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DIRETTIVA (CEE) 88/610 DEL CONSIGLIO, 24 novembre 1988

G.U.C.E. 7 dicembre 1988, n. L 336

Modifica alla direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

Note sul recepimento

Adottata il: 24 novembre 1988

Entrata in vigore il: 7 dicembre 1988

Termine per il recepimento: 1° giugno 1990 (vedi nota)

Recepita il: 8 maggio 1989 (vedi nota)

Provvedimenti nazionali di recepimento

- - -

Nota

In quanto recante modifica alla Dir. 82/510/CEE, alla data di entrata in vigore della presente direttiva era già in vigore il D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 (si vedano, inoltre, i Decreti ministeriali del 20 maggio 1991 e del 23 dicembre 1993).

Per il particolare regime previsto per il recepimento, si consulti l'art. 2.

______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

Vista la proposta della Commissione (1),

Visto il parere del Parlamento europeo (2),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

Considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/216/CEE (5), concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi;

Considerando che la presente modifica della direttiva 82/501/CEE amplia e rafforza l'allegato II della medesima per quanto riguarda il deposito di sostanze o preparati pericolosi alla rinfusa o in imballaggi;

Considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi può presentare un rischio di incidenti rilevanti, sia nel caso in cui il deposito è connesso ad un'attività industriale, sia nel caso in cui il deposito è isolato o situato nell'interno di un'installazione senza essere connesso ad un'attività industriale;

Considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi disciplinato dalla direttiva 82/501/CEE può essere individuato mediante un elenco di denominazioni chimiche o mediante un elenco di categorie di pericolo, in conformità delle prescrizioni di classificazione e di etichettatura stabilite in altre direttive comunitarie pertinenti, con indicazione dei rispettivi quantitativi limite; che tali categorie di sostanze o preparati dovrebbero essere quelle classificate come "molto tossici", "tossici", "esplosivi", "comburenti", "estremamente infiammabili" e "facilmente infiammabili";

Considerando che si devono rafforzare e definire meglio le disposizioni concernenti l'informazione del pubblico, di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE, affinché qualsiasi persona che possa essere colpita da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva sia adeguatamente ed efficacemente informata, in forma armonizzata su tutto il territorio della Comunità, di tutte le questioni relative alla sicurezza; che le zone e le persone che possono essere colpite sono definite in riferimento alla natura, all'entità ed ai probabili effetti degli incidenti rilevanti che potrebbero verificarsi nel corso delle attività industriali;

Considerando che è necessario che il contenuto delle informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE sia chiaramente specificato; che, per mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, le persone interessate devono conoscere i rischi potenziali e le misure da prendere; che è necessario che tali informazioni siano comunicate in modo attivo alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno dei mezzi d'informazione del pubblico, come volantini o manifesti;

Considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione, con la risoluzione adottata il 24 novembre 1986, a riesaminare le misure comunitarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze e, se necessario, a presentare adeguate proposte;

Considerando che la Commissione presenterà, non appena sarà stata acquisita maggiore esperienza, una proposta per la revisione completa e sistematica degli allegati della direttiva 82/501/CEE;

Considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito dalla decisione 74/325/CEE (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

G.U. 6 maggio 1988, n. C 119.

(2)

G.U. 14 novembre 1988, n. C 290.

(3)

G.U. 8 agosto 1988, n. C 208.

(4)

G.U. 5 agosto 1982, n. L 230.

(5)

G.U. 28 marzo 1987, n. L 85.

(6)

G.U. 9 luglio 1974, n. L 185.

Art. 1

La direttiva 82/501/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 siano opportunamente informate, senza che debbano farne richiesta, sulle misure di sicurezza e sulle norme comportamentali da seguire in caso di incidente. Le informazioni sono ripetute e aggiornate ad intervalli adeguati. Esse devono anche essere rese pubblicamente disponibili.

Tali informazioni contengono quanto indicato nell'allegato VII."

2) Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato A della presente direttiva.

3) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

"e) sostanze comburenti:

Le sostanze che, a contatto con altre sostanze, in particolare con sostanze infiammabili, presentano una reazione fortemente esotermica."

4) E' aggiunto il testo dell'allegato VII che figura nell'allegato B della presente direttiva.

Art. 2

1. Nel caso di attività industriali esistenti che saranno soggette per la prima volta alle disposizioni della direttiva 82/501/CEE in seguito all'adozione di questa modifica, la presente direttiva è messa in applicazione entro il 1° giugno 1991.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata all'autorità competente entro il 1° giugno 1991 e la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE deve essere presentata alle autorità competenti entro il 1° giugno 1994.

Art. 3

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. KEDIKOGLOU

ALLEGATO A

"ALLEGATO II

DEPOSITO DIVERSO DA QUELLO DELLE SOSTANZE ELENCATE NELL'ALLEGATO III CONNESSO AD UNO DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Le disposizioni del presente allegato si applicano al deposito di sostanze e/o preparati pericolosi in qualsiasi luogo, impianto, edificio, costruzione o terreno, isolato o situato in uno stabilimento, che siano luoghi utilizzati come depositi, escluso il caso in cui il deposito sia connesso ad uno degli impianti di cui all'allegato I e le sostanze in questione siano elencate nell'allegato III.

Le quantità indicate nelle parti I e II si riferiscono a ciascun deposito o gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi non sia sufficiente ad evitare, in circostanze prevedibili, un aggravamento dei rischi di incidenti rilevanti. In ogni caso queste quantità si applicano a ciascun gruppo di depositi appartenenti allo stesso produttore, qualora la distanza tra i depositi sia inferiore a 500 metri.

Le quantità da prendere in considerazione sono le quantità massime che sono immagazzinate o possono essere immagazzinate nel deposito in qualsiasi momento.

PARTE I

Sostanze indicate

Nel caso in cui una sostanza (o gruppo di sostanze) elencata nella parte I è inclusa anche in una categoria della parte II, si applicano le quantità indicate nella parte I.

                                          Quantità (tonnellate) >
Sostanze o gruppi di           per l'applicazione       per l'applicazione
     sostanze                 degli articoli 3 e 4        dell'articolo 5
1. Acrilonitrile                        20                     200
2. Ammoniaca                            50                     500
3. Cloro                                10                      75
4 .Biossido di zolfo                    25                     250
5. Nitrato di ammonio (1)              350                   2 500
6. Nitrato di ammonio sotto
   forma di fertilizzante (2)        1 250                  10 000
7. Clorato di sodio                     25                     250
8. Ossigeno                            200                   2 000
9. Triossido di zolfo                   15                     100
10. Cloruro di carbonile (Fosgene)       0,750                   0,750
11. Idrogeno solforato                   5                      50
12. Acido fluoridrico                    5                      50
13. Acido cianidrico                     5                      20
14. Solfuro di carbonio                 20                     200
15. Bromo                               50                     500
16. Acetilene                            5                      50
17. Idrogeno                             5                      50
18. Ossido di etilene                    5                      50
19. Ossido di propilene                  5                      50
20. 2-Propenal (Acroleina)              20                     200
21. Formaldeide (concentrazione > 90%    5                      50
22. Monobromometano (Bromuro di metile) 20                     200
23. Isocianato di metile                 0,150                   0,150
24. Piombo tetraetile o piombo
    tetrametile                          5                      50
25. 1,2 Diobromoetano
    (bromuro di etilene)                 5                      50
26. Acido cloridrico (gas liquefatto)   25                     250
27. Diisocianato di
    difenilmetano (MDI)                 20                     200
28.Diisocianato di toluilene (TDI)      10                     100

(1) Include sia il nitrato di ammonio e i miscugli di nitrato di ammonio, in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso, sia le soluzioni acquose di nitrato di ammonio in cui la concentrazione di nitrato di ammonio è superiore al 90% in peso.

(2) Si applica ai fertilizzanti semplici di nitrato di ammonio che sono conformi alla direttiva 80/876/CEE e ai fertilizzanti composti in cui il contenuto di azoto derivato dal nitrato di ammonio è superiore al 28% in peso (un fertilizzante composto contiene nitrato di ammonio insieme a fosfati e/o potassa).

PARTE II

Categorie di sostanze e preparati non

specificamente indicati nella parte I

Le quantità di sostanze e preparati (1) della stessa categoria sono cumulative. Se sotto lo stesso numero sono raggruppate più categorie, si devono sommare i quantitativi di tutte le sostanze e preparati delle categorie specificate.

                                          Quantità (tonnellate) >
Categorie di sostanze          per l'applicazione       per l'applicazione
    e preparati               degli articoli 3 e 4        dell'articolo 5
1. Sostanze e preparati che
   sono classificati come
   "molto tossici"                     5                       20
2. Sostanze e preparati che
   sono classificati come
   "molto tossici", "tossici" (4),
   "comburenti" o "esplosivi"         10                      200
3. Sostanze o preparati
   gassosi, ivi compresi
   quelli forniti sotto forma
   liquida, che sono gassosi a
   pressione normale e che
   sono classificati come
   "facilmente infiammabili" (5)      50                      200
4. Sostanze e preparati
   (escluse le sostanze e
   i preparati gassosi
   di cui al numero 3)
   che sono classificati come
   "facilmente infiammabili" o
   "estremamente infiammabili" (6)  5 000                  50 000

(1) Per preparati si intendono i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze (direttiva 79/831/CEE).

(2) Le categorie di sostanze e preparati sono definiti nelle seguenti direttive e nelle relative modifiche:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

- direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi);

- direttiva 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini;

- direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi (antiparassitari);

- direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi.

(3) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino si applicano quando opportuno.

(4) Salvo quando le sostanze o i preparati non si trovino in uno stato che conferisca loro proprietà tali da dar luogo a rischi di incidente rilevante.

(5) Questa voce comprende i gas infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), i).

(6) Questa voce comprende i liquidi facilmente infiammabili definiti all'allegato IV, lettera c), ii).

ALLEGATO B

"ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATE AL PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1

a) Nome della società e indirizzo.

b) Qualifica professionale della persona che fornisce le informazioni.

c) Conferma che la località è soggetta alle disposizioni regolamentari e/o amministrative che recepiscono la direttiva e che è stata presentata all'autorità competente la notifica di cui all'articolo 5 o almeno la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

d) Una spiegazione in termini semplici dell'attività svolta nella località.

e) I nomi comuni o, nel caso dei depositi di cui nella parte II dell'allegato II, i nomi generici o la classificazione generale di pericolo delle sostanze e preparati che intervengono nella località e che sono suscettibili di causare un incidente rilevante, con indicazione delle loro principali caratteristiche pericolose.

f) Informazioni generali relative alla natura dei rischi di incidenti rilevanti, ivi compresi i loro potenziali effetti sulla popolazione e sull'ambiente.

g) Informazioni adeguate sulle modalità di allarme e di informazione della popolazione interessata in caso di incidente.

h) Informazioni adeguate sulle azioni e sul comportamento che la popolazione interessata dovrebbe seguire in caso di incidente.

i) Conferma che la società è tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti in loco, nonché a mettersi in contatto con i servizi di emergenza, per far fronte agli incidenti e minimizzarne gli effetti.

j) Riferimento al piano d'emergenza predisposto per far fronte agli effetti di un incidente all'esterno dell'impianto. Tale piano dovrebbe comprendere l'avviso di applicare le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

k) Particolari su come ottenere tutte le informazioni complementari, fatte salve le disposizioni di riservatezza stabilite dalla legislazione nazionale."