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DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359

G.U.R.I. 1 settembre 1987, n. 203

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440)

TESTO COORDINATO (D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 e con annotazioni alla data 15 luglio 2019)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 agosto 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1

Bilancio

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

[1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.] (comma abrogato) (1)

2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane.

3. All'art. 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".

3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988.

(1)

Comma abrogato dall'art. 123, comma 1, lett. l), del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 1

Esercizio provvisorio del bilancio

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440 e abrogato dall'art. 123, comma 1, lett. l), del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77)

[1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunità montane non può essere superiore a 4 mesi.]

Art. 2

Trasferimenti delle regioni

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

1-bis. Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987.

Art. 3

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo art. 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b ), del decreto-legge 28 e agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonchè per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1987. Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987.

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art. 4

Fondo ordinario per la finanza locale

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso art. 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'art. 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

4. Per l'anno 1987, le modalità delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5

Fondo perequativo per la finanza locale

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 640 miliardi per il 1988 di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dall'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), numeri 1) e 2);

c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. L'importo di lire 840 miliardi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'art. 3, comma 3, è attribuito:

a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1) del presente articolo.

Art. 6

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. A valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;

c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'art. 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4-bis. All'art. 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: "è posto a carico del bilancio dello Stato" fino a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988 le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'art. 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 6

Interpretazione autentica

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualità dovute dal comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a titolo di rimborso delle somme anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

Art. 7

Fondo ordinario per le comunità montane

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987. Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi dell'art. 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni. Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province.

5. All'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni".

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

Art. 8

Investimenti delle comunità montane

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonchè per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

Art. 9

Disposizioni sui mutui agli enti locali (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440, modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e abrogato dall'art. 123, comma 1, lett. l), del D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77)

[1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

"3. L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi".

6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purché, per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purchè l'acquisto sia contestuale alla costruzione o ristrutturazione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre esclusivamente in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 13 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti sugli esercizi 1987, 1988 e 1989 sono esclusivamente quelli relativi a domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, nell'ambito dei piani di fattibilità e dei progetti già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto.]

(1)

Per la determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni a tasso variabile effettuate dagli enti locali, si rimanda ai seguenti DD.MM. Economia e Finanze:

- 15 luglio 2019, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019;

- 15 gennaio 2019, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019;

- 12 settembre 2018, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2018;

- 16 gennaio 2018, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018;

- 4 ottobre 2017, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017;

- 31 gennaio 2017, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017;

- 19 luglio 2016, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2016;

- 27 gennaio 2016, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016;

- 20 luglio 2015, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2015;

- 21 aprile 2015, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2015;

- 5 dicembre 2014, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014;

- 10 aprile 2014, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2014;

- 30 luglio 2013, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2013;

- 21 marzo 2013, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013;

- 4 luglio 2012, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012;

- 20 gennaio 2012, per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2012;

- 30 giugno 2011, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011;

- 24 gennaio 2011, per il periodo 1º gennaio - 30 giugno 2011;

- 9 luglio 2010, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2010;

- 18 gennaio 2010, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2010;

- 17 luglio 2009, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2009;

- 12 febbraio 2009, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009.

Art. 10

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per ciascuno degli anni 1987 e 1988 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi annui, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul proprio territorio.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167. Per l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purchè questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere c ) e d), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'art. 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni" sono aggiunte le seguenti: ", ai loro consorzi ed aziende".

11. L'ammontare degli interessi, dovuti al Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi".

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'art. 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

13-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, anche ai consorzi di comuni e di province.

Art. 10

Indebitamento delle aziende locali

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. I mutui contratti dalle aziende speciali degli enti locali devono essere garantiti con delegazioni di pagamento sulle proprie entrate effettive accertate in base al conto aziendale dell'esercizio precedente, reso dalla commissione amministratrice e deliberato dal consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai sensi dell'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento è effettuato secondo le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 537, con esclusione della sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.

2. Nessun mutuo può essere direttamente contratto dalle aziende se l'importo degli interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento, gravante sul bilancio dell'azienda, sommato all'ammontare degli interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento delle entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo può, comunque, essere contratto se dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle aziende non può superare complessivamente il limite dei tre dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.

5. Ai fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa l'azienda è tenuta, nel caso in cui il servizio di tesoreria o di cassa sia espletato da più istituti di credito, a comunicare all'istituto interessato l'ammontare dell'anticipazione al momento disponibile sulla base di quanto disposto al comma 4. é fatto comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione in mancanza della predetta comunicazione.

6. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, alle società per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi.

Art. 11

Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorchè provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'art. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 11

Interpretazione autentica

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Alle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'art. 16-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, continuano ad applicarsi le norme stabilite dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 12

Servizi pubblici a domanda individuale

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440, modificato dall'art. 9, comma 7, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144)

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987 ed al 36 per cento per l'anno 1988. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, nonchè per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384, la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1989 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota. (1)

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito al pari della inumazione in campo comune indicata all'art. 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il costo per le cremazioni di salme di persone non indicate all'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 1975, eseguite per conto di comuni sprovvisti di apposita area, è rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita la residenza all'ente gestore dell'impianto secondo una tariffa stabilita entro il 31 dicembre 1987 con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL. (2)

(1)

Ai sensi dall'art. 9, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il termine del 31 marzo 1989, previsto per la trasmissione di certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui comma annotato, è prorogato al 30 aprile 1989.

(2)

Ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il comma annotato "si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonchè del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. a), del citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990".

TITOLO II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 13

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Per gli anni 1987 e 1988 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 14

Diritto speciale per la benzina, per il comune di Livigno

1. La misura di lire 150 al litro per la benzina a favore del comune di Livigno, stabilita dall'art. 3, lettera a), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a lire 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'art. 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

"I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci".

Art. 15

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quelli di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'art. 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto art. 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987, devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 30 settembre 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 30 settembre 1987.

Le deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già vigenti per lo stesso anno 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato art. 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 30 settembre 1987. La deliberazione comunicata entro il 31 maggio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quella comunicata entro il 31 luglio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quella comunicata successivamente ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987.

3-bis. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5.

Art. 16

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'art. 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8-bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

8-ter. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-bis e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-ter sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-bis. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota. (1)

8-sexies. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

(1)

Ai sensi dall'art. 9, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il termine del 31 marzo 1989, previsto per la trasmissione di certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui comma annotato, è prorogato al 30 aprile 1989.

Art. 16

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. A decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'art. 273 del citato testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutività dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione.

Art. 17

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il comma 4-quater dell'art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato;

b) l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni

Fino a 1 mese

Fino a 3 mesi

Fino a 6 mesi

Fino a 1 anno

Classe I

L. 3.500

L. 8.600

L. 12.200

L. 18.300

Classe II

L. 3.100

L. 7.400

L. 11.600

L. 17.100

Classe III

L. 2.500

L. 6.100

L. 11.000

L. 15.900

Classe IV

L. 2.200

L. 4.800

L. 8.600

L. 13.500

Classe V

L. 1.900

L. 4.500

L. 8.000

L. 12.200

Classe VI

L. 1.700

L. 4.100

L. 6.100

L. 9.800

Classe VII

L. 1.500

L. 3.700

L. 5.500

L. 8.600";

c) il primo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 X 100 o frazione:

Comuni

Tariffa giorni 5

Tariffa per ogni giorno successivo

Classe I

L. 750

L. 80

Classe II

L. 700

L. 75

Classe III

L. 650

L. 70

Classe IV

L. 600

L. 65

Classe V

L. 600

L. 60

Classe VI

L. 600

L. 55

Classe VII

L. 600

L. 50".

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'art. 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'art. 30 dello stesso decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.

[3. Per gli anni successivi al 1987 le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono determinate dal comune nei nuovi limiti ivi previsti, secondo i criteri contenuti negli articoli 3 e 4 del detto decreto presidenziale n. 639 del 1972. In mancanza si intendono prorogate di anno in anno le tariffe risultanti dal rapporto di cui al comma 2.] (comma soppresso) (1)

4. Il comma 4-bis dell'art. 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

"4-bis. L'ultimo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"".

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460. (2)

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.

6-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b ) dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

6-ter. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento è del 20 per cento se è stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facoltà di cui alla lettera b ) dell'art. 25 del decreto-legge citato al comma 6-bis.

6-quater. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si applicano nella misura massima.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 232 del 6-10 giugno 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui demanda alla commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del R.D.L. 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle misure di cui allo stesso art. 18.

Art. 19

Tariffe degli acquedotti

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota. (1)

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

(1)

Ai sensi dall'art. 9, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il termine del 31 marzo 1989, previsto per la trasmissione di certificati di copertura del costo dei servizi a domanda individuale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio di acquedotto, di cui comma annotato, è prorogato al 30 aprile 1989.

Art. 19

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

Art. 19

Diritti di segreteria

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'art. 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così modificati:

a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;

b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;

c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;

d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;

e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;

f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;

g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento".

Art. 20

Diritto di macellazione dei bovini

1. Sono abrogati l'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovini.

2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 21

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

(modificato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 22

Contributi e prestazioni previdenziali

(modificato e integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonchè all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo [direttamente] (parola soppressa) (1) all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo. [, gli importi dei versamenti effettuati, nonchè copia delle distinte relative all'anno precedente] (parole soppresse) (2).

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonchè le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1° luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Art. 23

Contributi previdenziali a carico dello Stato

(integrato dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria. (1)

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)

La Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato:

- con sentenza n. 1060 del 24 novembre - 6 dicembre 1988, nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi.

- con sentenza n. 85 del 7 - 15 marzo 1994, nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a rivalutazione monetaria.

Art. 24

Commissione di ricerca per la finanza locale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 6, trentatreesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

Art. 24

Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di tesoreria unica

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. Dopo l'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1, delle somme affluite nelle contabilità speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto casserie o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonchè al medesimo ente od organismo debitore.

2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'art. 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilità ed è tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilità speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.

3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'art. 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilità speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilità speciale con annotazione del relativo vincolo.

4. Restano ferme le cause di impignorabilità, insequestrabilità ed incedibilità previste dalla normativa vigente, nonchè i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge".

Art. 25

Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'art. 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

"La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonchè le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà effettuata l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, concernente le dotazioni numeriche dei livelli funzionali della Cassa depositi e prestiti e le rispettive equipollenze con l'ordinamento statale, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione nonchè delle delibere consiliari già adottate in merito.

Art. 26

Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

Art. 27

Contributi associativi

1. Il primo periodo del primo comma dell'art. 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'art. 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è così sostituito:

"I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali".

Art. 28

Competenze della Corte dei conti - Sezione enti locali

1. Al quarto comma dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite è superiore alla media" sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo".

Art. 29

Copertura finanziaria

(sostituito dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province;

g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29

Ulteriore disposizione finanziaria

(introdotto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440 e modificato dall'art. 25, comma 1, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12)

1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi è ripartita secondo le disposizioni dell'art. 5, comma 5, del presente decreto, del presente decreto.

Art. 30

Sanatoria

(soppresso dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 440)

[1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256.]

Art. 31

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1987

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

FANFANI, Ministro dell'interno

COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

GAVA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1987

Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 9