
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 14 gennaio 1987
G.U.R.S. 7 febbraio 1987, n. 6
Rideterminazione del limite massimo del contributo annuo per l'impianto e la gestione dei consultori familiari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 di istituzione dei consultori familiari in Sicilia, in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del "Servizio sanitario nazionale";
Viste le leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6, 18 aprile 1981, n. 68, 18 aprile 1981, n. 69, 28 aprile 1981, n. 76;
Visto lo schema-tipo di regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consultori familiari, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 21/78 con D.A. n. 22590 del 19 settembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 3 novembre 1979;
Visto il D.A. n. 28110 del 5 dicembre 1980, adottato ai sensi degli artt. 2 e 12 della ripetuta legge regionale 21/78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 del 6 giugno 1981, il quale - a parziale modifica del precedente piano - ha disposto:
- all'art. 1), l'approvazione del piano di ripartizione territoriale di n. 191 consultori familiari in Sicilia;
- all'art. 2), il riparto dei contributi da assegnarsi ai comuni competenti nelle more dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali per il finanziamento delle spese di impianto e gestione (L. 60 milioni) e delle spese di gestione (L. 50 milioni) per ciascun consultorio;
Visto il D.A. n. 38305 del 30 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 21 maggio 1983, il quale, a parziale modifica del precedente piano, ha disposto il riparto dei contributi da assegnarsi per ciascun consultorio per il finanziamento delle spese di primo impianto fino al limite massimo di L. 50.000.000 e delle spese di gestione fino al limite massimo di L. 100.000.000;
Considerato che il servizio consultoriale costituisce un servizio socio-sanitario obbligatorio dell'unità sanitaria locale, all'interno del "Servizio per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva" a norma dell'art. 5, comma 2°, della legge regionale 6/81;
Ritenuto di dovere adeguare il finanziamento delle spese di primo impianto, da assegnare per ciascun consultorio pubblico, alla maggiorazione dei costi nel frattempo intervenuta, aumentando l'importo massimo da L. 50 milioni a L. 60 milioni;
Ritenuto, altresì, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di istituto, di dovere provvedere all'integrale finanziamento del servizio consultoriale con particolare riferimento alle esigenze finanziarie dei consultori privati in regime di convenzione, di cui alla lett. b dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, le cui spese di gestione, compresi gli oneri per il personale obbligatorio e facoltativo, gravano interamente sul contributo statale ripartito dal Ministero del tesoro ex leggi specifiche di settore n. 405/75 e 194/78;
Ritenuto, pertanto, che nell'attuale fase di attivazione della rete consultoriale programmata, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 21/78 - nelle more del piano sanitario regionale e del progetto obiettivo per la tutela sanitaria materno-infantile e dell'età evolutiva -, fermi restando i criteri di ripartizione dei contributi ex art. 12 della legge regionale 21/78, si ritiene opportuno procedere all'adeguamento delle quote di contributo da ripartirsi a favore dei consultori familiari programmati e individuati nel piano regionale adottato col suddetto D.A. n. 28110/80;
Visto il disposto del 5° comma dell'art. 1 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678 convertito con modifiche nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;
Vista la proposta di modifica dell'articolo unico del suddetto D.A. 38305/82 formulata da questo Assessorato con nota n. 8/86 Gr. 9° del 15 gennaio 1986;
Visto il parere favorevole espresso dalla VII Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 15 novembre 1986;
Decreta:
Articolo Unico
Per le considerazioni espresse in premessa e fermo restando quanto altro disposto con D.A. n. 28110 del 5 dicembre 1980 al fine di consentire il finanziamento integrale del servizio consultoriale di cui alla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, il contributo annuo previsto per ciascun consultorio nelle misure di lire 50.000.000 o L. 100.000.000 qualora se ne ravvisi la necessità può essere concesso in misura maggiore ovvero essere integrato e comunque:
a) fino al limite massimo di L. 60.000.000 per spese di primo impianto (di cui un massimo di L. 25 milioni per lavori di restauro locali comunali e un massimo di L. 35.000.000 per forniture di strumentario ed arredi);
b) fino ad un massimo di L. 150.000.000 per il finanziamento delle spese di gestione e per l'espletamento dei compiti di istituto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 14 gennaio 1987.
SARDO INFIRRI