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N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

DECRETO LEGGE 17 settembre 1988, n. 408

G.U.R.I. 19 settembre 1988, n. 220

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonchè disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

(convertito, senza modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492)

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonchè di emanare disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 1

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.

2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. E' altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 3

1. Le disponibilità di cui all'articolo 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui all'articolo 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 240.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto-legge era stato abrogato, con decorrenza dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.

Tuttavia, l'abrogazione è venuta meno, prima della sua stessa entrata in vigore, per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio

dei Ministri

FORMICA, Ministro del lavoro

e della previdenza sociale

BATTAGLIA, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

FANFANI, Ministro del bilancio

e della programmazione economica

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1988

Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 11