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N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

DECRETO LEGGE 31 agosto 1987, n. 361

G.U.R.I. 1° settembre 1987, n. 203

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441)

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22)

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441)

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonchè per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche già fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorità. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.

3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorità ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalità del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'articolo 3, comma 1.

2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che è effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'articolo 3-bis.

4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorità.

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441)

1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 1

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

 [1. I progetti per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti di trattamento e di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e nocivi esistenti alla data del 31 dicembre 1986, di cui non siano titolari i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 1, devono essere presentati alle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonchè dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale degli impianti.

2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte e delle loro compatibilità ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonchè l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), b) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 1° marzo 1988 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera a), del predetto decreto n. 915 del 1982, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono la raccolta differenziata e le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. Le regioni debbono, in particolare, determinare le modalità di selezione, preliminare all'incenerimento, al compostaggio e al riciclaggio, dei rifiuti solidi urbani, con specifico riferimento alle materie plastiche cloro-derivate. I comuni istituiscono obbligatoriamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, come definito dalla delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera b), del medesimo decreto, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere a), b), c) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per opportune modifiche ed integrazioni dei piani medesimi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22  e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Fatti salvi i progetti già approvati o per i quali l'istruttoria sia stata positivamente conclusa, la regione provvede all'istruttoria dei progetti dei nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali nonchè tossici e nocivi, mediante apposite conferenze cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti nonchè i rappresentanti degli enti locali interessati. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. Sulla base delle risultanze della conferenza, la giunta regionale approva il progetto entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti.

2. L'approvazione, ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

3. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 312 del 1985.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1 non provvedano, nei termini previsti dal presente decreto, al potenziamento e all'adeguamento degli impianti di cui all'articolo 1-bis alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione può intervenire in via sostitutiva anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui al medesimo articolo 1.

2. Qualora gli enti individuati dai piani regionali di cui all'articolo 1-ter, quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non provvedano alla loro realizzazione nei termini stabiliti dalla regione, questa si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere, anche avvalendosi dei finanziamenti, ove disponibili, di cui all'articolo 1.

3. In caso di inadempienza della regione, il Ministro dell'ambiente può provvedere, in via sostitutiva, nominando un commissario ad acta che, ove occorra, si avvale anche dei finanziamenti di cui all'articolo 1.

4. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri comunque derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che debbono utilizzarli.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approvano piani per la bonifica di aree inquinate, che entro i successivi trenta giorni, sono trasmessi al Ministro dell'ambiente il quale provvede alla ripartizione tra le regioni delle disponibilità di cui al comma 5.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento, a partire dal 30 settembre 1988, sullo stato di avanzamento dei piani di bonifica.

5. All'onere derivante dagli interventi di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Il Ministro dell'ambiente predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi. A tal fine, le regioni e gli enti locali sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni in loro possesso su richiesta del Ministro dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 3 miliardi di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441 successivamente abrogato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. A partire dal 1° gennaio 1989 i sacchetti e le buste utilizzati per l'asporto di merci e gli imballaggi e i contenitori per liquidi alimentari devono consentire uno smaltimento senza comportare gravi problemi di inquinamento nè pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica; devono, inoltre, favorire una rapida biodegradabilità o un agevole recupero con possibilità di riciclaggio.

2. A partire dal 1° gennaio 1989 su tali contenitori dovrà essere indicato un marchio che consenta di identificare il materiale impiegato per la fabbricazione ed un invito a non abbandonare il contenitore nell'ambiente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le norme attuative e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2. Sono di conseguenza così modificati i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre 1984.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "nonchè gli eventuali oneri finanziari del capitale investito".]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 8

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1-quater, qualora l'impianto sia stato finanziato ai sensi del presente decreto.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1 che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonchè per i soggetti di cui all'articolo 2, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 9

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale.

2. A partire dalla data di effettiva operatività dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attività di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazione di cui al citato articolo 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 11

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi è disciplinato con apposito regolamento da adottarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti e sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le spese relative al trasporto ferroviario dei rifiuti di cui al comma 1 sono in ogni caso a carico dei produttori dei rifiuti stessi.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 12

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti solidi urbani, speciali nonchè tossici e nocivi sono disciplinate con apposito regolamento da adottarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative comunitarie in materia e con la garanzia del rispetto delle norme legislative dei Paesi riceventi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della marina mercantile, sentita la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le spedizioni verso l'Italia dei rifiuti di cui al comma 1 sono consentite solo se accompagnate da specifiche autorizzazioni della regione o della provincia autonoma di destinazione finale. A tal fine, il soggetto interessato deve avanzare apposita domanda, con almeno venti giorni di anticipo, per ogni operazione di trasporto. Copia della domanda deve essere contestualmente inoltrata al Ministero dell'ambiente e, per l'importazione o l'esportazione di rifiuti da effettuarsi via mare, anche al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità.

2-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le spedizioni dei rifiuti dall'Italia possono aver luogo solo previa comunicazione, per iscritto, agli uffici competenti della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono depositati i rifiuti oggetto della spedizione e al Ministro dell'ambiente. Se la regione o il Ministro dell'ambiente non muovono obiezioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la spedizione può essere effettuata.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 13

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma quarto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 14

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441 e abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)

[1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria le agevolazioni previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le modalità, i tempi e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni predette sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità.]

[2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.] (comma abrogato) (1)

[3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30% delle spese di investimento.] (comma abrogato) (1)

[4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, predispone entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.] (comma abrogato) (1)

[5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti urbani pericolosi fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente sulla base di programmi regionali, concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.] (comma abrogato) (1)

[6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".] (comma abrogato) (1)

[7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".] (comma abrogato) (1)

[8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1988 e in lire 50 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali".] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22.

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 15

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152

[1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Comitato è articolato per sezioni in relazione ai distinti compiti previsti dal presente decreto.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 16

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)  

[1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi dei decreti-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 28 febbraio 1987, n. 54, 2 maggio 1987, n. 168, e 30 giugno 1987, n. 258, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 17

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152

[1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonchè allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica delle aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento "Giacimenti ambientali", e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale".]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 17

(aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, sostituito dall'art. 9-undecies, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)  

[1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate di cui all'articolo 5.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 18

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)  

[1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.]

N.d.R. Per effetto dell'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, il presente decreto-legge è stato ABROGATO ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, e 14, comma 1. Abrogazione confermata, ad eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies , dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 19

(abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. d), del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264, comma 1, lett. d), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152)  

[1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.]

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del

Consiglio dei Ministri

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

FANFANI, Ministro dell'interno

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro del bilancio

e della programmazione economica

MANNINO, Ministro dei traporti

BATTAGLIA, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

DONAT CATTIN, Ministro della sanità

GASPARI, Ministro per il coordinamento

della protezione civile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1987

Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 11