
DECRETO LEGGE 21 settembre 1987, n. 387
G.U.R.I. 21 settembre 1987, n. 220
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472)
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e con annotazioni alla data 30 luglio 2015)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
(modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. E' autorizzata la spesa di lire 765,3 miliardi per l'anno finanziario 1987, e di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988, e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:
a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472 successivamente modificato dall'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992. n. 359)
1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonchè a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.
4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonchè al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:
ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti: n. 2 scatti;
agente scelto: 1 scatto
6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.
7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del 2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della promozione.
8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 10 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:
ispettore capo: n. 4 scatti
ispettore principale: n. 5 scatti
ispettore: n. 3 scatti
sovrintendente capo n: 4 scatti
11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti di cui ai commi 5 e 7, nonchè degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.
12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.
16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico vengono adottati con atto ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo.
16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove competenze spettanti.
16-quinquies. Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti autorizzate a corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti dall'Amministrazione della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.
17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle qualifiche di seguito indicate, un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:
primo dirigente: L. 700.000
dirigente superiore: L. 900.000
dirigente generale: L. 1.100.000 (1)
18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.
20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.
21. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.
22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
[22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza] (comma soppresso). (2)
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 1 giugno 1990, n. 127, convertito dalla legge 7 agosto 1990, n. 232, a decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, comma 17 e successivi del presente, è soppressa.
Comma soppresso dall'art. 2, comma 4, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo). - 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.
4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato".
2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Promozione ad assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente".
3. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Corso di aggiornamento). - 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.
2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.
5. La tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:
"Ruolo degli agenti e assistenti:
agente - agente scelto - assistente - assistente capo: 67.281".
6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:
"Art. 11 (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico".
8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonchè l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569.
9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:
"Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:
operatore tecnico - operatore tecnico scelto - collaboratore tecnico - collaboratore tecnico capo: 6.600".
10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.
11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.
12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.
13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.
14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.
15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.
17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.
18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.
18-bis. Al personale della Guardia di finanza competono le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, secondo misure e modalità che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dette indennità sono cumulabili, nella misura massima del 50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo 10 della medesima legge, con l'indennità mensile pensionabile di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121.
18-ter. Ai fini dell'attribuzione delle indennità di cui al comma 18-bis i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati ed i finanzieri sono equiparati al sergente maggiore con meno di quattordici anni di servizio, di cui alla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
18-quater. Le indennità di cui al comma 18-bis sono estese, con le stesse misure e modalità fissate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal medesimo comma, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti di custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco.
18-quinquies. La legge 27 luglio 1967, n. 631, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis.
18-sexies. A decorrere dal 10 luglio 1987 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19, 20, 21 e 22.
19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.
20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.
21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:
GRADO
UFFICIALE SUPERIORE
Indennità di imbarco: 5.000
Indennità di navigazione: 5.700
GRADO
CAPITANO
Indennità di imbarco: 4.500
Indennità di navigazione: 5.200
GRADO
TENENTE
Indennità di imbarco: 3.800
Indennità di navigazione: 4.500
22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.
23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1987 anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
23-bis. Nella tabella II - Equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate - allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, B, C e D.
24. [Le disposizioni dei commi 19, 20, 21, 22 e 23 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1987] (comma soppresso).
1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "trentadue".
2. All'articolo 47, primo comma, lettera b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: "ventotto" è sostituita dalla seguente: "trenta".
3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: "ventotto" è sostituita dalla seguente: "trentadue".
4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria".
5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
"Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonchè gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria".
6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili. (1)
Per la proroga di un anno del termine di cui al comma annotato si rimanda all'art. 3, comma 8, del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472 e dall'art. 6 del D.L. 1 giugno 1990, n. 127, convertito dalla legge 7 agosto 1990, n. 232)
1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza".
2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, a tutto il personale in possesso dei requisiti comunque ad esse corrispondenti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986.
3. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi, possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza".
4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la parola: "centrale" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni provincia".
5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure.
6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di settanta infermieri e dieci biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.
9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472 e abrogato dall'art. 20, comma 1, lett. f), del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461)
[1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonchè degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.]
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere del consiglio di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti tuttora in corso.
(modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147)
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.300.000(1) annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.700.000 (1) al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.
2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, è attribuito un assegno funzionale pensionabile di L. 1.700.000(1) annue lorde. Detto importo è elevato a L. 2.500.000 (1) al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate dalla Polizia di Stato e ai gradi corrispondenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in servizio permanente effettivo, provenienti da carriera e ruoli inferiori delle stesse forze di polizia, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia è attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:
19 anni 29 anni
Sottotenenti s.p.e. L. 1.500.000 L. 2.200.000
Vice commissario L. 2.100.000 L. 2.700.000
Commissario L. 2.100.000 L. 2.700.000
Commissario capo L. 2.800.000 L. 4.500.000
Vice questore aggiunto L. 3.200.000 L. 4.500.000(1)
4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.
5. L'assegno funzionale di cui ai precedenti commi ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, e dell'equo indennizzo.
Le misure dell'assegno funzionale sono state rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147.
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio o perchè deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.
2. Detto beneficio si estende al personale del ruolo dei commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e qualifiche equiparate del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
3. Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, a condizione che abbiano almeno quattro anni di anzianità nelle qualifiche dirigenziali e che cessino dal servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
5. Al personale della Polizia di Stato, nonchè a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
1. Nell'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: "assunto ai sensi del successivo articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato".
1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.
(sostituito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato [, dell'Arma dei carabinieri] (parole soppresse) (2) e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno [, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno] (parole soppresse) (2) e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonchè al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato [, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri] (parole soppresse) (2) e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza [, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri] (parole soppresse) (2) e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1986, n. 831.
Si rimanda al D.M. Interno 30 luglio 2015, n. 155.
Parole soppresse dall'art. 2268, comma 1, n. 845), del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.
1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi del personale di Polizia di Stato possono essere presiedute anche da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza.
2. Nelle commissioni esaminatrici e nelle eventuali sottocommissioni possono essere nominati anche funzionari collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del bando di concorso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai concorsi in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. Le funzioni di segretario delle commissioni incaricate di accertare il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso a tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato, possono essere svolte anche da un impiegato dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a responsabile di unità organica amministrativa od equiparata.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai concorsi già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. All'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le foreste".
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanzia al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 10 marzo 1965, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella I/1 e I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
2. Per lo stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.
(modificato e integrato dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. All'onere di lire 765,3 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto degli oneri di cui al comma 2-ter nonchè delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 362,5 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 105 miliardi; "Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno" per lire 25 miliardi; "Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna" per lire 16 miliardi; "Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza" per lire 14 miliardi; "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario" per lire 15 miliardi; "Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore" per lire 20 miliardi; "Fondo sociale per l'emigrazione" per lire 6 miliardi; "Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971" per lire 20 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto" per lire 16 miliardi; "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse" per lire 9 miliardi; "Formazione dei medici specialisti" per lire 40 miliardi; "Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri" per lire 5 miliardi; "Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza" per lire 1,5 miliardi, nonchè, quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze. Al restante onere di lire 12,8 miliardi si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni, e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581, per lire 3 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500 milioni, 4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa; 3008 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi.
2. All'onere di lire 663,40 miliardi per il 1988 e di lire 663,45 miliardi per il 1989, derivante dall'applicazione del presente decreto al netto degli oneri di cui al comma 2-ter, nonchè delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: "Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 105 miliardi; "Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno" per lire 25 miliardi; "Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna" per lire 20 miliardi; "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 90,1 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace" per lire 3,9 miliardi; "Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri" per lire 6 miliardi; "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo" per lire 12 miliardi; "Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettante alle Forze di polizia" per lire 3,5 miliardi. Al restante onere di lire 27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95 miliardi per il 1989 si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lire 2,2 miliardi annui; 4045 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 800 milioni per il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi annui, 2581, per lire 3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni annui, 2632, per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire 2,5 miliardi annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero dell'interno; 3008 per lire 4 miliardi annui e 3115 per lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle finanze; 4599, per lire 3,5 miliardi annui, 4503, per lire l,5 miliardi annui, 4601, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2-bis. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei capitoli richiamati dai commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, non può essere incrementata in misura superiore al tasso di inflazione programmato, in sede di relazione previsionale e programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura.
2-ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 7, e dell'articolo 11-bis del presente decreto, valutato in lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi. Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza del predetto capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura potrà essere incrementata in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472)
1. Con decorrenza 1° gennaio 1988, nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonchè di quello destinatario della norma di cui all'articolo 2 della legge 17 aprile 1984, n. 79, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni straordinarie autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e da altre speciali disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello precedentemente consentito.
3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 63, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 dicembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
FANFANI, Ministro dell'interno
COLOMBO, Ministro del bilancio
e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
SANTUZ, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1987
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 29