
LEGGE REGIONALE 8 novembre 1988, n. 40
G.U.R.S. 12 novembre 1988, n. 49
Norme per l'accelerazione delle procedure di costituzione delle equipes pluridisciplinari di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16: "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. L'Assessore regionale per la sanità, al fine di accelerare i tempi di avvio operativo dei servizi per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare l'avvenuta costituzione di almeno una equipe pluridisciplinare per ciascuna unità sanitaria locale dell'Isola, secondo quanto previsto dalle norme transitorie del piano, al paragrafo 5, "Obiettivi conseguibili nella prima fase di applicazione del piano", comma quarto, n. 1.
2. In tutti i casi in cui l'equipe pluridisciplinare dovesse risultare ancora non costituita l'Assessore invita l'unità sanitaria locale a provvedervi entro il termine perentorio di trenta giorni. Scaduto tale termine alla costituzione dell'equipe pluridisciplinare provvede l'Assessore in via sostitutiva entro i trenta giorni successivi.
1. In tutti i casi in cui esistono nell'organico della unità sanitaria locale posti di medico ortopedico o di otorinolaringoiatra vacanti l'Assessore provvede direttamente alla trasformazione di almeno un posto di ortopedico in un posto di fisiatra e di almeno un posto di otorinolaringoiatra in un posto di audiologo ed invita l'unità sanitaria locale a provvedere al bando dei relativi concorsi.
2. Una volta coperti i posti relativi l'unità sanitaria locale provvede alla sostituzione dell'ortopedico e dell'otorinolaringoiatra in seno all'equipe pluridisciplinare, rispettivamente, con il fisiatra e l'audiologo.
1. In attesa dell'avvio operativo dei servizi di riabilitazione di cui alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, e comunque non oltre l'entrata in vigore della legge che approverà il piano santiario regionale, in considerazione della grave carenza di medici fisiatri nell'Isola, al fine di non interrompere l'erogazione delle prestazioni riabilitative, i medici ortopedici possono continuare ad erogare le prestazioni di fisioterapia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120.