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REGOLAMENTO (CEE) N. 775/87 DEL CONSIGLIO, 16 marzo 1987

G.U.C.E. 20 marzo 1987, n. L 78

Sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari è caratterizzata da eccedenze che non permettono di conseguire un ragionevole equilibrio fra offerta e domanda e questo nonostante le misure di controllo della produzione lattiera adottate in applicazione dell'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; che è opportuno pertanto sospendere in via temporanea una parte dei quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 del citato articolo; che è necessario a tal fine prevedere un'indennità commisurata allo sforzo supplementare richiesto ai produttori; che è opportuno dare agli Stati membri la possibilità, nel corso del primo anno di applicazione di tale regime, di aumentare l'indennità fino ad un massimale stabilito in maniera uniforme per tutta la Comunità; che conviene inoltre autorizzare gli Stati membri a sospendere, fin dal primo anno di applicazione di questo regime, i quantitativi previsti per il secondo anno d'applicazione, a condizione che essi versino ai produttori un'indennità di importo pari a quello previsto per i quantitativi la cui sospensione è obbligatoria fin da tale primo anno;

Considerando che l'applicazione di una sospensione parziale e temporanea dei quantitativi di riferimento pone difficoltà particolari in Italia e in Spagna, in considerazione delle strutture di produzione prevalenti in tali paesi; che è pertanto opportuno, per conseguire gli obiettivi del regime in oggetto, autorizzare questi Stati membri a derogarvi a determinate condizioni;

Considerando che occorre rivedere la percentuale di sospensione dei quantitativi a decorrere dal secondo anno di applicazione del regime previsto dal presente regolamento, tenendo conto delle prospettive del mercato e dell'entità delle giacenze;

Considerando che l'indennità comunitaria mira a ristabilire l'equilibrio del mercato dei prodotti in questione e può pertanto essere considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85(4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.

(2)

G.U. 20 marzo 1987, n. L 78

(3)

G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.

(4)

G.U. 2 aprile 1985, n. L 95.

Art. 1

1. A decorrere dal quarto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare previsto dall'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è sospesa una quota uniforme di ciascun quantitativo di riferimento previsto dall'articolo 5 quater, paragrafo 1, di detto regolamento.

Tale quota è fissata in maniera tale da consentire che la somma dei quantitativi sospesi sia pari al 4%, nel quarto periodo, e al 5,5%, nel quinto periodo, del quantitativo globale garantito di ciascuno Stato membro, stabilito dall'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 per il terzo periodo di dodici mesi.

Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a sospendere fin dal quarto periodo i quantitativi previsti per il quinto periodo.

In caso di applicazione della formula B, oppure dell'articolo 12, lettera c), secondo comma, del regolamento (CEE) n. 857/84 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 774/87 (2), il quantitativo sospeso per ciascun produttore si ottiene applicando lo stesso tasso utilizzato per la sospensione parziale del quantitativo di riferimento dell'acquirente, dell'associazione di produttori o dell'unione delle associazioni di produttori.

2. Il prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 è riscosso per i quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati o acquistati nel corso dei suddetti periodi di dodici mesi, che superino il quantitativo di riferimento non sospeso.

(1)

G.U. 1 aprile 1984, n. L 90.

(2)

G.U. 20 marzo 1987, n. L 78

Art. 2

1. Nel corso del quarto e del quinto periodo di dodici mesi i produttori interessati beneficiano di un'indennità per i quantitativi sospesi.

L'indennità è fissata a 10 ECU per 100 kg. Essa viene versata agli aventi diritto:

- durante il primo trimestre 1988 sui quantitativi sospesi per il quarto periodo di dodici mesi;

- durante il primo trimestre 1989 sui quantitativi sospesi per il quinto periodo di dodici mesi, limitatamente ai quantitativi di cui al primo trattino.

Prima del 1° aprile 1988 il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se la sospensione temporanea del quantitativo supplementare dell'1,5% per il quinto periodo di dodici mesi sia compensata dall'indennità di cui al secondo comma oppure sotto forma di una congrua riduzione del tasso del prelievo di corresponsabilità previsto dal regolamento (CEE) n. 1079/77 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1302/85 (2).

2. Gli Stati membri possono contribuire al finanziamento dell'azione per il quarto periodo di dodici mesi aumentando fino a 12,5 ECU per 100 kg l'indennità corrisposta per i quantitativi sospesi.

3. In caso di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, gli Stati membri interessati finanziano totalmente l'indennità per i quantitativi sospesi che superano il 4% del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma.

(1)

G.U. 26 maggio 1977, n. L 131.

(2)

G.U. 27 maggio 1985, n. L 137.

Art. 3

In deroga agli articoli 1 e 2, la Repubblica italiana applica un programma di cessazione volontaria della produzione lattiera, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84, in vista di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, senza tuttavia rimettere in causa la ristrutturazione della produzione lattiero-casearia di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84.

Art. 4

In deroga agli articoli 1 e 2, il Regno di Spagna attua un regime di cessazione o sospensione parziali e volontarie dei quantitativi di riferimento di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68.

Tale regime è applicato per conseguire gli obiettivi previsti dall'articolo 1 durante il quarto e il quinto periodo di dodici mesi.

Il regime di cessazione è finanziato in base alle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1336/86 (1). Il regime di sospensione è finanziato in base alle modalità previste all'articolo 2 del presente regolamento.

Ove necessario, la Commissione adatta tali modalità secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

(1)

G.U. 8 maggio 1986, n. L 119.

Art. 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie ai fini di una valutazione dell'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

2. Al termine del quarto e al termine del quinto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare, la Commissione compie una valutazione dei risultati ottenuti grazie all'applicazione degli articoli 3 e 4 e presenta, ove necessario, proposte appropriate al Consiglio.

Art. 6

La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, le misure di applicazione del presente regolamento.

Art. 7

Il finanziamento dell'azione previsto all'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 4, terzo comma, è considerato come un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Art. 8

Prima del termine del quarto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare, tenendo conto delle prospettive del mercato e delle giacenze, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di limitare, a decorrere dal quinto periodo di dodici mesi, il tasso di sospensione di ogni quantitativo di riferimento al tasso approvato per il quarto periodo.

In questo caso l'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, non è applicabile.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS