
DECRETO PRESIDENZIALE 18 aprile 1986
G.U.R.S. 31 maggio 1986, n. 28
Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 della l.r. 31 dicembre 1985, n. 57.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e le successive modifiche;
Vista la legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57;
Ritenuto che occorre procedere all'emanazione delle direttive previste all'art. 47, secondo comma, della legge regionale citata;
Viste le relative proposte effettuate dall'Assessore regionale per l'industria;
Decreta:
Possono fruire dei benefici di cui all'art. 22 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27 le piccole e medie imprese industriali, come definite all'art. 16 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, che ne facciano domanda e che siano in difetto, alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1985, n. 57, con il pagamento di una o più rate scadute da non prima del 30 dicembre 1981 e sino al 31 dicembre 1985 per mutui alle scorte contratti ai sensi degli artt. 5 - 6 - 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.
Per il godimento del suddetto beneficio le imprese interessate dovranno presentare istanza agli istituti mutuanti entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.
Restano comunque esclusi i mutui che siano stati già ammessi, in forza di precedenti leggi, alla concessione di un nuovo piano di ammortamento per rate scadute e non pagate.
Entro 30 giorni dalla presentazione delle singole domande gli istituti finanziatori provvederanno ad inoltrarle, con la propria proposta indicante anche l'entità degli oneri di cui al successivo art. 2), all'Assessore regionale per l'industria, il quale si pronuncerà sull'ammissibilità ai benefici in oggetto anche sotto il profilo della copertura del costo di cui sopra entro i limiti complessivi dello specifico stanziamento di cui all'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.
Di tale riconoscimento sarà data comunicazione all'istituto finanziatore e all'IRFIS per i conseguenti adempimenti.
Per le imprese ammesse a fruire dei benefici di cui all'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 con riguardo all'art. 22 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, faranno carico al fondo di cui all'art. 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, entro i limiti dello specifico stanziamento di cui al predetto art. 47, gli interessi di conto e quelli di mora, calcolati questi ultimi al tasso contrattualmente previsto ed applicabile alla data del 31 dicembre 1985, ovvero 1° gennaio 1986, relativi alle rate scadute e non pagate da non prima del 30 dicembre e fino al 31 dicembre 1985, ovvero 1° gennaio 1986.
Il nuovo piano di ammortamento avrà decorrenza dal 1° ovvero 2 gennaio 1986 e riguarderà l'intero capitale scaduto e non pagato e quello a scadere risultante alla predetta data; avrà una durata che, nel rispetto di quanto appresso, potrà anche essere doppia di quella che - in base all'originario piano - residuava alla scadenza dell'ultima rata pagata; sarà regolato al tasso di interesse fissato dall'art. 49 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e sarà articolato in rate semestrali costanti, comprensive di capitali ed interessi, il cui importo singolo non dovrà in ogni caso risultare inferiore a quello della rata semestrale originaria.
Per i mutui concessi da istituti ed aziende di credito ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 resta valido, per il nuovo piano di ammortamento e per l'intera sua durata, il contributo sugli interessi nella misura percentuale già applicata all'operazione aumentata di 2,5 punti percentuali per tener conto della riduzione del tasso di interesse a carico delle mutuatarie, come fissato dal richiamato art. 49 della legge regionale n. 57/1985.
I relativi maggiori oneri saranno a carico del fondo di riserva di cui all'art. 9 della ripetuta legge regionale n. 51/1957 ed in caso di incapienza saranno ripianati con le modalità previste al 3° comma dello stesso articolo.
Resta altresì valida, per la nuova durata, la garanzia sussidiaria di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive, nella misura percentuale originariamente accordata.
Per le operazioni che fruiscono anche dell'accreditamento di cui all'art. 7, lett. b), della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso sarà riadeguato, in base all'originaria percentuale, alla nuova entità del capitale residuo da ammortare.
Gli istituti finanziatori trasmetteranno gli atti relativi alle operazioni perfezionate all'IRFIS che ne informerà il Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96.
Gli interessi di conto e di mora sulle rate scadute di cui all'art. 2, nonchè l'eventuale reintegrazione dell'accreditamento di cui al presente articolo saranno dovuti agli istituti finanziatori con valuta 31 dicembre 1985 ovvero 1° gennaio 1986.
Sugli accrediti eventualmente effettuati successivamente a tale data, l'IRFIS riconoscerà a detti istituti finanziatori mediante utilizzo del fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, un interesse calcolato al tasso di fruttificazione praticato dagli istituti tesorieri sulle giacenze regionali, ai sensi delle norme vigenti in materia.
Le somme eventualmente incassate in dipendenza dell'operazione di finanziamento ammissibile alle agevolazioni stesse, con esclusione di quelle che costituiscono pagamento della eventuale sola rata in scadenza 31 dicembre 1985 dagli istituti di credito posteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 57/85, dovranno essere portate a decurtazione del capitale scaduto oggetto della rateizzazione mediante concessione del nuovo piano di ammortamento, al netto degli interessi di mora contrattualmente dovuti e maturati sulle predette quote di capitale, per il periodo intercorso dal giorno successivo all'ultima scadenza presa a base per la ristrutturazione e quella dell'effettivo incasso delle somme.
Possono fruire dei benefici di cui all'art. 23 della legge regionale n. 27/1972 le piccole e medie imprese industriali, come definite all'art. 16 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, ivi comprese quelle indicate dal Comitato regionale per il credito ed il risparmio, che si trovino in condizioni di particolare difficoltà congiunturali e che siano in difetto, alla data di entrata in vigore della legge, con il pagamento di una o più rate scadute da non prima del 30 dicembre 1981 e sino al 31 dicembre 1985 per mutui a tasso agevolato, ottenuti ai sensi di leggi nazionali o regionali, per l'impianto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione, la ristrutturazione e la conversione di stabilimenti industriali ubicati nel territorio della Regione Siciliana. Al riguardo dette imprese dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, apposita domanda agli istituti finanziatori fornendo agli stessi elementi dimostrativi delle particolari difficoltà congiunturali e dell'esistenza di effettive possibilità di superamento delle stesse nel breve-medio periodo. Restano comunque esclusi i mutui che siano stati già ammessi, in forza di precedenti leggi, alla concessione di un nuovo piano di ammortamento per rate scadute e non pagate.
Nella concessione dei predetti benefici, purchè la loro applicazione sia ammessa dagli istituti mutuanti, sarà data preferenza alle imprese:
- che a parità di capitale investito nell'ambito dei comparti produttivi di appartenenza assicurino maggiore occupazione;
- che utilizzino materie prime siciliane e/o operino per l'esportazione e comunque in settori di particolare importanza per l'economia dell'Isola;
- che abbiano effettuato nell'ultimo triennio investimenti addizionali per adeguare le attrezzature produttive alle esigenze di mercato;
- al cui capitale sociale non siano presenti, direttamente o indirettamente, con una partecipazione paritetica o di controllo, enti pubblici o società in grado, per dimensione, capacità finanziaria ed equilibrata situazione aziendale e di bilancio, di provvedere al risanamento delle aziende medesime.
Per le imprese ammesse a fruire dei benefici di cui all'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 con riguardo all'art. 23 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, faranno carico al fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, entro i limiti dello specifico stanziamento di cui al precitato art. 47:
a) gli interessi di conto e quelli di mora, calcolati questi ultimi al tasso contrattualmente previsto ed applicabile alla data del 31 dicembre 1985 ovvero 1° gennaio 1986 relativi alle rate scadute e non pagate da non prima del 30 dicembre 1981 e fino al 31 dicembre 1985 ovvero 1° gennaio 1986;
b) gli eventuali accessori contrattualmente pattuiti e posti a carico dei mutuatari;
c) la differenza sul capitale scaduto e ristrutturato e, per il tempo della rateizzazione, fra gli interessi di conto al tasso agevolato previsto nei singoli contratti di mutuo e quelli calcolati in base al tasso di riferimento vigente al 1° gennaio 1986.
Gli interessi, di mora e gli accessori di cui alle lettere a e b saranno dovuti agli istituti finanziatori con valuta 31 dicembre 1985.
Sugli accrediti, eventualmente effettuati successivamente a tali date, sarà riconosciuto un interesse calcolato al tasso di fruttificazione praticato dagli istituti tesorieri sulle giacenze regionali, ai sensi delle norme vigenti in materia. L'onere relativo farà carico sulla quota dell'assegnazione attribuita a ciascun istituto o azienda di credito dall'Assessorato regionale dell'industria con le modalità e criteri di cui al successivo art. 10.
Il debito per capitale scaduto da non prima del 30 dicembre 1981 al 31 dicembre 1985 ovvero 1° gennaio 1986, determinato con le modalità di cui sopra, sarà ripartito, con decorrenza 1° ovvero 2 gennaio 1986, in numero di rate non superiori al doppio meno uno delle rate scadute e non pagate, e sarà regolato al tasso di interesse agevolato sul mutuo originario.
Le rate di ammortamento del capitale scaduto avranno scadenza coincidente con quelle residue del piano di ammortamento originario e potranno continuare con sequenza semestrale costante per capitale e interessi anche dopo l'esaurimento di quest'ultimo.
Le somme comunque eventualmente incassate in dipendenza dell'operazione di finanziamento ammissibile alle agevolazioni stesse, con esclusione di quelle che costituiscono pagamento della sola rata in scadenza 31 dicembre 1985, dagli istituti di credito posteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 57/1985, dovranno essere portate a decurtazione del capitale scaduto oggetto della rateizzazione mediante concessione del nuovo piano di ammortamento, al netto degli interessi di mora contrattualmente dovuti o maturati sulle predette quote di capitale, per il periodo intercorso dal giorno successivo all'ultima scadenza presa a base per la ristrutturazione e quella dell'effettivo incasso delle somme.
Gli istituti ed aziende di credito mutuanti di cui all'art. 6) faranno pervenire all'Assessorato dell'industria - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto - l'elenco delle piccole e medie imprese industriali, come definite dall'art. 16 della legge regionale n. 119/1983, che siano in difetto con il pagamento delle rate così come previsto al precedente art. 7). L'elenco dovrà riportare per ogni singola impresa l'ammontare di ciascuna delle rate scadute distintamente per capitale, interessi di conto e interessi di mora.
Entro i successivi 15 giorni l'Assessorato dell'industria procederà alla attribuzione, in misura proporzionale al totale dei rispettivi debiti scaduti, tra detti istituti ed aziende di credito, dello stanziamento di L. 5.000 milioni assegnato all'lRFIS in aumento del fondo di rotazione di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51. Di tale ripartizione l'Assessorato dell'industria darà comunicazione all'IRFIS e ai singoli istituti finanziatori interessati.
Le somme ripartite ai sensi del precedente art. 10) fra gli istituti mutuanti saranno iscritte a cura dell'IRFIS al conto impegni della gestione separata del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.
Sulla base dei conteggi trasmessi da detti istituti per l'utilizzo totale o parziale delle singole quote di attribuzione, l'IRFIS accrediterà a ciascuno di essi le somme di competenza dovute, per la prima volta, con le modalità di cui al precedente art. 7) e, successivamente, alla scadenza di ogni singola quota del capitale scaduto rateizzato.
Gli istituti ed aziende di credito trasmetteranno all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze ed all'Assessorato regionale dell'industria, un elenco mensile delle operazioni perfezionate ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 con la indicazione dei relativi importi.
Al 30 giugno e al 31 dicembre 1986 l'IRFIS, quale gestore del fondo, invierà ai predetti Assessorati il riepilogo degli utilizzi e degli impegni dello stanziamento di legge.
Per le imprese che si trovino contemporaneamente nelle condizioni di morosità di cui alle superiori lettere A) e B), il riconoscimento di cui all'art. 1, lett. A), da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, avrà efficacia se potranno essere ripianate, con o senza la concessione dei benefici per esse previsti, le situazioni di morosità contemplate alla lettera B).
I benefici di cui alle precedenti lettere A) e B) non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.