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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1988, n. 120

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 31 G.U.R.I. 16 aprile 1988, n. 89

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 0

Articolo Unico

1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 18

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali in materia di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonchè ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i soggetti privati per l'esecuzione, in regime di convenzionamento esterno, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare e di fisiokinesiterapia, nonché ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria, da erogarsi nelle loro strutture o studi professionali in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2

Trattamento economico

1. Sono confermate fino al 31 dicembre 1984 le tariffe in vigore alla data del 1° luglio 1980 in base al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, per l'esecuzione di prestazioni specialistiche erogate da privati in regime di convenzione esterna con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1985 e sino alla data di scadenza dell'accordo, le tariffe relative all'erogazione di prestazioni di cui al comma 1 sono quelle derivanti dall'applicazione delle maggiorazioni percentuali alle tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, determinate con l'allegato 1, sulla base dei seguenti criteri:


   Branca          1985          1986          1987
Laboratorio         12%           3,5%         2,5%
RIA                 --            --            --
Radiologia          32%           6,4%         4,2%
Medicina nucleare   25%           5,3%         3,5%
Fisioterapia        52%           9,1%         5,8%
3. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 2, il convenzionato è tenuto ad inoltrare all'ente erogatore di competenza la distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986, 1987, con la evidenziazione delle relative maggiorazioni nel rispetto del nomenclatore di cui all'allegato 1 e tenuto presente che la percentuale di maggiorazione sarà calcolata sulla tariffa dell'anno precedente, al lordo della maggiorazione ad esso riferita.

4. L'ente erogatore procede, entro novanta giorni successivi alla verifica della richiesta di cui al comma 3 ed alla corresponsione di quanto dovuto, in relazione alle disponibilità finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari.

Art. 3

Conferma dei rapporti

1. Sono confermati unicamente ed esclusivamente rapporti convenzionali in vigore alla data del 23 luglio 1987, in seguito a domanda da inoltrarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

2. Con la suddetta domanda si dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa e azione anche futura, comunque collegata alla controversa interpretazione del punto 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla corresponsione dei compensi arretrati.

3. L'attribuzione e la percezione delle somme da corrispondersi a titolo di arretrati per gli anni 1985-1987 avranno anche carattere transattivo rispetto a tutte le controversie collegate a difformi interpretazioni del punto 4 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, accordo che le parti dichiarano ad ogni effetto decaduto ed improduttivo di ulteriori conseguenze con la sottoscrizione della presente convenzione. Pertanto la conferma del rapporto convenzionale è subordinata al rilascio da parte dei privati convenzionati di formale dichiarazione di rinuncia, da inoltrare alla U.S.L. di competenza entro il termine di cui al comma 1, ad ogni azione comunque dipendente dal menzionato punto 4 dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, essendo intervenuto sulla materia tra i soggetti del rapporto convenzionale, il negoziato di transazione di cui all'art. 1965 del codice civile. Le somme eventualmente già percepite dal soggetto privato convenzionato per effetto di provvedimenti giurisdizionali, saranno computate ai fini della determinazione dell'importo complessivo spettante a titolo di arretrati per effetto del presente accordo.

Art. 4

Contributo ENPAM

1. A far tempo dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico.

2. Ai fini di cui sopra il compenso indicato nell'allegato 1 è decurtato delle seguenti percentuali:

a) Laboratorio: 30 per cento;

b) RIA: 40 per cento

c) Radiologia: 40 per cento;

d) Medicina nucleare: 60 per cento;

e) Fisiokinesiterapia e terapia fisica: 30 per cento.

Art. 5

Quote sindacali

1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, la riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del convenzionato attraverso le unità sanitarie locali con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari, per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Art. 6

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità triennale a decorrere dal 1° gennaio 1985 e comunque sino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

1. In relazione alla necessità di addivenire rapidamente ad una uniforme definizione del nomenclatore delle prestazioni, le parti si impegnano ad incontrarsi sin dal mese di gennaio 1988.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

1. In relazione alle esigenze manifestate dalle organizzazioni sindacali mediche, il Ministro della sanità si impegna a costituire con proprio decreto entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo una commissione paritetica nazionale con il compito di valutare i casi di contenzioso in atto, concernenti l'applicazione del punto 4) del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, ove il convenzionato possa dimostrare il suo buon diritto alla prosecuzione dell'azione giudiziaria rinunciando alla richiesta dei compensi arretrati e conservando il rapporto convenzionale.

2. La commissione valutato il caso, invita la regione e le U.S.L. competenti ad adottare i provvedimenti idonei a risolvere le vertenze giudiziarie stesse.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3

1. Il Ministro della sanità dichiara che, essendo impegnato dalla Camera dei deputati ad adottare iniziative legislative urgenti nel riordino delle strutture di laboratorio di analisi chimico-cliniche, all'interno di detto provvedimento saranno previste misure previdenziali a favore dei biologi e chimici, con istituzione di appositi strumenti istituzionali, del tutto analoghe ed identiche a quelle dei medici convenzionati.

Allegato 1

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO PRESSO IL MINISTERO DELLA SANITA' IL 17 DICEMBRE 1987

Ministro della Sanità: DONAT CATTIN

Ministro del tesoro: AMATO

p. Il Ministro del lavoro: ROCELLI

Regioni:

Veneto: BOGONI

Toscana: BENELLI

p. Emilia-Romagna: ONETO

Lazio: ZIANTONI

Umbria: GUIDI

Calabria: TRENTO

Piemonte: MACCARI

A.N.C.I.: FREDDI, ACOCELLA, BACCOMO, MORUZZI, PANELLA, BELCASTRO

U.N.C.E.M.: POLI, GONZI

A.N.I.M.A.P.: MEROLLA

A.N.A.P.: CAMPARI

A.I.R.S.: RAPPOSELLI

A.R.I.S.: BEBBER

A.I.O.P.: SCIACHI'

A.I.M.A.: TERZI

C.I.S.S.C.O.: PICCHIETTI

S.N.R.: PINTO

S.U.M.I.: COLUCCI D'AMATO

S.N.A.M.I.: BOSSI

S.I.M.S.E.C.E.: FANFANI

S.N.M.N.: SEMPREBENE

A.I.P.A.C.: CAVACEPPI

S.I.M.F.I.R.: BERTOLINI

C.U.S.P.E.: CAVACEPPI

U.N.S.B.I.S.: VENANZI

S.N.U.B.A.L.P.: COGNIGNI

S.N.A.B.I.L.P.: CALCATELLI

S.N.U.B.C.I.: VITALE

Ordine nazionale biologi: LANDI

F.N.OO.MM.: PARODI

La Federazione nazionale degli ordini dei medici e l'ordine nazionale dei biologi partecipano ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.