Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/88 DELLA COMMISSIONE, 31 agosto 1988

G.U.C.E. 1 settembre 1988, n. L 241

Riduzione del prezzo d'acquisto dei vini a norma dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° settembre 1988

Applicabile dal: 1° settembre 1988

Nota

Il presente regolamento, abrogato con effetto a decorrere dal 1° agosto 2000 dal Reg. (CE) n. 1623/2000, continua a trovare applicazione fino al 31 agosto 2000 per i prodotti della campagna 1999/2000, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 106 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

______________________________________________________________________

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (2), in particolare gli articoli 44 e 81,

Considerando che l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, per talune distillazioni, una riduzione del prezzo d'acquisto del vino da corrispondere ai produttori che hanno aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunte di saccarosio o di mosto d'uva concentrato il quale abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento o per il quale sia stata presentata domanda di aiuto;

Considerando che è assai difficile stabilire un rapporto tra l'aumento del titolo alcolometrico praticato dai singoli produttori e il vino consegnato alla distillazione; che, di conseguenza, la determinazione precisa del vantaggio economico ottenuto da ogni produttore richiede una mole di lavoro amministrativo eccessiva, che rischia di ritardare il versamento degli aiuti e di rimettere in questione tutto il sistema delle misure d'intervento; che occorre applicare una riduzione del prezzo d'acquisto del vino, fondata sull'aumento medio del titolo alcolometrico naturale in ciascuna zona viticola; che, onde evitare gli oneri amministrativi particolarmente gravosi che deriverebbero da un controllo sistematico dell'aumento del titolo alcolometrico presso tutti i produttori, occorre prevedere una riduzione forfettaria, all'interno di ogni zona o parte di zona, del prezzo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione;

Considerando che è equo e ragionevole disporre che i produttori i quali non hanno proceduto, per nessuna parte della loro produzione di vino da tavola, all'aumento del titolo alcolometrico del vino mediante aggiunta di saccarosio o di mosto d'uva concentrato che abbia beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87, possano ricevere il prezzo integrale;

Considerando che i produttori i quali siano ricorsi a tale procedimento soltanto per una parte della loro produzione inferiore a quella da essi consegnata alla distillazione dovrebbero ricevere il prezzo integrale per un quantitativo corrispondente alla differenza tra il volume consegnato e il volume arricchito;

Considerando che l'aiuto per il prodotto ottenuto dalla distillazione, nonché il prezzo dei prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento nel quadro delle distillazioni previste dagli articoli 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 devono essere adeguati per tener conto della diminuzione del prezzo d'acquisto del vino;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.

(2)

G.U. 26 luglio 1988, n. L 198.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 1

1. Il prezzo d'acquisto del vino consegnato ad una delle distillazioni previste dagli articoli 36, 38, 39, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87 è ridotto di un importo da fissare prima dell'inizio di ogni campagna. Tale importo differisce da una zona viticola all'altra a seconda dell'aumento massimo del titolo alcolometrico conformemente all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 822/87,

La riduzione di cui al primo comma non si applica:

- al vino consegnato da produttori di regioni in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato soltanto mediante aggiunta di mosto d'uva, i quali rinuncino per la campagna in causa a qualsiasi aiuto fissato a norma dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87.

In tal caso, il produttore presenta al distillatore una copia, debitamente vidimata dall'autorità competente designata dallo Stato membro, della dichiarazione di rinuncia agli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2640/88 della Commissione (1),

- al vino entrato in distilleria dopo le date indicate per le varie zone viticole all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 e consegnato da un produttore il quale fornisce alle autorità competenti la prova di non avere, nel corso della campagna, né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 45 dello stesso regolamento.

2. Per il quantitativo di vino consegnato ad una delle distillazioni di cui al paragrafo 1 viene versato un importo pari alla riduzione citata al paragrafo 1 al produttore che anteriormente al 1° settembre provveda direttamente o tramite un distillatore a farne richiesta all'autorità competente e che, nel corso della campagna, non abbia né aumentato il titolo alcolometrico della sua produzione di vino da tavola mediante aggiunta di saccarosio, né presentato per tale produzione domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Per il produttore che inoltri la sua richiesta anteriormente al 1° settembre e che, nel corso della campagna, abbia aumentato il titolo alcolometrico mediante aggiunta di saccarosio o presentato domanda di aiuto soltanto per una parte della sua produzione di vino da tavola, inferiore al volume consegnato complessivamente alle varie distillazioni durante la campagna, l'importo di cui al primo comma viene versato per la quantità corrispondente alla differenza tra il quantitativo di vino da tavola che il produttore ha consegnato o fatto consegnare alla distillazione ed il quantitativo di vino da tavola di cui egli ha aumentato il titolo alcolometrico.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere da tali produttori ogni elemento informativo che consenta di verificare la fondatezza della sua richiesta.

3. Il paragrafo 2, secondo comma, non si applica ai quantitativi di vino consegnati da un produttore che abbia acquistato detto vino.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai produttori degli Stati membri che non autorizzino l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87.

(1)

G.U. 26 agosto 1988, n. L 236.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 2

Per quanto riguarda i vini consegnati ad una delle distillazioni di cui all'articolo 1 e ai quali è stata applicata la riduzione, sono ridotti di un importo pari alla riduzione stessa:

- l'aiuto da versare ai distillatori,

- il prezzo da versare ai distillatori per il conferimento a un organismo d'intervento a norma dell'articolo 36, paragrafo 6 e dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87,

- la partecipazione del FEAOG alle spese a carico degli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 3

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per controllare i fatti e l'osservanza delle disposizioni previste all'articolo 1.

2. Essi informano immediatamente la Commissione delle misure adottate.

N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO, a decorrere dal 1° agosto 2000,  dall'art. 105 del Reg. (CE) n. 1623/2000.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente