
LEGGE REGIONALE 28 marzo 1986, n. 18
G.U.R.S. 29 marzo 1986, n. 14
Contributi alle società sportive per la pubblicità di prodotti e attività siciliani.
Testo con annotazioni alla data 3 ottobre 2012
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Allo scopo di utilizzare l'attività sportiva per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie. (1)
Per la stagione sportiva 2009/2010 cfr. la disciplina dettata con il Decr. Ass. Turismo 11 agosto 2009.
Per la stagione sportiva 2008/2009 cfr. la disciplina dettata con il Decr. Ass. Turismo 23 luglio 2008.
Per la stagione sportiva 2007/2008 cfr. la disciplina dettata con il Decr. Ass. Turismo 25 luglio 2007.
Per la stagione sportiva 2006/2007 cfr. la disciplina dettata con il Decr. Ass. Turismo 14 novembre 2006.
Per la stagione sportiva 2005/2006 cfr. la disciplina dettata con il Decr. Ass. Turismo 16 novembre 2005.
Le società che hanno i requisiti previsti possono avanzare richiesta entro il mese di agosto di ogni anno per la stipula di convenzioni di cui all'art. 1, da valere per la stagione sportiva successiva, proponendo la produzione o località che intendono propagandare.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può richiedere modifiche alla proposta nel quadro di un piano di propaganda che tenga conto delle principali esigenze del turismo.
La convenzione stabilirà la misura dei contributi da erogare alle società in relazione alla rilevanza del campionato a cui partecipano, al numero delle trasferte ed alle relative percorrenze chilometriche realizzate fuori dell'ambito regionale ed al numero degli atleti componenti le squadre.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi a società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico purché della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero. (1)
Cfr. la disciplina dettata con i seguenti DD.AA. Turismo, Sport e Spettacolo:
- 3 ottobre 2012, per la stagione sportiva 2012/2013;
- 21 luglio 2011, per la stagione sportiva 2011/2012;
- 31 agosto 2010, per la stagione sportiva 2010/2011;
Cfr. la disciplina dettata con i seguenti DD.AA. Turismo, Comunicazioni a Trasporti:
- 11 agosto 2009, per la stagione sportiva 2009/2010;
- 23 luglio 2008, per la stagione sportiva 2008/2009;
- 25 luglio 2007, per la stagione sportiva 2007/2008;
- 14 novembre 2006, per la stagione sportiva 2006/2007;
- 16 novembre 2005, per la stagione sportiva 2005/2006.
L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente avviene con gli stessi criteri di cui all'art. 3, tenendo conto delle somme provenienti da sponsorizzazioni. (1)
Vedi l'art. 15 della L.R. 51/96: "Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18".
L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge rimane subordinata alla dimostrazione che le società abbiano mantenuto, nel corso della stagione agonistica, i prezzi dei biglietti nei limiti raccomandati dalle competenti federazioni sportive.
Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.
Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 1 e 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.
All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986, codice pluriennale 07.09 "Attività ed interventi vari comformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
Gli oneri ricadenti negli anni successivi saranno determinati a norma dell'art. 104, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.