
REGOLAMENTO (CEE) N. 3130/86 DEL CONSIGLIO, 13 ottobre 1986
G.U.C.E. 16 ottobre 1986, n. L 292
Modifica al regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 ottobre 1986
Applicabile dal: 19 ottobre 1986
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2511/69 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2004/83 (4), la Francia ha messo in atto un piano di ristrutturazione dell'agrumicoltura in Corsica, conformemente al programma approvato dalla Commissione il 21 novembre 1983;
Considerando che per l'eccezionale rigore dell'inverno 1984/1985 gli agrumicoltori corsi, la cui regione è stata dichiarata zona sinistrata dal governo francese, si sono trovati nell'impossibilità materiale di realizzare l'insieme dei lavori previsti nel piano e che quindi sarà necessario un periodo supplementare di due anni per portare a termine il programma;
Considerando che il gelo ha distrutto una notevole percentuale dei nesti destinati alla realizzazione del programma, rendendo necessarie nuove operazioni; che è quindi opportuno sopprimere la data del 31 dicembre 1983 quale data limite per l'inizio dei lavori;
Considerando che è opportuno prorogare di due anni la durata di tale azione comune per garantire la realizzazione delle operazioni avviate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 24 settembre 1986, n. C 240.
Parere reso il 10 ottobre 1986.
G.U. 18 dicembre 1969, n. L 318.
G.U. 21 luglio 1983, L 198.
All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2511/69,
- sono soppresse le parole "abbiano inizio entro il 31 dicembre 1983 e" e
- la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING