
LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989 , n. 4
G.U.R.S. 21 febbraio 1989, n. 9
Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto della regione per il triennio 1989-1991 e altre norme in materia finanziaria e di riscossione delle imposte dirette.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/1990)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, la spesa di lire 100.000 milioni destinata all'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di strade esterne comunali.
1. Per le finalità dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche, è autorizzata per l'anno finanziario 1989, a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello statuto regionale, la spesa di lire 30.000 milioni.
1. Le garanzie occupazionali previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1989.
2. All'onere relativo, valutato in lire 35.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dei capitoli 16602, 16603 e 56756 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
3. Possono essere prorogati o rinnovati, anche se scaduti alla data della entrata in vigore della presente legge, sino al 30 giugno 1989, i contratti a termine stipulati dai comuni dell'Isola con il personale tecnico in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, modificato con l'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.
4. All'onere relativo, valutato in lire 15.000 milioni si provvede con le disponibilità del capitolo 45007 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
5. L'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 3 è abrogato.
1. In attesa della emanazione della normativa prevista dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e comunque sino al 31 marzo 1989, la società di gestioni esattoriali in Sicilia (SO.G.E.SI.) è autorizzata a gestire le esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette della Sicilia, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.
2. La società SO.G.E.SI. può richiedere all'Amministrazione regionale, con atto irrevocabile e non sottoposto a condizioni, da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario entro il 15 marzo 1989, di essere autorizzata a proseguire la gestione delle esattorie comunali e consorziali delle imposte dirette della Sicilia sino al 31 dicembre 1989, ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.
3. L'atto di cui al comma 2 deve riguardare, a pena di inammissibilità, tutte le esattorie delle imposte dirette, già conferite alla SO.G.E.SI. ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 55.
1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, nel testo modificato, da ultimo, con l'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:
"Sono tenuti, inoltre, ad assicurare, nei termini di cui all'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, l'equiparazione dei tassi di interesse attivi e passivi praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1987, n. 9, è sostituito dal seguente:
"2. La mancata equiparazione tra i tassi di interesse attivi e passivi praticati in Sicilia e quelli praticati da ciascun istituto nell'intero territorio nazionale, può comportare la decadenza delle convenzioni di cui all'articolo 1".
1. I debiti, anche per eventuali interessi, dei comuni e delle amministrazioni provinciali nei confronti della Regione Siciliana relativi alle anticipazioni a suo tempo concesse ai sensi della legge regionale 3 aprile 1956, n. 22, e della legge regionale 29 marzo 1963, n. 27, in essere alla data del 1° gennaio 1988, sono estinti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 27.500 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989. Detto onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale, progetto 07.09.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1989.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 febbraio 1989.
NICOLOSI