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LEGGE REGIONALE 10 marzo 1987, n. 9

G.U.R.S. 14 marzo 1987, n. 11

Modifiche delle norme sui servizi di cassa della Regione.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/1989)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a stipulare, in conformità della presente legge, una o più convenzioni modificative, integrative o sostitutive della vigente convenzione che regola, a norma della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, l'espletamento dei servizi di cassa e tesoreria dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

(modificato dall'art. 7 della L.R. 4/89)

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 94, è così sostituito:

"Gli istituti di credito di cui alla presente legge collaborano con la Regione per l'attuazione degli obiettivi di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'attività di programmazione.

Sono altresì tenuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ad assicurare l'equiparazione del costo del denaro in Sicilia con il costo medio nazionale.

Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze una Commissione presieduta dall'Assessore e composta:

- dai presidenti o dai direttori generali degli istituti che espletano il servizio di cassa dell'Amministrazione regionale;

- dai direttori regionali dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

- da un rappresentante della Banca d'Italia.

La Commissione elabora trimestralmente un rapporto concernente l'andamento del mercato creditizio, con particolare riferimento ai tassi attivi e passivi praticati ed all'entità dei flussi di credito agevolato da destinare al sostegno dei settori e comparti produttivi.

Il rapporto è trasmesso alla Commissione legislativa "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana ed alla Banca d'Italia".

2. La mancata equiparazione tra i tassi di interesse attivi e passivi praticati in Sicilia e quelli praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale, può comportare la decadenza delle convenzioni di cui all'articolo 1.

Art. 3

1. Il numero 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"1) con effetto dal 1° gennaio 1987 sui saldi giornalieri di cassa sono corrisposti interessi, con capitalizzazione semestrale, al tasso pari al tasso ufficiale di sconto diminuito della percentuale del 18 per cento se il tasso ufficiale di sconto medesimo è superiore alla misura del 10 per cento e al tasso pari a quello ufficiale di sconto ridotto della percentuale del 15 per cento per misure del tasso ufficiale di sconto pari o inferiori al 10 per cento.

Il tasso di cui sopra non potrà, in nessun caso, risultare inferiore a quello corrisposto dal Tesoro sulle contabilità speciali fruttifere ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Gli interessi suindicati sono versati alla Regione alla chiusura di ciascun trimestre con valuta 1° gennaio e 1° luglio successivi".

Art. 4

1. Il numero 2 dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"2) la commissione complessivamente spettante agli istituti di credito, a titolo di compenso e rimborso spese, è commisurata al 2 per mille sul movimento generale di cassa, con esclusione dei movimenti figurativi disposti con titoli speciali da estinguere, a norma dell'art. 408 del regolamento di contabilità generale di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante commutazione in quietanza di entrata o di versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome, di enti ed aziende a partcipazione regionale e di enti locali oppure mediante semplici registrazioni nelle scritture, nonchè con esclusione dei movimenti di versamento e prelevamento relativi ai conti correnti intrattenuti con la Tesoreria dello Stato".

Art. 5

1. Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 1, a decorrere dal 1° gennaio 1987, dovranno disciplinarsi i tassi da applicare alle anticipazioni contrattuali e alle eventuali anticipazioni straordinarie da concedersi a favore degli enti pubblici regionali o vigilati dalla Regione, che dovranno essere allineati alle migliori condizioni di mercato e comunque non superiori al prime rate ABI.

Art. 6

1. In dipendenza dell'applicazione dell'art. 3, la previsione dei capitoli 2702, 2708 e 2709 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso è ridotta, rispettivamente, di lire 27.000 milioni, di lire 13.000 milioni e di lire 27.000 milioni; correlativamente è ridotto di lire 40.000 milioni lo stanziamento del capitolo 60751 e di lire 27.000 milioni lo stanziamento del capitolo 60756 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo ed è ridotta di lire 67.000 milioni la dotazione del progetto 07.09 del bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989.

Art. 7

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 marzo 1987.

NICOLOSI