
LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1987, n. 35
G.U.R.S. 4 novembre 1987, n. 49
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1987 - Assestamento.
Testo con annotazioni alla data 3 novembre 1994
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
1. Per il rimborso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni della quota a carico della Regione Siciliana della spesa sostenuta per lo spostamento del cavo telefonico sottomarino che si trovava adagiato sui fondali antistanti il pontile dell'isola di Filicudi, è autorizzata la spesa di lire 111,1 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso che si iscrive al capitolo 10202.
1. A valere sulle disponibilità dello stanziamento del capitolo 10723 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987, il Presidente della Regione è autorizzato a ripartire ai comuni, che ne abbiano fatto richiesta entro la data della entrata in vigore della presente legge, la somma di lire 40.000 milioni comprensiva delle disponibilità risultanti sulla quota destinata ad assegnazioni integrative.
1. La spesa di lire 20.000 milioni, autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 1, a carico dell'esercizio finanziario 1987, è differita all'esercizio finanziario 1988 e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 07.09 "Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. Per il completamento del programma predisposto in attuazione della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per il potenziamento dei servizi di disciplina e di vigilanza sulle attività della pesca in Sicilia mediante l'acquisto di mezzi nautici, delle attrezzature e delle dotazioni occorrenti, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 1.450 milioni che si iscrive al capitolo 50401.
1. Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di lire 25 milioni, che si iscrive al capitolo 14712.
1. Alla spesa di complessive lire 92.000 milioni di cui ai capitoli 15714, 16610, 54562, 55324, 55704, 55928 e 56487 si fa fronte con parte delle assegnazioni statali provenienti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dall'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, comprese nelle disponibilità del capitolo 60770 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987.
1. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzato, per l'anno finanziario 1987, il limite di impegno ventennale di lire 5 milioni per mutui aventi pari durata.
2. La spesa autorizzata si iscrive al capitolo 55632.
1. A valere sullo stanziamento del capitolo 55664 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1987, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare i contributi previsti dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 8, per gli interventi relativi agli anni 1985-1986 e 1986-1987.
1. Il limite di spesa di cui all'art. 19, ultimo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, è elevato, per l'esercizio finanziario 1987, a lire 50.000 milioni e si iscrive al capitolo 19025.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, gli esattori interessati devono produrre l'istanza di liquidazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità relative al contributo per l'assistenza ospedaliera all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Restano salve le istanze presentate nei termini previsti dal sopracitato art. 7 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 25.
1. Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1985, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, che si iscrive al capitolo 29609, destinata in misura paritaria all'AMAP ed al Consorzio Bosco Etneo.
1. Per consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Siracusa-Gela, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni da erogare in favore del Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela-Mazara del Vallo, concessionario dell'opera, a titolo di ulteriore quota di partecipazione della Regione al patrimonio del Consorzio medesimo; la spesa predetta si iscrive al capitolo 69111 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
2. Il Consorzio è autorizzato ad impegnare la suddetta somma per integrare l'intervento già deliberato dallo Stato, nella misura massima del 20 per cento del costo totale del progetto per la realizzazione del lotto funzionale Cassibile-Avola. (1)
Con l'art. 4, comma 2, della L.R. 44/94 l'autorizzazione prevista dal comma annotato è caducata.
Assessorato regionaledel lavoro, della previdenza sociale,della formazione professionalee dell'emigrazione
1. Il secondo comma dell'art. 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, è sostituito dal seguente:
"La realizzazione dei cantieri di lavoro sarà affidata ai comuni e alle province regionali. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la vigente normativa regionale sui cantieri di lavoro".
2. La somma di lire 5.000 milioni di cui al quinto comma dell'art. 29 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con il decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.
1. L'I.R.C.A.C. è autorizzato ad utilizzare i fondi previsti dall'art. 39 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, a favore delle cooperative che abbiano i requisiti ivi previsti, anche per le finalità di cui all'art. 35 e seguenti del titolo III della legge regionale 9 maggio 1986, n. 23.
1. La spesa autorizzata dal secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, è elevata, per l'anno finanziario 1987, di lire 1.000 milioni e si iscrive al capitolo 41953.
1. Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento dei parchi e delle riserve è istituito nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 un apposito fondo con la dotazione di lire 300 milioni da ripartirsi fra gli enti parco e gli enti gestori delle riserve.
2. Al riparto delle somme di cui al comma precedente provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
1. Il termine di cui all'art. 6 della legge 4 agosto 1980, n. 78, prorogato con l'art. 89 della legge 31 dicembre 1985, n. 57, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
1. Per l'anno finanziario 1987, a valere sullo stanziamento del capitolo 47653, la somma di lire 5.100 milioni è destinata esclusivamente alle iniziative direttamente assunte dall'Assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti e la somma di lire 3.900 milioni viene utilizzata per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.
2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento del contributo di lire 25 milioni, a favore dell'Istituto di topografia e costruzioni rurali presso la Facoltà di agraria dell'Università di Catania, per il Convegno internazionale tenuto nell'anno 1985.
1. La spesa autorizzata dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, è incrementata, per l'anno finanziario 1987, di lire 10.000 milioni, e si iscrive al capitolo 87355.
1. La spesa autorizzata dall'art. 55 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36, è incrementata, per l'anno finanziario 1987, di lire 3.700 milioni e si iscrive al capitolo 88404.
1. Il termine di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1987, n. 22, è prorogato di trenta giorni.
1. Le spese di cui ai capitoli 64955, 84904 e 85359, per l'ammontare ridotto con la presente legge, sono differite all'esercizio finanziario 1988 e trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 "Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza".
1. Ai progetti strategici di cui all'elenco n. 5 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e per il triennio 1987-89, sono apportate, per l'esercizio finanziario 1987, le variazioni indicate a fianco di ciascuno:
(in milioni di lire) - Riassetto territoriale, tutela dell'ambiente e valorizzazione beni culturali - 400.000,0 - Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza - 129.550,3
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1987 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D", rispettivamente.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 ottobre 1987.
NICOLOSI
TABELLA A - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 - ASSESTAMENTO - Stato di previsione dell'entrata [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 4 novembre 1987, n. 49]
TABELLA B - VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 - ASSESTAMENTO - Stato di previsione della spesa [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 4 novembre 1987, n. 49]