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N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

LEGGE 15 gennaio 1986, n. 4

G.U.R.I. 20 gennaio 1986, n. 15

Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge è ABROGATA, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Art. 0

Articolo unico  (1)

1. In attesa della riforma istituzionale delle unità sanitarie locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ,e successive modificazioni e integrazioni, sono così sostituiti:

a) l'assemblea generale è soppressa. Le relative competenze sono svolte dal consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le procedure previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il numero dei componenti dell'assemblea dell'associazione intercomunale è determinato dalla regione e non può superare quello dei componenti assegnati al consiglio di un comune che abbia un numero di abitanti pari a quello dei comuni associati. I componenti dell'anzidetta assemblea sono eletti tra i consiglieri comunali dei comuni associati con voto limitato. Su proposta del comitato di gestione di cui alla successiva lettera b), il consiglio comunale o l'assemblea dell'associazione intercomunale o l'assemblea della comunità montana deliberano in materia di: 1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo; 2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno; 3) adozione complessiva delle piante organiche; 4) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 5) articolazione dei distretti sanitari di base. L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte; (1)

b) il comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro o sei membri, sulla base di quanto stabilito dalla regione secondo le dimensioni dell'unità sanitaria locale, eletti, a maggioranza, con separate votazioni, dal consiglio comunale o dall'assemblea dell'associazione intercomunale, anche fuori del proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum, che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nel consiglio comunale o nell'assemblea dell'associazione intercomunale, cinque giorni prima della elezione. Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincida con quello della comunità montana, le funzioni del presidente e del comitato di gestione sono svolte rispettivamente dal presidente e dalla giunta della comunità montana.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi della presente legge entro i quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore. Entro i successivi quarantacinque giorni gli organi di gestione delle unità sanitarie locali devono essere rinnovati in conformità ai principi contenuti nella presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEGAN, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111:

"Art. 1

1. I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, nonchè gli organi collegiali di cui alla legge 15 gennaio 1986, n. 4, restano in carica per l'esercizio delle rispettive funzioni previste dalla legge vigente fino alla nomina dell'amministratore straordinario di cui al comma 7.

2. I provvedimenti di cui all'articolo unico, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1986, n. 4, i piani di attuazione del piano sanitario regionale e la localizzazione di nuovi presidi e servizi autorizzati sono adottati dall'amministratore straordinario e trasmessi al comitato di garanti di cui al comma 3, che esprime le proprie osservazioni obbligatoriamente entro quindici giorni dalla trasmissione. Alla scadenza del suddetto termine sono comunque sottoposti all'approvazione delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo".