenti condizioni:

a) situazione economica particolarmente difficile rispetto a quella della Comunità nel suo insieme;

b) appartenenza a:

- Stati membri caratterizzati da un notevole ritardo nel perseguimento degli obiettivi della politica energetica dell'insieme della Comunità;

- territori a carattere insulare caratterizzati da un elevato costo dell'energia e da una forte dipendenza energetica rispetto all'esterno;

c) in linea generale, ammissibilità ai benefici di un regime nazionale di aiuti a finalità regionale.

2. Le regioni che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a) in Spagna:

le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato;

b) in Francia:

la Corsica e i dipartimenti d'oltremare;

c) in Grecia:

la totalità delle regioni, eccetto la "zona A" del nomo Attica, quale definita dalla legge n. 1262/1982 del 14 giugno 1982 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 16 giugno 1982, A n. 70, pag. 559);

d) l'Irlanda:

e) in Italia:

le regioni e zone del Mezzogiorno;

f) nel Portogallo:

le regioni ammesse al regime nazionale di aiuti a finalità regionale, quali saranno determinate dalla Commissione a norma dell'articolo 92 del trattato;

g) nel Regno Unito:

l'Irlanda del Nord.

Art. 4

Nel quadro del programma comunitario, il Fondo può partecipare alle seguenti operazioni:

1) sfruttamento delle risorse energetiche locali. Queste comprendono, ai sensi del presente regolamento:

a) le seguenti fonti rinnovabili di energia: energia solare ed eolica, biomassa, valorizzazione energetica dei rifiuti urbani e industriali, energia mini-idraulica e geotermica, A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni:

- studi di fattibilità nei settori in appresso citati e studi relativi all'impatto ambientale, quali previsti dalla direttiva 85/337/CEE;

- investimenti relativi alla produzione e alla trasformazione di energia, compreso l'allacciamento alle reti di distribuzione, quali installazione di miniturbine, comprese le opere di sistemazione e gli impianti idroelettrici connessi; installazione di impianti eolici e di apparecchiature che utilizzano l'energia solare o che permettono di recuperare l'energia contenuta nella biomassa; lavori per la valorizzazione di giacimenti geotermici, in particolare impianti idonei a sfruttarne le risorse;

b) i piccoli giacimenti di torba e di lignite. A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni:

- studi di fattibilità nei settori in appresso citati e studi relativi all'impatto ambientale, quali previsti dalla direttiva 85/337/CEE;

- investimenti relativi all'estrazione e alla trasformazione del combustibile. Gli impianti di combustione devono essere dotati dell'attrezzatura e dei dispositivi necessari per ridurre l'inquinamento atmosferico, conformemente a quanto prescritto dalle direttive comunitarie.

2) L'utilizzazione razionale dell'energia nelle piccole e medie imprese nei settori dell'industria e dei servizi, ivi compreso il settore del turismo, nelle aziende artigiane, nonché nell'infrastruttura, entro i limiti definiti nell'allegato del regolamento del Fondo.

Ai sensi del presente regolamento, questa utilizzazione comprende:

a) il risparmio energetico.

A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni:

- studi di fattibilità nei settori in appresso citati;

- investimenti intesi a ridurre il consumo specifico di energia, quali lavori di isolamento, regolazione, conservazione del calore, equilibratura e lavori di razionalizzazione dei processi di produzione connessi all'energia;

b) la sostituzione del petrolio.

A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni:

- studi di fattibilità nei settori in appresso citati e studi relativi all'impatto ambientale, quali previsti dalla direttiva 85/377/CEE;

- investimenti intesi a favorire l'impiego redditizio del gas naturale, la produzione combinata di calore e di elettricità, il recupero del calore disperso o la sostituzione dei derivati del petrolio con rifiuti urbani, agricoli e industriali, con lignite o torba, nonché con sottoprodotti agricoli e forestali.

3) La promozione, a livello locale e regionale, di una migliore utilizzazione del potenziale energetico.

A tale titolo possono essere ammesse al beneficio le seguenti operazioni:

a) realizzazione di indagini e di studi che, tenuto conto in particolare dei risultati ottenuti grazie ai programmi comunitari di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione in materia energetica, permettano di:

- meglio rivelare le possibilità di sfruttamento delle risorse energetiche locali e di utilizzazione razionale dell'energia;

- favorire la conoscenza delle attrezzature disponibili sul mercato relative allo sfruttamento delle risorse energetiche; tali studi possono vertere sull'adattamento di dette attrezzature alle condizioni locali;

- elaborare programmi energetici a livello locale e regionale, intesi a creare una maggiore corrispondenza tra il fabbisogno energetico regionale e le risorse locali e nazionali, nonché a favorire l'utilizzazione integrata di dette risorse;

b) prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnica alle piccole e medie imprese dei settori dell'industria e dei servizi, ivi compreso il settore del turismo, nonché alle aziende artigiane, al fine di:

- agevolare l'uso delle attrezzature e dei procedimenti relativi allo sfruttamento delle risorse energetiche locali e all'utilizzazione razionale dell'energia;

- incoraggiare la progettazione, fabbricazione e installazione di tali materiali, attrezzature e procedimenti;

c) organizzazione di campagne d'informazione e di pubblicità intese a sensibilizzare i potenziali utenti circa i vantaggi delle risorse energetiche locali e dell'utilizzazione razionale dell'energia, nonché riguardo alle misure di sostegno prospettate nel quadro del programma comunitario. Tali campagne possono prevedere l'organizzazione di seminari, corsi e conferenze e comportare la diffusione delle norme e dei risultati di progetti dimostrativi.

Art. 5

1. Il programma comunitario è oggetto di cofinanziamento tra lo Stato membro interessato e la Comunità. La partecipazione del Fondo, che non può superare il 55% dell'insieme delle spese pubbliche prese in considerazione nell'ambito del programma, si inserisce nel quadro degli stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee. La partecipazione comunitaria è stabilita come segue:

1) relativamente alle operazioni concernenti lo sfruttamento delle risorse energetiche locali e l'utilizzazione razionale dell'energia, di cui all'articolo 4, punti 1 e 2:

a) se si tratta di investimenti infrastrutturali totalmente o parzialmente finanziati dai pubblici poteri o da qualsiasi altro ente responsabile, al pari di una pubblica autorità, della realizzazione di infrastrutture: il 55% della spesa globale sostenuta da una pubblica autorità o da un ente ad essa assimilabile;

b) se si tratta di investimenti in attività industriali, artigianali o di servizi: il 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto all'investimento;

c) nel caso di studi di fattibilità o di impatto ambientale: il 70% del relativo costo oppure il 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un contributo per detti studi;

2) per quanto riguarda la promozione di una migliore utilizzazione del potenziale energetico endogeno:

a) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 3, lettera a): il 70% del costo delle indagini o degli studi, oppure il 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto per la realizzazione di detti studi o indagini;

b) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 3, lettera b):

- il 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto alle imprese, oppure

- un contributo equivalente ad una parte della spesa sostenuta dagli organismi di consulenza e assistenza tecnica per la prestazione di servizi alle imprese. Il contributo è decrescente e viene concesso per un periodo di tre anni. Nel primo anno esso copre il 70% delle spese e non supera il 50% della spesa complessiva per l'intero triennio;

c) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 3, lettera c): contribuito destinato a coprire il 50% del costo delle campagne informative e pubblicitarie.

2. Per quanto concerne le regioni portoghesi, i tassi di partecipazione del Fondo previsti al paragrafo 1 sono aumentati di 20 punti sino al 31 dicembre 1990, con un massimo del 70%.

3. A richiesta dello Stato membro, i tassi di partecipazione del Fondo possono essere inferiori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Art. 6

1. L'aiuto può essere erogato, totalmente o parzialmente, sotto forma di contributo in conto capitale o di abbuono di interessi su prestiti.

2. I contributi del Fondo per le operazioni di cui all'articolo 5 possono essere concessi alle seguenti categorie di beneficiari: pubblici poteri, enti locali, organismi vari, imprese, cooperative o privati.

3. Gli investimenti di cui all'articolo 4 devono offrire risultati comprovanti di convenienza economica e non devono pertanto essere ammessi al beneficio a titolo del regolamento (CEE) n. 3460/85.

4. a) Non è ammesso il cumulo degli aiuti concessi nel quadro del presente programma comunitario con quelli concessi a norma di altre disposizioni del regolamento del Fondo o dei regolamenti (CEE) n. 2618/80 e (CEE) n. 2619/80.

b) Inoltre, gli aiuti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, punto 1) lettera c), e punto 2), non possono avere l'effetto di ridurre la partecipazione delle imprese beneficiarie a meno del 20% della spesa globale.

Art. 7

L'insieme delle operazioni di cui all'articolo 4 deve inoltre essere conforme alle seguenti disposizioni: il contributo del Fondo alle misure promozionali di cui all'articolo 4, punto 3, non può superare il 15% del contributo finanziario totale del programma; inoltre, la partecipazione del Fondo agli studi e alle indagini di cui all'articolo 4, punto 3, lettera a), non può superare il 5% del contributo totale al programma.

Art. 8

1. La durata del programma è di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il programma d'intervento è trasmesso alla Commissione entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, termine che in circostanze eccezionali la Commissione può prorogare di un mese.

Art. 9

La partecipazione del Fondo non può superare l'importo fissato dalla Commissione al momento dell'approvazione del contratto di programma di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento del Fondo.

Art. 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE