
REGOLAMENTO (CEE) N. 4250/88 DEL CONSIGLIO, 21 dicembre 1988
G.U.C.E. 31 dicembre 1988, n. L 373
Modifica al regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 1° settembre 1989
Applicabile dal: 1° settembre 1989
Nota
In quanto recante modifica del Reg. (CEE) n. 822/87 il presente cessa di avere effetto dal 1° agosto 2000.
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 822/87 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (5), per quanto riguarda le sue disposizioni relative ai vini liquorosi prodotti nella Comunità, in particolare per adattarle alla definizione di questi prodotti in funzione delle pratiche tradizionali di elaborazione;
Considerando che occorre anche prevedere, in applicazione delle pratiche enologiche, il riconoscimento dell'uso del caramello per la sola colorazione dei prodotti precitati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 2 aprile 1987, n. C 87.
G.U. 30 novembre 1987, n. C 318.
G.U. 31 agosto 1987, n. C 232.
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 29 settembre 1988, n. L 269.
Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato nel modo seguente:
1. All'articolo 67, paragrafo 7 sono soppresse le parole "denominato anche "vino dulce natural"".
2. All'articolo 70, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
"c) i vini liquorosi destinati al consumo umano diretto:
- avere un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore o uguale a 15% vol ed inferiore o uguale a 22% vol."
3. L'allegato I è modificato come segue:
a) Al punto 4 sono soppresse le parole "denominato anche "vino dulce natural"".
b) Il testo del punto 14 è sostituito dal testo seguente:
"14. Vino liquoroso: il prodotto
A. ottenuto nella Comunità;
B. avente
- un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15% vol e non superiore a 22% vol,
- un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol, fatta eccezione per determinati vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) i quali figurano in un elenco che sarà adottato;
C. ottenuto:
a) da mosto di uve in corso di fermentazione,
- o da vino,
- o da una miscela dei prodotti suddetti,
- o, per taluni v.l.q.p.r.d. da determinare, da mosto di uve o dalla miscela di questo prodotto con vino,
tutti i prodotti succitati devono, per i vini liquorosi e i v.l.q.p.r.d.:
- provenire da varietà di viti che sono scelte tra quelle menzionate all'articolo 69 e
- avere, eccezion fatta per taluni v.l.q.p.r.d. che figurano in un elenco che sarà adottato, un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12% vol;
b) e mediante aggiunta
i) da soli o miscelati
- di alcole neutro di origine viticola, compreso l'alcole ricavato dalla distillazione di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 96% vol,
- di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
ii) nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:
- mosto di uve concentrato,
- miscela di uno dei prodotti di cui al punto i) con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto trattino,
iii) per taluni v.l.q.p.r.d. figuranti in un elenco che sarà adottato:
- dei prodotti di cui al punto i) da soli o miscelati,
- oppure di uno o più di uno dei prodotti seguenti:
- alcole di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95% vol e non superiore a 96% vol,
- acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e non superiore a 86% vol,
- acquavite di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52% vol e inferiore a 94,5% vol,
- nonché, eventualmente, di uno o più d'uno dei prodotti seguenti:
- mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite,
- mosto di uve concentrato, ottenuto con l'azione del fuoco diretto, il quale, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato,
- il mosto di uve concentrato,
- la miscela di uno dei prodotti di cui al secondo trattino con un mosto di uve di cui alla lettera a), primo e quarto trattino."
4. L'allegato VI è modificato nel modo seguente:
a) Il testo del titolo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
"1. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere effettuati sulle uve fresche, sul mosto di uve, sul mosto di uve parzialmente fermentato, sul mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto da uve appassite, sul mosto di uve concentrate e sul vino nuovo ancora in fermentazione:".
b) Il testo del titolo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
"3. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere applicati per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto nello stato in cui si trova, il vino atto alla produzione di vino da tavola, il vino da tavola, il vino spumante, il vino spumante gassificato, il vino frizzante, il vino frizzante gassificato, i vini liquorosi ed i v.l.q.p.r.d.:".
c) Nell'elenco riportato al paragrafo 3 è aggiunto il punto seguente:
"z bis) Aggiunta di caramello per aumentare il colore dei vini liquorosi e dei v.l.q.p.r.d.".