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LEGGE REGIONALE 15 maggio 1986, n. 26

G.U.R.S. 17 maggio 1986, n. 25

Norme integrative della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, relativa a "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive".

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2021 e con annotazioni alla data 5 luglio 1997)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria già fissato al 30 novembre 1985 dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni così come sostituito dall'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, deve intendersi prorogato in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione statale in materia.

Restano pertanto valide a tutti gli effetti di legge le domande di sanatoria presentate dopo il 30 novembre 1985.

Art. 2

Le concessioni o autorizzazioni in sanatoria rilasciate prima della entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, in esecuzione delle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7, 18 aprile 1981, n. 70 e 21 agosto 1984, n. 65, restano valide e sono equiparate a tutti gli effetti alle concessioni edilizie rilasciate a norma dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è così sostituito:

"Ai fini delle disposizioni del comma precedente si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stata eseguita la struttura portante sia essa del tipo intelaiato in cemento armato o in acciaio, o con pannelli portanti o in muratura e sia completata la copertura.

Qualora lo stato di consistenza degli immobili di cui al precedente comma non consenta la determinazione della superficie ai sensi dell'art. 51, si assume come riferimento il progetto dell'edificio". (1)

(1)

Con sentenza n. 487 del 23 ottobre 1989 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 4

Dopo il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

"Per le opere abusive realizzate prima del 2 settembre 1967 non è dovuto alcun onere di urbanizzazione o di costruzione".

Art. 6

I fabbricati abusivamente realizzati su suoli trazzerali potranno ottenere la sanatoria qualora gli occupatori in via preliminare avranno ottenuto la legittimazione del possesso dei terreni su cui insistono i manufatti.

La legittimazione avverrà con le modalità previste agli articoli 21 e 24 delle norme regolamentari contenute nei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706.

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assentire la legittimazione dei terreni trazzerali in favore dei possessori catastali degli stessi suoli che non risultano in catasto come sede viaria.

Il rilascio della concessione in sanatoria resta successivamente subordinato ai nulla osta degli enti interessati per i vincoli eventualmente gravanti.

Art. 7

La certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'idoneità statica delle opere eseguite, con le eventuali prescrizioni di adeguamento, prevista alla lett. b, del terzo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, può essere allegata anche per le opere di volume inferiore a 450 metri cubi. In tal caso essa sostituisce qualsiasi controllo, parere o approvazione di ordine statico di uffici statali o regionali.

Per le opere che costituiscono corpi aggiunti in edifici preesistenti, l'attestazione di idoneità statica di cui al comma precedente è sostituita dalla dichiarazione di mancanza di pregiudizio determinato dalla nuova costruzione alla struttura preesistente; essa sostituisce qualsiasi controllo o parere o approvazione tecnica di uffici statali o regionali, a condizione:

a) che l'ampliamento riguardi locali non abitabili di volume inferiore al 10 per cento del volume preesistente;

b) che l'ampliamento riguardi locali abitabili di volume inferiore a 30 metri cubi e comunque inferiore al 5 per cento del volume preesistente.

Art. 8

Nel quarto comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole: "Decorso tale termine l'istanza si intende non accolta".

Art. 9

Dopo il nono comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 è aggiunto il seguente:

"Il giudizio e le determinazioni di cui ai precedenti due commi, non sono richiesti nel caso di lavori in edifici esistenti non abusivamente costruiti, limitati a ristrutturazione, modifiche ed ampliamenti di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente".

Art. 10

Le opere eseguite in costruzioni non abusive che ricadano in zone vincolate da leggi statali o regionali di cui al decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, comprese quelle in zone inedificabili o pregiudizievoli per la tutela nonchè le opere eseguite in costruzioni non abusive insistenti nella fascia dichiarata inedificabile ai sensi dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria con il solo adempimento di eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela del vincolo, quando i lavori eseguiti consistono in ristrutturazioni e modifiche. La predetta procedura si applica anche nel caso che le ristrutturazioni e modifiche hanno comportato aumento di volume non superiore al 10 per cento di quello preesistente, con esclusione per le zone di interesse archeologico e per gli edifici di interesse storico, artistico o architettonico.

Art. 11

Nei comuni dichiarati da trasferire e/o da consolidare con provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici, l'Assessore regionale per i lavori pubblici predispone, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un programma di opere di consolidamento.

Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziati, con carattere di priorità, mediante utilizzo dei fondi di cui al cap. 70315 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, l'esame delle richieste di concessione o di autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nei comuni di cui al primo comma rimane sospeso fino a quando non verranno realizzati gli interventi previsti dal presente articolo.

Art. 12

Dopo il decimo comma dell'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma:

"Qualora le costruzioni di cui al comma precedente siano già ricomprese in piani particolareggati di recupero approvati e siano compatibili con i piani stessi e sui piani particolareggiati si siano espressi gli enti preposti alla tutela dei vincoli, le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria sono rilasciate senza ulteriori richieste di nulla-osta degli enti che hanno rilasciato autorizzazioni in sede di approvazione dei piani".

Art. 13

All'art. 26, comma dodicesimo, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, sono soppresse le parole "previ i necessari accertamenti".

Art. 14

L'art. 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così sostituito:

"Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonchè per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza i comuni ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio non rinnovabile in rapporto al numero delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria presentate. (1)

Al personale di cui al precedente comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico pari a quello iniziale della corrispondente qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che provvede con i fondi del cap. 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986". (2)

(1)

Per effetto dell'art. 2 della L.R. 22/97, le competenze previste dall'articolo annotato sono state attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Per effetto dell'art. 3 della L.R. 22/97, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti i tecnici di cui all'articolo annotato devono essere prevalentemente utilizzati per l'istruttoria delle pratiche di sanatoria, fino all'esaurimento delle stesse.

(2)

Vedi gli artt. 1 e 2 della L.R. 11/90.

Art. 15

L'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così sostituito:

"Al fine di consentire con rapidità agli uffici del genio civile dell'Isola l'esecuzione degli accertamenti di propria competenza, il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere personale tecnico mediante contratto a termine di durata non superiore ad un biennio e non rinnovabile.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento le unità e le qualifiche del personale necessario, nonchè la distribuzione nei vari uffici.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello iniziale della qualifica di dirigente tecnico o assistente tecnico di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Le spese derivanti dai contratti previsti dal presente articolo sono a carico della Presidenza della Regione che provvede con i fondi del cap. 10686 del bilancio della Regione per l'esercizio 1986". (1)

Art. 16

(abrogato dall'art. 56 della L.R. 27/86)

Art. 17

(sostituito dall'art. 57 della L.R. 27/86)

Al primo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le parole "si applicano le sanzioni di cui al capo I" sono sostituite dalle seguenti: "salve restando le sanzioni penali di cui al capo I, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate".

Art. 18

Al primo comma dell'art. 36 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dopo le parole "Gli insediamenti produttivi esistenti", sono aggiunte le seguenti: "incluse le industrie alberghiere".

Art. 19

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 1986.

NICOLOSI