
REGOLAMENTO (CEE) N. 3875/88 DEL CONSIGLIO, 12 dicembre 1988
G.U.C.E. 15 dicembre 1988, n. L 346
Modifica al regolamento (CEE) n. 1360/78 concernente le associazioni di produttori e le relative unioni.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento europeo (1),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1360/78 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (4), ha instaurato un'azione comune di incoraggiamento, in alcune regioni della Comunità, delle associazioni di produttori, al fine di concentrare l'offerta di prodotti agricoli e adattare la produzione alle esigenze del mercato; che, con l'adozione di tale azione comune, è stata prevista la possibilità di estendere il regime in questione ad altre regioni che incontrano esigenze analoghe a quelle delle regioni inizialmente considerate;
Considerando che in Irlanda si sono constatate gravi carenze nella struttura dell'offerta in diversi settori; che, per quanto riguarda il settore dei cereali, l'offerta è dispersa in un gran numero di piccoli produttori e il 2,3% soltanto della produzione è commercializzato da associazioni di produttori costituite ai fini dell'immissione sul mercato; che, nei settori delle patate, delle carni bovine e delle carni ovine e caprine, dette associazioni sono praticamente inesistenti o commercializzano solo una percentuale minima della produzione;
Considerando che in Francia carenze strutturali del genere sono state constatate in talune regioni meridionali nel settore dei vini di uve fresche;
Considerando che l'ultima modifica dell'azione comune apportata dal regolamento (CEE) n. 1760/87 è intesa, in particolare, ad adattare il regime degli aiuti a favore delle associazioni di produttori, senza che siano adattate le relative disposizioni finanziarie; che è quindi opportuno adattare tali disposizioni;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3491/88 (6), ha instaurato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, una nomenclatura combinata delle merci;
Considerando che è quindi opportuno formulare la designazione delle merci e dei codici tariffari che figurano nel regolamento (CEE) n. 1360/78 in conformità della nomenclatura combinata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parere reso il 18 novembre 1988.
Parere reso il 27 ottobre 1988.
G.U. 23 giugno 1978, n. L 166.
G.U. 26 giugno 1987, n. L 167.
G.U. 7 settembre 1987, n. L 256.
G.U. 11 novembre 1988, n. L 306.
Il regolamento (CEE) n. 1360/78 è modificato come segue:
1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:
"- l'insieme del territorio irlandese.";
2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 3
1. Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, il presente regolamento si applica ai prodotti che seguono, per i quali in detti paesi esiste una produzione:
- prodotti del suolo e dell'allevamento compresi nell'allegato II del trattato, ad eccezione:
- dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 [2],
- del luppolo (codice NC 1210),
- dei bachi da seta (codice NC 0106 00 99);
- prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda le regioni francesi, il presente regolamento si applica:
- ai vini di uve fresche e ai mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati, comprese le mistelle (codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29 e 2204 30 10) nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées e nel dipartimento della Corsica;
- alle piante utilizzate in profumeria e alla lavanda (codice NC ex 1211), nella regione Provence-Côte d'Azur e nei dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche;
- alle olive da tavola (codice NC 0710 80 10), nelle regioni Languedoc-Roussillon, Provence-Côte d'Azur e nei dipartimenti della Corsica e della Drôme;
- ai frutti tropicali (codici NC 0803 00, 0804 30 00 e 0804 40), ai bovini vivi (codice NC 0102) e alle carni bovine in carcasse e quarti (codici NC ex 0201 ed ex 0202), nei dipartimenti d'oltremare;
- all'olio d'oliva (codice NC 1509), nelle regioni metropolitane di cui all'articolo 2, secondo trattino.
3. Per quanto riguarda il Belgio, il presente regolamento si applica:
- ai cereali (codici NC da 1001 a 1005, 0709 90 60 e 0712 90 19);
- ai bovini vivi (codice NC 0102, escluso il codice NC 0102 90 90);
- ai suinetti (codice NC ex 0103);
- all'erba medica (codice NC ex 1214).
4. Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente regolamento si applica:
- ai cereali (codice NC 1001, 1003 e 1004),
- alle patate (codice NC 0701 90),
- ai bovini vivi (codice NC 0102, escluso il codice NC 0102 90 90) e alle carni bovine in carcasse e quarti (codici NC ex 0201 ed ex 0202),
- agli ovini e ai caprini vivi (codice NC 0104) e alle carni ovine e caprine in carcasse (codice NC ex 0204)."
Sono aggiunte le seguenti note a piè di pagina:
[1] G.U. 20 maggio 1972, n. L 118.
[2] G.U. 26 luglio 1988, n. L 198.";
3) all'articolo 10, paragrafo 4, i termini "paragrafi 2 e 3" sono sostituiti dai termini "paragrafi 2, 2 bis e 3".
4) all'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, il testo del primo sottotrattino è sostituito dal testo seguente:
"- costituite da oltre tre anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento o alla data di adesione per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, nonché alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3875/8 [1] per quanto riguarda l'Irlanda,".
E' aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
"[1] G.U. 15 dicembre 1988, n. L 346.";
5) all'articolo 14:
i) al paragrafo 1, primo comma, i termini "articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3" sono sostituiti dai termini "articolo 10, paragrafi 1, 2, 2 bis e 3";
ii) al paragrafo 3, primo comma, i termini "articolo 10, paragrafi 2 e 3" sono sostituiti dai termini "articolo 10, paragrafi 2, 2 bis e 3";
6) il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:
"Allegato
Elenco dei prodotti trasformati di cui all'articolo 3, paragrafo 1
Codice NC Designazione dei prodotti ____________________________________________________________________________ Carni: ex 0201 - della specie bovina, in quarti ex 0202 - della specie bovina, in quarti ex 0203 - della specie suina, in mezzene ex 0204 - della specie ovina, in carcasse ex 0205 00 00 - della specie equina ____________________________________________________________________________ ex 0206 Frattaglie commestibili degli animali della specie bovina, suina e ovina ____________________________________________________________________________ ex 0207 Carni e frattaglie commestibili (escluso il fegato), esclusi fresche, refrigerate o congelate di volatili del codice 0207 31 00 NC 0105 0207 39 90 0207 50 ____________________________________________________________________________ 0207 31 00 Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, 0207 39 salati o in salamoia 0207 50 0210 90 71 0210 90 79 ____________________________________________________________________________ 0208 10 10 Carni di coniglio ____________________________________________________________________________ 0406 Formaggi e latticini ____________________________________________________________________________ ex 1214 10 00 Foraggi disidratati ex 1214 90 90 ____________________________________________________________________________ 1509 Olio d'oliva 1510 00 ____________________________________________________________________________ 2204 30 10 Mosti di uve parzialmente fermentati, ma anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole ____________________________________________________________________________ 2204 10 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con 2204 21 alcole (comprese le mistelle)" 2204 29
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
Y. POTTAKIS