
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge era stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
LEGGE 12 novembre 1988, n. 492
G.U.R.I. 18 novembre 1988, n. 271
Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge era stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presente legge era stata abrogata, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI