
DECRETO LEGGE 7 settembre 1987, n. 371
G.U.R.I. 10 agosto 1987, n. 211
Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionabilità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi volto a garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale. (1)
Vedasi il D.M. del 18 marzo 1988.
(modificato e integrato dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad una migliore fruizione pubblica del patrimonio culturale ed è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 400 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.
1-bis. Il programma, nei quindici giorni successivi, è trasmesso alla competente commissione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i beni culturali e ambientali adotta il programma con proprio decreto.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.
3. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.
4. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, devono essere corredate dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.
(modificato dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali richiede il parere dei competenti comitati di settore.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509 (1). L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 (2), e successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli interventi sui beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219 si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.
Il D.P.R. del 17 maggio 1978, n. 509, ha approvato il regolamento riguardante le spese da farsi in economia per i servizi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali ed ambientali.
L'art. 56 del R.D. del 18 novembre 1993, n. 2240 reca disposizioni relative all'apertura di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento di alcune spese.
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. Per le attività e le iniziative connesse alla celebrazioni del XXX anniversario della costituzione del Festival dei Due Mondi, il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa con iniziative proprie e con contributi al comune di Spoleto per quelle promosse dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la costituzione della fondazione "Festival dei Due Mondi". È autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500 milioni.
2. Per le attività e le iniziative connesse alle celebrazioni di anniversari di eventi culturali per le quali, alla data del 30 ottobre 1987, risulti istituito con decreto del Presidente della Repubblica apposito comitato nazionale, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali ripartisce, con proprio decreto, la somma di cui al comma 2 tra le diverse manifestazioni celebrative. I contributi destinati a ciascuna manifestazione sono assegnati ai rispettivi comitati nazionali.
4. Per il sostegno di attività ed iniziative di particolare prestigio culturale promosse, nell'anno 1987, da amministratori comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni con il patrocinio del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle regioni, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assegna tali contributi agli enti promotori.
5. Le attività e le iniziative di cui ai precedenti commi riguardano il restauro di beni culturali pubblici e privati e la realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e scientifiche, a carattere anche internazionale.
6. In occasione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del Teatro San Carlo di Napoli, è autorizzata, nel 1987, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare al "Centro di documentazione e cultura musicale e teatrale" del Teatro San Carlo. Il predetto contributo è assegnato all'Ente lirico Teatro San Carlo.
7. All'onere di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del comma 6, nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per il duecentocinquantesimo anniversario del Teatro San Carlo di Napoli".
(aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. Per gli interventi volti al consolidamento e al restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico caratterizzato dal "barocco leccese", è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 10.000 milioni. Il Ministro per i beni culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il comune, la provincia e l'Università di Lecce, un programma di interventi in cui convergano anche gli altri finanziamenti. Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il predetto accordo non sia intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il programma degli interventi statali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per interventi volti alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco siciliano", sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, è concesso alla regione Sicilia, nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000 milioni.
3. All'onere di lire 20.000 milioni derivante, per l'anno 1987, dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Conservazione e recupero del patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud orientale caratterizzati dal "barocco coloniale" (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e dei centri caratterizzati dal "barocco leccese"".
(aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. È concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei".
(sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 449)
1. All'onere di lire 620 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 550 miliardi, parte dell'accantonamento "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41" e, quanto a lire 70 miliardi, l'accantonamento "Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico".
2. All'onere derivante dell'applicazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo delle attività culturali" e "Rifinanziamento della legge n. 123 del 1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.