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LEGGE 24 aprile 1989, n. 144

G.U.R.I. 26 aprile 1989, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA. Ministro dell'interno

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1989, N. 66

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole:

"A decorrere dall'anno 1989" sono inserite le seguenti: "e sino all'approvazione della legge organica regolatrice dell'autonomia impositiva degli enti locali";

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. L'imposta è determinata in base all'attività esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali comunque utilizzati per l'esercizio delle attività indicate nel comma 1, nonchè quella delle aree attrezzate per lo svolgimento di dette attività, con esclusione:

a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi, altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attività aeroportuali, portuali e autoportuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione o di autorizzazione comunale;

d) per le imprese di gestione immobiliare, della superficie dei locali e delle aree destinati alla locazione, anche finanziaria.

4-bis. Non sono compresi nella esclusione di cui al precedente comma 4, i pubblici servizi, i posti di ristoro, le rivendite di generi diversi ed in generale tutte le attività commerciali di distribuzione di carburante e di servizio per le auto e per le persone lungo le autostrade, negli aeroporti, nei porti, negli autoporti, negli edifici ferroviari e in tutti gli altri edifici nei quali si svolgono le attività escluse a norma del precedente comma 4.

4-ter. La superficie delle aree attrezzate, se scoperta, è computata in ragione del 10 per cento";

i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Se lo stesso soggetto passivo esercita l'attività in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta è dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati i detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune; se detti insediamenti sono ubicati, in tutto od in parte, nelle zone speciali di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la misura d'imposta ivi vigente. Se in detti insediamenti ovvero nell'unico locale o sull'unica area attrezzata sono esercitate, dallo stesso soggetto passivo, più attività, diverse da quelle accessorie od occasionali, l'imposta è dovuta con riferimento all'attività alla quale è destinata prevalentemente la superficie utilizzata ovvero, in caso di uso promiscuo, all'attività compresa nel settore a più elevata tassazione. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, si assume la prima classe di superficie e, se dette attività sono diverse, l'attività compresa nel settore a più elevata tassazione.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attività di cui al comma 1, in relazione alle attività e alle superfici alla stessa data. L'esercizio dell'attività è presunto per il contribuente, cui è stato attribuito il numero di partita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il quale non presenta la dichiarazione di cessazione dell'attività prevista per detta imposta.

7. L'imposta è dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove è esercitata l'attività. Per le attività esercitate senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero in forma ambulante senza utilizzazione di depositi o magazzini, l'imposta è dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente comma, si assume la situazione esistente al 1° gennaio di ciascun anno";

il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso decreto sono disciplinati i conseguenti effetti sulle misure d'imposta da applicare nei comuni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2 e all'articolo 6, comma 1".

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre";

al comma 5, le parole: "entro il 30 settembre", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre".

All'articolo 3: al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se successivamente non intervengono variazioni, può essere effettuato soltanto il versamento dell'imposta utilizzando l'apposito modulo; in tal caso, la redazione di detto modulo vale anche come denuncia ad ogni effetto";

al comma 3, le parole: "è approvato il modello per il versamento" sono sostituite dalle seguenti: "sono approvati i modelli per i versamenti".

All'articolo 4:

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici.

5-bis. Per l'esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, gli elementi di identificazione dei soggetti tenuti alla denuncia ed al versamento dell'imposta, nonchè le attività esercitate nelle singole sedi. Tali comunicazioni, che debbono essere trasmesse anche all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), riguardano per il 1989 tutti i soggetti d'imposta, mentre per gli anni successivi sono limitate ai soggetti che hanno iniziato, variato o cessato l'attività. Le comunicazioni verranno effettuate entro il mese di aprile di ciascun anno per i soggetti che risultino in attività dal 1° gennaio; per il 1989 tali comunicazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre.

5-ter. Per il completamento dei dati che l'Amministrazione finanziaria deve fornire a ciascun comune, la camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura debbono comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni relative alle ditte iscritte nei propri registri, anche se relative a singole unità locali. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° luglio 1989 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare mensilmente all'anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali'';

b) all'articolo 7, quarto comma, dopo le parole "di cui ai commi precedenti'', sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelle effettuate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,'';

c) all'articolo 16, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura devono comunicare all'anagrafe tributaria entro il 31 ottobre 1989 i dati e le notizie contenuti nelle domande di cui alla lettera f) dell'articolo 6, anche se relative a singole unità locali, presentate anteriormente al 1° luglio 1989 e che tale data comportino ancora l'iscrizione nei registri delle ditte e negli albi degli artigiani. Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 30 maggio 1989''";

al comma 9, primo periodo, la parola: "amministrativa" è soppressa.

All'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrio nella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributi erariali ordinari spettanti agli enti locali sono ridotti per un importo complessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo detto importo al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito e alle caratteristiche della base imponibile dell'imposta istituita con l'articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Per l'anno 1989 la riduzione è operata con l'aliquota del 2,3 per cento dei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il relativo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b)".

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Controllo delle dichiarazioni dei redditi immobiliari). 1. Per gli incroci automatici tra i dati del catasto e quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, allo scopo di accertare eventuali evasioni di redditi immobiliari, l'anagrafe tributaria - centro informativo del catasto - e gli uffici tecnici erariali sono autorizzati dal Ministro delle finanze a richiedere il codice fiscale ai contribuenti intestatari di fabbricati o di terreni".

All'articolo 8:

al comma 2, nel capoverso, sono soppresse le parole: "quale risulta dal bilancio di previsione in corso";

i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, provvedendo con la medesima delibera ad apportare le modifiche riguardanti il regolamento.

5. Con effetto dal 1° gennaio 1989, dopo il quarto comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Per l'abitazione colonica la tassa è dovuta anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa. La tassa è comunque dovuta, nel limite del 30 per cento della tariffa, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dell'area di raccolta''".

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-bis. Con deliberazione da adottare dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono disporre che i contribuenti i quali, entro il 20 settembre 1989, presentano, per l'anno in corso e per quelli antecedenti per i quali non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione di accertamento, la denuncia agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ovvero integrano la denuncia precedentemente presentata agli stessi effetti non incorrano nelle sanzioni per omessa denuncia ovvero in quelle per infedele denuncia limitatamente alla base imponibile integrata. Restano salvi gli accertamenti già divenuti definitivi alla data di adozione della detta deliberazione e non si fa luogo al rimborso delle sanzioni già versate alla data stessa.

6-ter. Le disposizioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, non si applicano ai rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni".

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: "al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento";

al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I suddetti enti devono adottare entro il 30 giugno 1989 appositi regolamenti per il servizio degli acquedotti che prevedano distinzioni tra le categorie di utenza. Per le attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50 per cento della tariffa ordinaria determinata per le abitazioni civili";

al comma 4, le parole: "Per l'anno 1989 i coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nel 1989"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio".

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Ministro dell'interno è tenuto a trasmettere tutti i dati risultanti dalle certificazioni effettuate dagli enti locali, accompagnati da una relazione, al Parlamento, alle regioni, all'ANCI, all'UPI e all'UNCEM. Il Ministro della sanità, in analogia a quanto sopra, è tenuto a trasmettere tutti i dati delle unità sanitarie locali alle regioni e all'ANCI";

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti, in sede di prima applicazione della nuova normativa, il raffronto tra le percentuali di copertura dei costi va effettuato rideterminando per l'esercizio 1988 i costi medesimi secondo le modalità indicate nel capoverso del comma 2, del precedente articolo 8".

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (Coefficienti per l'ammortamento di impianti e attrezzature). 1. Ai comuni che abbiano istituito, a seguito di investimenti effettuati nel triennio 1986-1988, nuovi servizi a domanda individuale e che in conseguenza delle disposizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 9 debbono aumentare le tariffe in misura media superiore al 10 per cento in più di quelle del 1988 è consentito ridurre i coefficienti per l'ammortamento degli impianti e delle attrezzature di detti servizi del 60 per cento".

All'articolo 10, al comma 2, dopo le parole: "per il fabbisogno finanziario" sono inserite le seguenti: "degli enti provinciali per il turismo,".

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

"Art. 10-bis. - (Assunzioni di personale da parte degli enti locali). 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti di cui al comma 3 possono procedere alle assunzioni di personale consentite dalla predetta norma qualora, entro i termini previsti dai bandi relativi alla mobilità, non pervenga loro domanda per la copertura dei posti vacanti segnalati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325''.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli enti locali e loro consorzi e le unità sanitarie locali, per le assunzioni che non superino i sessanta giorni, non ripetibili nel corso dell'anno, possono ricorrere, nei limiti della spesa media annuale sostenuta nell'ultimo triennio allo stesso titolo, mediante ricorso alle liste di collocamento, sulla base delle graduatorie esistenti presso le competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego, a lavoratori residenti nei comuni della circoscrizione medesima''.

Art. 10-ter. - (Tariffa della tassa di occupazione del sottosuolo stradale). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, la tariffa massima a metro lineare di cui all'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è stabilita come segue:

a) condutture, cavi ed impianti in genere: di diametro inferiore a cm. 20, L. 150; di diametro di cm. 20 e oltre, L. 300;

b) condutture di acqua potabile: di diametro inferiore a cm. 20, L. 50; di diametro di cm. 20 e oltre, L. 100;

2. Per l'anno 1989 le tariffe di cui al comma 1 possono essere rideliberate entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".

All'articolo 11, al comma 1, le parole: "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile".

All'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Entro il limite di importo complessivo stabilito dalla lettera e) del precedente comma 1, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma è assunto a carico del bilancio dello Stato. Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento a favore del fondo perequativo per i comuni di cui al comma 1, lettera b), secondo periodo. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma, possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 in conformità al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, resta ferma la facoltà di impegnare le stesse entro il secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza".

All'articolo 18, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il contributo perequativo previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è distribuito, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, nel seguente modo:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per assicurare nel 1989 contributi ordinari e perequativi nella stessa misura complessiva di quella assegnata nel 1988;

b) per la restante parte a tutti i comuni, per il 75 per cento con i criteri indicati alla lettera b) del comma 1 e per il 25 per cento con i criteri indicati alla lettera c) dello stesso comma 1".

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Ulteriore proroga di termini per adempimenti tributari). 1. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e prorogato al 30 giugno 1989 dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la prestazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

2. L'obbligo di rivalsa per la regolarizzazione dell'applicazione dell'IVA su operazioni intervenute nei periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1989 è esercitabile soltanto nei confronti delle imprese".

All'articolo 23, al comma 3, dopo le parole: "e divenuta" sono inserite le seguenti: "o dichiarata".