
MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
DECRETO 20 ottobre 1986
G.U.R.I. 2 dicembre 1986, n. 280
Disciplina della pesca subacquea professionale.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D. MIPAAF 28 dicembre 2007)
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive integrazioni e modificazioni;
Visti gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1983, n. 219;
Visti gli articoli 204, 205, 206 e 207 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 1979, n. 47, concernente l'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
Visti il decreto ministeriale 31 marzo 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 1981, n. 180 ed il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 marzo 1982, n. 65, che modificano ed integrano il decreto ministeriale 13 gennaio 1979 citato;
Considerato che l'art. 55 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire i requisiti e le modalità per il conseguimento dell'autorizzazione alla pesca professionale subacquea;
Sentita la commissione medica centrale di secondo grado presso il Ministero della marina mercantile, che nella riunione del 12 dicembre 1985 ha espresso parere favorevole;
Sentiti la commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella riunione del 29 maggio 1986 hanno espresso parere favorevole;
Decreta:
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 128, 128-bis, 129 e 130 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, il capo del compartimento marittimo può autorizzare la pesca subacquea professionale con limite massimo d'immersione fino a m -20, ovvero senza limite massimo d'immersione.
I pescatori subacquei professionali esercitano la loro attività solamente nell'ambito del compartimento che provvede al rilascio dell'autorizzazione.
(sostituito dall'art. 1 del D.M. 2 maggio 1987)
Le bombole utilizzate per l'attività di pesca subacquea professionale con l'ausilio di autorespiratori debbono essere conformi alle norme contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 17 maggio 1978 e successive integrazioni e modificazioni.
Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarcazione da "cordone ombelicale" devono essere ritenute idonee dal Registro italiano navale ed avere:
a) un compressore d'aria, che possa operare anche quando l'imbarcazione non sia in navigazione, munito di valvole di sicurezza e corredato di aspirazione dell'aria nonchè di filtri sull'aria compressa prodotta. L'azionamento dello stesso dovrebbe essere comandato da pressostato in maniera da mantenere il serbatoio di cui in b) sempre carico;
b) un serbatoio d'aria di capacità sufficiente a provvedere, in caso di avaria al compressore, aria in quantità sufficiente all'emersione tenuto conto della sosta di decompressione da effettuare in conseguenza della profondità alla quale si prevede di operare e munito di valvola di sicurezza e collaudato;
c) una valvola o delle valvole riduttrici di pressione corredate di valvola di sicurezza su tubo flessibile di sufficiente robustezza completo di idoneo boccaglio all'estremità e corredato di manometri.
(modificato dall'art. 2 del D.M. 2 maggio 1987)
L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale viene rilasciata a condizione che i richiedenti siano:
1) iscritti nel registro dei pescatori professionali a norma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, integrato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219;
2) in possesso di attestato di qualificazione previsto dall'art. 3, punto 6, del decreto ministeriale 13 gennaio 1979, ovvero di attestato rilasciato dalla Federazione italiana pesca sportiva, o da altri enti o scuole ritenute dal capo di compartimento idonei a rilasciare attestati validi ai fini della preparazione dei pescatori subacquei professionali; si prescinde dal requisito del possesso dell'attestato qualora l'interessato abbia prestato servizio, almeno per un anno, nella Marina militare in qualità di sommozzatore od incursore, o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei vigili del fuoco in qualità di sommozzatore;
3) in possesso dei requisiti fisici, indicati nella scheda allegata al presente decreto, accertati dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento marittimo;
[4) di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per autorizzazioni con limite massimo d'immersione a m -20, ovvero non superiore a 35 anni per autorizzazioni senza limite massimo d'immersione. L'autorizzazione è revocata a seguito della perdita dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3). L'autorizzazione è rinnovata ogni anno dietro presentazione del certificato di cui al punto 3), ovvero dell'art. 5.] (punto abrogato) (1)
Punto abrogato dall'art. 1, comma 1, del D. MIPAAF 28 dicembre 2007.
Nel caso di autorizzazioni alla pesca subacquea professionale con limite massimo di immersione a m -20 il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti fisici indicati nella scheda allegata, esclusi quelli di cui ai punti 11, 13b), c), d), e), f), g), h) ed i) e dovrà sostenere un colloquio finale.
Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui ai precedenti articoli, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, presso la commissione costituita a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979.
Il richiedente dovrà presentare alla capitaneria di porto domanda in carta bollata unitamente a:
1) documento comprovante l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali;
2) certificato medico d'idoneità;
3) due fotografie di cui una autenticata.
(modificato dall'art. 3 del D.M. 2 maggio 1987)
Il capo del compartimento marittimo, qualora necessario per regolare lo sforzo di pesca, può stabilire con propria ordinanza, sentita la commissione consultiva locale:
2) il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionale;
3) i periodi di divieto della pesca subacquea professionale e sportiva.
La pesca subacquea professionale, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, può essere esercitata utilizzando soltanto i coltelli, i retini ed i rastrelli normali.
(sostituito dall'art. 4 del D.M. 2 maggio 1987)
Coloro che abbiano esercitato in modo continuativo la pesca subacquea professionale prima dell'entrata in vigore del presente decreto possono ottenere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale, l'autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale purchè abbiano i requisiti di cui al punto 3) del precedente art. 4, ovvero dell'art. 5.
Per il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni si applicano le norme di cui all'art. 4
Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla pesca nelle acque del mare territoriale.
Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, addì 20 ottobre 1986
Il Ministro: DEGAN