Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1987, n. 25

G.U.R.S. 30 maggio 1987, n. 22

Interventi creditizi e contributi di sostegno ad attività produttive.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/1991 e con annotazioni alla data 15 maggio 1991)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'art. 32 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è così sostituito:

"L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi sulla spesa occorrente per il ripristino di attività produttive danneggiate per effetto delle eruzioni del vulcano Etna nel 1983.

Il contributo in conto capitale è pari al 50 per cento delle somme occorrenti mentre il contributo in conto interessi è concesso per il restante 50 per cento.

L'ammontare complessivo di ciascuna operazione ammessa a contributo non può superare i 1.000 milioni di lire.

L'operazione di mutuo ammessa a contributo è assistita da garanzia sussidiaria della Regione.

Il contributo nel pagamento degli interessi è fissato in misura pari alla differenza tra il 4 per cento a carico dei mutuatari ed il tasso di riferimento vigente al momento dell'erogazione, secondo le determinazioni del Ministero del tesoro relative al settore economico dell'attività svolta dai soggetti danneggiati. La garanzia sussidiaria è fissata in misura pari all'eventuale perdita subita dall'istituto di credito finanziatore per l'insolvenza totale o parziale del beneficiario.

I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche nei confronti dei soggetti che abbiano già provveduto al ripristino delle attività danneggiate.

La valutazione della spesa occorrente sarà, in ogni caso, riferita ai prezzi correnti.

Per la concessione del contributo in conto interessi sui mutui e per gli interventi di garanzia previsti nei precedenti commi, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1987, rispettivamente, il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni e la spesa di lire 30 milioni.

Per la concessione del contributo in conto capitale predetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di lire 3.200 milioni".

Art. 2

1. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 83, va interpretato nel senso che la mancata catastazione dei fabbricati distrutti dalla lava, delle relative pertinenze e degli altri manufatti non può costituire in nessun caso motivo di esclusione dall'indennizzo di cui all'articolo medesimo.

Art. 3

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare senza interessi la somma di lire 100 milioni, nell'anno 1987, a favore della S.r.l. "Termoblok" di Palermo, a valere sul contributo previsto dall'art. 48 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, per sostenere le spese necessarie a svolgere l'attività preliminare alle procedure previste dall'art. 48 predetto.

Art. 4

(modificato dall'art. 25 della L.R. 34/88 e dall'art. 19, comma 3, della L.R. 23/91 )

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere alle imprese indicate all'art. 15 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, anticipazioni, non gravate da interesse, sui crediti vantati al 13 aprile 1982 dalle imprese stesse nei confronti di società in gestione commissariale ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, non ancora soddisfatti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all'ammontare del capitale, risultante dagli accertamenti commissariali alla data del 13 aprile 1982, maggiorato di un interesse forfettariamente calcolato nella misura del 15 per cento annuo, nonchè di eventuali accessori, ivi compresa la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ufficiali e spese giudiziarie a partire dal 10 aprile 1980.

3. In sede di liquidazione dell'anticipazione l'ammontare complessivo della stessa è decurtato delle eventuali esposizioni debitorie nei confronti dell'IRFIS, per finanziamenti interventuti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, ed il relativo importo è versato direttamente all'IRFIS.

4. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui ai commi precedenti le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano assicurato la continuità delle prestazioni e forniture anche solo durante la gestione commissariale, che dimostrino di avere esperito le azioni giudiziarie per il recupero e che presentino la relativa istanza all'Assessorato regionale dell'industria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. E' fatto obbligo alle imprese di cui al primo comma di procedere al recupero, anche in via giudiziaria, del credito vantato e di procedere al rimborso delle anticipazioni percepite nei limiti di quanto recuperato entro trenta giorni dall'avvenuto soddisfo del credito.

6. ---------------------------- (comma abrogato) (1)

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, a carico dell'esercizio in corso, la spesa di lire 12.000 milioni. (2)

(2)

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 23/91, il termine finale al quale riferire la concessione dei benefici previsti dall'articolo annotato, è stabilito al 12 novembre 1988.

Art. 5

1. Le piccole e medie imprese industriali, che hanno presentato in termini istanza per ottenere i finanziamenti previsti dall'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, e che non sono state utilmente incluse nel piano di interventi di cui al quinto comma dello stesso art. 46, possono, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, proporre istanza di riesame, corredata da atti e documenti dai quali risultano nuovi elementi di valutazione.

2. La concessione del finanziamento interverrà a condizione che l'impresa concorra al piano di risanamento finanziario con mezzi propri, in misura non inferiore al 15 per cento.

3. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo interverrà a carico degli eventuali residui del finanziamento disposto con l'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, e, ove occorra, sulle disponibilità del fondo istituito con l'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, sino ad un massimo di lire 30.000 milioni. (1)

(1)

Vedi artt. 40, 41, 42 e 43 della L.R. 34/88.

Vedi, altresì, Decr. Ass. Industria 10/01/89: "Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34", come mod. dal Decr. Ass. 18/05/90.

Art. 6

1. Le spese autorizzate dalla presente legge, previste in lire 16.330 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

2. All'onere di lire 16.330 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1987, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 maggio 1987.

NICOLOSI