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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2721/88 DELLA COMMISSIONE, 31 agosto 1988

G.U.C.E. 1 settembre 1988, n. L 241

Modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie di cui agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° settembre 1988

Applicabile dal: 1° settembre 1988

Nota

Il presente regolamento, abrogato con effetto a decorrere dal 1° agosto 2000 dal Reg. (CE) n. 1623/2000, continua a trovare applicazione fino al 31 agosto 2000 per i prodotti della campagna 1999/2000, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 106 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

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N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 38, paragrafo 5, l'articolo 41 paragrafo 10, l'articolo 42 paragrafo 6 e l'articolo 81,

Considerando che le distillazioni volontarie di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 dovrebbero consentire di risanare il mercato, senza tuttavia oltrepassare i quantitativi compatibili con una corretta gestione del mercato stesso; che, a tal fine, è opportuno prevedere una limitazione del quantitativo massimo di vino da tavola che ciascun produttore può distillare, secondo la superficie destinata alla produzione di vino da tavola coltivata; che tuttavia, per tener conto delle disposizioni nazionali relative al riconoscimento dei v.q.p.r.d. in taluni Stati membri, è necessario che, per le zone interessate, i quantitativi massimi di vino da tavola che possono essere distillati vengono riferiti non alla superficie destinata alla produzione di vino da tavola, bensì alla superficie totale coltivata da ciascuno dei produttori in causa; che, tuttavia, in tutti i casi in cui è difficile stabilire un riferimento preciso alla superficie da cui proviene il vino, occorre limitare il quantitativo che può essere oggetto di distillazione ad una percentuale del quantitativo di vino da tavola prodotto nel corso della campagna; che tale percentuale deve consentire di raggiungere risultati comparabili a quelli ottenuti nell'ambito della limitazione secondo la superficie coltivata; che essa deve pertanto essere stabilita tenendo conto della resa media constatata all'ettaro; che occorre prevedere una percentuale diversa per le parti greche della zona C III e per le parti spagnole delle zone viticole C, nelle quali la resa è nettamente inferiore a quella constatata nel resto della Comunità;

Considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le norme generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/88 (4), il produttore può consegnare il vino per la distillazione soltanto previa approvazione, da parte dell'organismo d'intervento, del contratto o della dichiarazione di consegna; che, conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (5), detta approvazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di produzione; che le dichiarazioni di produzione possono essere presentate fino al 15 dicembre nella Repubblica federale di Germania e fino al 30 novembre negli altri Stati membri; che queste disposizioni rischiano di ritardare le operazioni di distillazione; che è quindi necessario disporre che gli Stati membri possano autorizzare l'approvazione dei contratti ad una data anteriore, purché venga instaurato un sistema che consenta, se del caso, di sanzionare il produttore che non abbia rispettato le disposizioni summenzionate e le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle contemplate all'articolo 2, paragrafo 1;

Considerando che l'articolo 41, paragrafo 4, fissa a 6,2 milioni di hl il volume massimo totale da distillare; che occorre pertanto definire una procedura che consenta di rispettare tale esigenza;

Considerando che una condizione preliminare all'apertura della distillazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 per un determinato tipo di vino da tavola consiste nel constatare che il suo prezzo rappresentativo è rimasto per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento; che occorre pertanto definire il periodo entro il quale sono comprese le tre settimane suddette; che il volume massimo che ogni titolare di un contratto di magazzinaggio a lungo termine può distillare è espresso in percentuale del quantitativo totale di vino da tavola prodotto dal medesimo nella campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine; che tale percentuale deve essere determinata dalla Commissione; che, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, detta percentuale non può superare il 18%;

Considerando che l'acidità volatile del vino subisce, durante il periodo di magazzinaggio, un'evoluzione naturale che rischia di eccedere il limite stabilito dal regolamento che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola per una determinata campagna, limite fissato tenendo conto di un periodo di magazzinaggio di nove mesi; che è opportuno ammettere che il vino sia considerato conforme ai requisiti prescritti anche se il tenore di acidità volatile è superiore a quello previsto dal regolamento citato, purché il limite stabilito per il vino da tavola del tipo in causa non sia superato e sia rispettata ogni altra condizione di ordine amministrativo e tecnico;

Considerando che la percentuale entro il cui limite un produttore può far ricorso ad una delle distillazioni previste dal presente regolamento si applica al quantitativo di vino da tavola prodotto quale risulta dalla dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 3929/87 nonché dai registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (7);

Considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento; che in alcuni casi tale prova può essere fornita soltanto ad una data successiva all'entrata in vigore delle misure previste dal presente regolamento e che pertanto tale disposizione rischia di ritardarne l'attuazione; che, per tale motivo, occorre disporre che gli Stati membri possano autorizzare il ricorso a tali misure ad una data successiva; che tale possibilità deve essere subordinata al rispetto di condizioni atte a garantire che i produttori che non hanno soddisfatto ai suddetti obblighi siano esclusi dal beneficio delle misure in causa;

Considerando che occorre precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, tra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne sono oggetto;

Considerando che è necessario prevedere, sia per i produttori che per i distillatori, termini precisi per lo svolgimento dell'operazione, affinché la misura possa esplicare la massima efficacia;

Considerando che occorre evitare il rischio che i prodotti della distillazione di alcuni vini perturbino il mercato delle acquaviti di vino a denominazione di origine; che a tal fine, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno prevedere che, con la distillazione diretta di tali vini, non si possa ottenere un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore al 92% vol;

Considerando che il prezzo del vino destinato alla distillazione non consente in genere di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti mediante distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo altresì conto dell'attuale incertezza dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione;

Considerando che occorre disporre che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato a questi ultimi, in linea di massima, entro i termini che consentano loro di ricavarne un utile paragonabile a quello che essi otterrebbero con una vendita commerciabile; che è quindi indispensabile anticipare quanto più possibile il versamento degli aiuti per la distillazione in causa, garantendo nel contempo il corretto svolgimento delle operazioni mediante un regime di cauzioni;

Considerando che, data la mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato e del vino spagnolo ottenuto mediante taglio di vino rosso con vino bianco e altresì ai fini di maggiore chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi e i vini spagnoli ottenuti mediante taglio sono assimilati ai vini da tavola bianchi del tipo A 1 a motivo della loro stretta relazione economica;

Considerando che, a norma dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87, la distillazione è possibile per tutti i vini da tavola, nonché per i vini atti a produrre vini da tavola; che, tuttavia, i prezzi minimi d'acquisto dei vini conferiti alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è pertanto necessario definire i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

Considerando che alcuni vini conferiti alla distillazione possono essere trasformati in vini alcolizzati; che è quindi opportuno adattare in tal senso le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

Considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti;

Considerando che, poiché i contratti di magazzinaggio per il vino oggetto della distillazione di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono stati conclusi nel corso della campagna precedente, è opportuno adottare per questa distillazione l'ultimo tasso rappresentativo applicabile durante tale campagna;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(2)

G.U. 26 luglio 1988, n. L 198.

(3)

G.U. 3 agosto 1983, n. L 212.

(4)

G.U. 15 agosto 1988, n. L 225.

(5)

G.U. 29 dicembre 1987, n. L 369.

(6)

G.U. 1 maggio 1975, n. L 113.

(7)

G.U. 26 febbraio 1986, n. L 48.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 1

Il presente regolamento stabilisce:

a) al titolo I, le modalità d'applicazione delle distillazioni di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87;

b) al titolo II, le modalità d'applicazione della distillazione riservata ai titolari dei contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola di cui all'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87;

c) al titolo III, le disposizioni comuni per le distillazioni di cui ai titoli I e II.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

TITOLO I

Distillazioni di cui agli articoli 38 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 2

1. Qualora vengano aperte per una determinata campagna le distillazioni di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori possono far distillare un quantitativo di vino da tavola o, nel caso della distillazione di cui all'articolo 38, di vino da tavola e di vino atto a produrre vino da tavola che non può eccedere quantitativi da stabilire per ettaro di superficie coltivata dai produttori per la produzione di vino da tavola.

Il numero di ettari cui si riferiscono i quantitativi da stabilire di cui al primo comma è quello indicato nella terza colonna della tabella B relativa alla dichiarazione di produzione, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3929/87.

Nel caso in cui:

- la superficie non è indicata nella dichiarazione di produzione suddetta, oppure

- la superficie viticola non è ripartita secondo le categorie di vigneti menzionate all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3929/87,

il numero di ettari viene calcolato dividendo il quantitativo di vino da tavola ottenuto per la resa all'ettaro dei prodotti utilizzati.

I produttori che intendono procedere alla distillazione stipulano uno o più contratti di consegna ovvero presentano una o più dichiarazioni.

2. L'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all'articolo 6 è autorizzata prima che il produttore presenti la dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 3929/87 a condizione che il versamento dell'aiuto al distillatore o lo svincolo della cauzione siano subordinati alla presentazione della dichiarazione di produzione.

Tuttavia, nel caso contemplato al comma precedente i quantitativi totali indicati nel contratto o nella dichiarazione non possono superare quelli risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 ai quantitativi di vino da tavola ottenuti dal produttore dall'inizio della campagna considerata e iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

3. In deroga al paragrafo 1, per la campagna 1988/1989 i produttori possono far distillare un quantitativo di vino da tavola o, nel caso della distillazione di cui all'articolo 38, di vino da tavola e di vino atto a produrre vino da tavola che non può essere superiore a percentuali da stabilire del quantitativo di vino da tavola da essi prodotto nella parte greca della zona viticola C III, nella parte spagnola delle zone viticole C o nelle altre zone viticole.

Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applicano le percentuali menzionate al primo comma e, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna " vino da tavola " della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione suddetta, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Per la campagna 1988/1989, qualora si applichi il disposto del paragrafo 2, primo comma, i quantitativi totali indicati nel contratto o nella dichiarazione non possono superare i quantitativi risultanti dall'applicazione delle disposizioni del primo comma ai quantitativi di vino da tavola ottenuti dal produttore dall'inizio della campagna considerata e iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 3

1. Per quanto riguarda la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, se dalle comunicazioni contemplate all'articolo 12, paragrafo 1, risulta che la quantità totale dei vini da tavola indicata nei contratti presentati agli organismi d'intervento supera il volume fissato conformemente all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, i contratti possono essere eseguiti soltanto per una determinata percentuale della quantità prevista.

Detta percentuale viene fissata dalla Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, entro e non oltre un mese dalla data in cui le sono pervenuti i dati di cui al comma precedente.

2. Le operazioni di distillazione non possono iniziare prima del giorno in cui viene fissata la percentuale menzionata al paragrafo 1.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

TITOLO II

Distillazione riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola di cui all'articolo 42 paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87

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Art. 4

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre della campagna considerata.

2. Qualora venga decisa, per una determinata campagna, la distillazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono far distillare un quantitativo di vino sotto contratto di magazzinaggio che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto nella precedente campagna.

3. Possono essere sottoposti alla distillazione di cui al paragrafo 2 soltanto i vini oggetto di un contratto di magazzinaggio a lungo termine concluso durante la precedente campagna a norma del regolamento che accorda la possibilità di concludere i contratti suddetti. Tali vini devono presentare le caratteristiche prescritte dal regolamento che concede la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine, tranne per l'acidità volatile il cui limite non può tuttavia superare quello previsto all'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applica la percentuale menzionata al paragrafo 2 è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati quale vino nella colonna "vino da tavola" della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione suddetta, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

TITOLO III

Disposizioni comuni

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 5

In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che durante la precedente campagna erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 dei regolamenti della Commissione (CEE) nn. 2352/87 (1), 2353/87 (1) e 441/88 (2).

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all'articolo 6 prima che i produttori abbiano fornito la prova di cui al primo comma, a condizione che in tali contratti o dichiarazioni di consegna figuri una dichiarazione nella quale il produttore attesta di aver adempiuto gli obblighi di cui al primo comma o di soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e si impegna a consegnare i quantitativi residui necessari per conformarsi interamente all'obbligo entro i termini fissati dalla competente autorità nazionale.

La prova di cui al primo comma deve essere presentata anteriormente al 1° giugno della campagna considerata.

(1)

G.U. 4 agosto 1987, n. L 213.

(2)

G.U. 18 febbraio 1988, n. L 45.

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Art. 6

1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 devono essere presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre quattro mesi dall'apertura di ciascuna distillazione per la campagna considerata.

Per quanto riguarda tuttavia la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87, i contratti e le dichiarazioni devono essere presentati per approvazione entro e non oltre due mesi dall'apertura della distillazione.

2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati almeno:

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola;

b) il nome e l'indirizzo del produttore;

c) il luogo di magazzinaggio del vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria;

f) il tipo di vino da tavola, ove si tratti di vino da tavola dei tipi A II, A III e R III;

g) se del caso, il riferimento al contratto di magazzinaggio di cui il vino in causa è stato oggetto.

3. L'approvazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3929/87.

4. L'organismo d'intervento comunica l'esito della procedura di approvazione entro e non oltre un mese dalla scadenza dei termini indicati al paragrafo 1.

5. Il quantitativo di vino consegnato alla distillazione da ciascuno dei produttori che hanno concluso un contratto non può essere inferiore a 10 hl.

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Art. 7

1. Le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna in causa.

2. Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà e uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 8

1. I prezzi minimi di acquisto e gli importi degli aiuti sono fissati prima dell'inizio di ciascuna campagna.

2. Il distillatore paga al produttore i prezzi minimi d'acquisto di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnata, a condizione che quest'ultimo abbia fornito la prova di cui all'articolo 5 all'autorità competente entro i due mesi successivi alla consegna del vino. Se la prova viene fornita dopo i due mesi, il distillatore effettua il pagamento entro un mese.

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Art. 9

1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova che la cauzione è stata costituita.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata se sono fornite, al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato nonché, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro il termine stabilito.

Se le prove non sono fornite entro il termine stabilito ma nei due mesi successivi e se il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80% della cauzione.

3. Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui al paragrafo 1 è tenuto, se del caso, a fornire la prova all'organismo d'intervento, entro un mese dalla presentazione della prova dell'avvenuta distillazione, che il prezzo minimo d'acquisto per il vino distillato è stato pagato entro il termine stabilito.

Se tale prova non è fornita entro il termine stabilito ma nei due mesi successivi e se il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento versa l'80% dell'aiuto.

La prova dell'avvenuta distillazione non può essere presentata dal distillatore prima che il produttore abbia fornito la prova di cui all'articolo 5.

4. Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1° giugno successivo alla campagna considerata, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

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Art. 10

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano con esso in stretta relazione economica.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo:

- A I, i vini da tavola bianchi non appartenenti ai tipi A I, A II o A III;

- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo inferiore al 12,5% vol e non appartenenti ai tipi R I o R III;

- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% vol e non appartenenti al tipo R III.

3. In Spagna, per la campagne 1988/1989 e 1989/1990, un produttore può conferire alla distillazione il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco di sua produzione con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso di sua produzione. A tal fine, il prodotto è assimilato a un vino da tavola bianco del tipo A I.

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Art. 11

1. Nel caso contemplato all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente, secondo la distillazione, prima delle date previste all'articolo 6, paragrafo 1.

L'organismo d'intervento comunica al produttore l'esito della procedura di approvazione entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può avvenire soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e non oltre il 31 luglio della campagna considerata.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto successivo.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato.

L'importo dell'aiuto è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Per beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 31 agosto della campagna considerata, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tale riepilogo siano vistati da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova che è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto saldo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, anteriormente al 30 novembre successivo alla campagna di cui trattasi, viene fornita la prova che:

- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;

- il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro il termine stabilito all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto ma non oltre il 31 gennaio successivo, l'organismo d'intervento svincola l'80% della cauzione.

Qualora si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa a quest'ultimo, anteriormente al 1° maggio successivo, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 12

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro un mese dalla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del contratto o della dichiarazione, i quantitativi di vino o di vino alcolizzato che figurano nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna approvati.

2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati, ripartiti secondo il colore, nonché i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano, entro e non oltre il 30 settembre successivo alla campagna considerata, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non hanno adempiuto i rispettivi obblighi e le conseguenti misure adottate.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° settembre 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente