
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DECRETO 10 gennaio 1989
G.U.R.S. 18 febbraio 1989, n. 8
Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34.
L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57;
Visto l'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25;
Visti gli artt. 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34;
Visto il proprio D.A. n. 240 del 19 marzo 1986, con il quale sono state emanate direttive per l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57;
Considerato che, a norma dell'art. 43 della richiamata legge regionale n. 34/1988, occorre procedere alla emanazione di direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 della stessa legge;
Decreta:
Per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 ed all'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25, in attuazione del disposto di cui agli artt. 40 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, si applicano le direttive emanate con il D.A. n. 240 del 19 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 26 aprile 1986, con le modifiche e le integrazioni contenute negli articoli seguenti.
Possono richiedere le agevolazioni finanziarie di cui al precedente art. 1 le piccole e medie imprese di cui all'art. 1 del richiamato D.A. n. 240/1986:
a) che abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 57/1985 dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del D.A. n. 240 del 19 marzo 1986, ma non oltre la data del 31 maggio 1986;
b) che, pur non dotate di stabilimenti tecnicamente organizzati, svolgano lavori di costruzione, installazione, riparazione, manutenzione, montaggi, impiantistica e simili, purchè abbiano presentato istanza ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 57/1985 entro il termine previsto dal suddetto art. 6 del D.A. n. 240/86;
c) che, versando in stato di crisi per difficoltà economico - finanziarie, presentano per la prima volta domanda, avendo concrete prospettive di ripresa ed un organico piano di risanamento al quale intendano concorrere con mezzi propri in misura non inferiore al quindici per cento.
Tale possibilità è estesa alle imprese artigiane del settore dei materiali lapidei di pregio, ai sensi dell'art. 41, punto 2, della legge regionale n. 34/1988.
Per potere fruire dei finanziamenti previsti dall'art. 40 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, le imprese interessate dovranno presentare all'l.R.F.I.S. - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - apposita istanza, corredata della documentazione prevista, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
A tale adempimento sono tenute anche le imprese richiamate alle lettere a) e b) del precedente art. 2, le quali dovranno comunque presentare l'aggiornamento del piano di ristrutturazione e di risanamento a suo tempo prodotto contenente la previsione del concorso al piano stesso, con mezzi propri dell'impresa, in misura non inferiore al 15 per cento.
In riferimento anche a quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 34/88, per le imprese indicate alla lettera c) del precedente art. 2, l'istanza va corredata, oltre che della documentazione indicata all'art. 6 del D.A. n. 240 del 19 marzo 1986, dei seguenti atti:
a) piano di risanamento finanziario, dal quale specificatamente risulti un abbattimento del complesso delle passività onerose da dismettere non inferiore al 10%, non considerando in detto complesso le passività assistite da privilegio speciale ai sensi del D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075. La previsione suddetta sarà verificata al momento della concessione del finanziamento;
b) certificazione rilasciata dall'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, attestante il numero dei dipendenti in forza alla data di pubblicazione del presente decreto. Tale certificazione non è richiesta nel caso in cui le imprese richiedenti rientrino nel settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, ivi comprese le imprese artigiane, e semprecchè operanti in Sicilia da almeno tre anni;
c) dichiarazione dei soggetti che vantano diritti di credito, in ordine alla sussistenza di garanzie reali extraziendali e/o personali che assistono i crediti da loro vantati e per i quali l'impresa debitrice richiede l'intervento della Regione per la dismissione della relativa passività onerosa;
d) per le sole imprese rientranti nel settore dei materiali lapidei di pregio di cui all'art. 39 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e che esercitino attività di cava, la documentazione comprovante il legittimo esercizio di tale attività, anche in regime di autorizzazione provvisoria.
In nessun caso i finanziamenti possono essere concessi alle imprese che abbiano già fruito di agevolazioni ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 25 e a quelle che, salvo quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale n. 34/1988, non sono rientrate nei piani di interventi in precedenza approvati in attuazione delle surrichiamate disposizioni di legge.
Nel contesto del D.A. n. 240 del 19 marzo 1986, ai fini dell'applicazione degli artt. 40 e seguenti della legge regionale n. 34/88, sono inoltre apportate le seguenti sostituzioni e modifiche:
a) il 5° comma dell'art. 1 è soppresso;
b) al 3° e 4° alinea del 6° comma dell'art. 1 le parole "30 novembre 1985" sono sostituite con le parole "30 settembre 1988";
c) alla fine dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
"La concessione del finanziamento avverrà in ogni caso a condizione che l'impresa concorra al piano di risanamento finanziario con mezzi propri in misura non inferiore al 15 per cento";
d) all'art. 3, lettera b), le parole "non oltre il 30 novembre 1985" sono sostituite con le parole "non oltre il 30 settembre 1988";
e) l'art. 4 è così sostituito:
"L'ammontare del finanziamento previsto dall'art. 46 della legge regionale n. 57/1985 e successive non può superare l'85% del fabbisogno finanziario previsto per il piano di ristrutturazione e risanamento riferito alle destinazioni di cui al precedente art. 3"; relativamente alle spese di cui alla lettera a) del precedente art. 3 il piano finanziario di copertura dovrà tenere conto della possibilità di attingere alla contribuzione in conto capitale prevista dal T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64;
f) all'art. 5 è aggiunto il seguente comma:
"Per le imprese di cui all'art. 40, comma 1°, lettera c), della legge regionale n. 34/1988, oltre alle garanzie previste dal comma precedente, condizione indispensabile per l'ammissione alle agevolazioni è che le garanzie reali extraziendali e/o personali che assistono le passività onerose da dismettere con il finanziamento vengano mantenute in vita anche per le quote ammesse al finanziamento stesso";
g) all'art. 6, 1° comma, le parole "20 giorni" sono sostituite con le parole "60 giorni";
h) l'art. 7 è così sostituito:
"L'I.R.F.I.S., sulla scorta delle domande pervenute entro il termine fissato, debitamente corredate della prescritta documentazione, predisporrà due distinte graduatorie, delle quali una riservata esclusivamente alle imprese rientranti nel settore dei materiali lapidei di pregio e l'altra a tutte le altre imprese operanti in settori diversi. Tali graduatorie, da utilizzare ai fini della progressiva ammissione alla istruttoria tecnico-finanziaria delle richieste, saranno formulate dando la precedenza alle imprese che, sulla base della documentazione prodotta, maggiormente partecipino con mezzi propri alla copertura del piano finanziario di ristrutturazione e di risanamento e, a parità di condizioni, a quelle che assicurino il più basso rapporto tra fabbisogno complessivo e occupazione.
Le graduatorie sono approvate dal Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e trasmesse quindi all'Assessore regionale per l'industria.
L'I.R.F.I.S. darà quindi via via corso all'istruttoria tecnico-finanziaria delle singole richieste, seguendo l'ordine di priorità risultante dalle due graduatorie come sopra approvate e procedendo sino a che non risultino interamente impegnati - distintamente per il settore dei materiali lapidei di pregio e per tutti gli altri settori - gli stanziamenti disponibili a norma dell'art. 45 della legge regionale n. 34/1988, pari rispettivamente a L. 11.000 milioni e a L. 10.000 milioni.
Conclusa con esito favorevole - distintamente, come anzidetto, per le imprese rientranti nel settore dei materiali lapidei di pregio e per tutte le altre operanti in settori diversi - l'istruttoria tecnico-finanziaria dei piani di risanamento per un numero di imprese tale che l'ammontare complessivo dei finanziamenti occorrenti rientri nei limiti dei due stanziamenti disponibili come sopra indicati, sarà redatto il piano di interventi per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 40 della legge regionale n. 34/1988 comprendente, in due distinte elencazioni, le imprese ammesse ai finanziamenti a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e quelle ammesse ai finanziamenti a carico del fondo di cui all'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.
Detto piano, approvato dal Comitato amministrativo di cui all'art. 27 della legge regionale n. 96/1981, sarà trasmesso all'Assessore regionale per l'industria e diverrà esecutivo qualora, nel termine di 15 giorni dalla ricezione, da parte dell'Assessore suddetto non siano formulate osservazioni";
i) al punto II del 5° comma dell'art. 8 le parole "sul c/c della gestione del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51" sono sostituite con le seguenti: "sui conti correnti delle gestioni dei fondi di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'art. 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127".
Qualora, per rinunzia o per obiettiva impossibilità di utilizzo dei finanziamenti da parte delle imprese ammesse al piano di interventi, ovvero per l'acquisizione di nuovi specifici stanziamenti, venga accertata in prosieguo la possibilità di procedere comunque alla concessione di nuovi finanziamenti, l'I.R.F.I.S. avvierà l'istruttoria tecnico-finanziaria di altre domande di finanziamento secondo i criteri stabiliti con il precedente art. 6, lettera h) e, semprechè sussistano le condizioni per l'intervento, procederà quindi all'aggiornamento del piano con le modalità e le procedure nello stesso articolo richiamate.
Le spese legali e giudiziarie relative alle operazioni contemplate dalla legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 e dalle leggi regionali 31 dicembre 1985, n. 57 e 27 maggio 1987, n. 25 in materia di interventi finanziari per le aziende in crisi sono a carico del fondo di cui all'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e, quindi, a carico del conto economico della gestione separata presso l'I.R.F.I.S. del fondo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 10 gennaio 1989.
GRANATA