
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1442/88 DEL CONSIGLIO, 24 maggio 1988
G.U.C.E. 28 maggio 1988, n. L 132
Concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 31 maggio 1988
Applicabile dal: 31 maggio 1988
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N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Considerando che il continuo crescente squilibrio del mercato vitivinicolo esige che vengano attuate misure di portata e di efficacia tali che, a medio termine, la produzione si riadegui definitivamente al livello della domanda;
Considerando che l'esperienza acquisita in materia di riduzione del potenziale viticolo, in particolare nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 - 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici viticole (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3775/85 (4), dimostra che è opportuno intensificare lo sforzo intrapreso; che occorre soprattutto provvedere ad estendere la possibilità di abbandono a tutte le categorie di superfici viticole;
Considerando che occorre promuovere l'abbandono delle superfici viticole mediante la concessione, durante le prossime otto campagne viticole, di premi il cui importo sarà articolato in funzione della produttività delle superfici in questione, per tener conto del costo dell'operazione di estirpazione, della perdita del diritto di reimpianto e della perdita di redditi futuri;
Considerando che, nel caso di conduttori che abbandonano definitivamente l'attività agricola, il provvedimento potrebbe essere reso maggiormente stimolante prevedendo la possibilità di sostituire il regime del premio unico con un regime di premio annuo;
Considerando che una riduzione del numero delle aziende viticole consente di limitare la dispersione dell'offerta sul mercato e di semplificare la gestione del medesimo; che è quindi opportuno prevedere un incentivo supplementare per i conduttori che abbandonano la totalità della loro superficie viticola;
Considerando che conviene tener conto della situazione dei prezzi istituzionali e di mercato esistenti in Spagna durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione alle Comunità europee, per assicurare l'equilibrio tra il livello dei premi di abbandono ed il reddito che risulta per i conduttori dai prezzi suddetti;
Considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa dei premi di abbandono, è opportuno fissare date limite per la presentazione delle domande e stabilire le condizioni cui deve ottemperare il richiedente;
Considerando che l'abbandono di superfici viticole da parte di conduttori membri di associazioni cooperative che procedono alla trasformazione in comune delle uve raccolte dai loro membri può ridurre i quantitativi di uva conferiti e provocare un aumento dei costi di trasformazione; che è quindi equo prevedere che gli effetti negativi possano essere compensati; che, viste le differenze esistenti a livello di strutture viticole all'interno della Comunità, è opportuno che l'eventuale regime di compensazione sia adottato dagli Stati membri;
Considerando che sembra equo concedere ai conduttori che attuano tale misura e contribuiscono quindi al risanamento durevole del mercato il beneficio di una diminuzione, eventualmente portata fino all'esenzione totale, della loro partecipazione alla distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88 (6); che è giustificato prevedere che tale beneficio sia funzione della riduzione del potenziale viticolo realizzata ed esigere che, ai fini della concessione di tale beneficio, la riduzione in questione sia pari ad almeno 50 ettolitri;
Considerando che in talune zone viticole la riduzione dell'attività agricola può causare gravi problemi, in particolare sotto l'aspetto dello spopolamento, e mettere in causa la politica qualitativa avviata; che conviene pertanto prevedere la possibilità di non applicare soltanto parzialmente il regime di abbandono pur fissando dei limiti per garantire che la misura avrà un'applicazione efficace e rispetterà il necessario equilibrio tra le varie zone viticole della Comunità; che è inoltre opportuno prevedere procedure che consentano di alleviare le difficoltà eventualmente riscontrate e, nei casi di urgenza estrema, la possibilità di sospendere o limitare l'applicazione del regime di abbandono;
Considerando che il premio di abbandono definitivo riveste interesse comunitario e deve contribuire a raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del trattato; che nel contempo esso ha lo scopo di contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni; che conviene prevedere, per un periodo iniziale di due campagne, il finanziamento di questa misura, in parti uguali, da parte delle sezioni "garanzia" ed "orientamento" del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;
Considerando che, per garantire la massima efficacia all'azione prevista, occorre fissare i termini per il versamento dei premi ai beneficiari e prevedere la possibilità di anticipi su cauzione, nonché il versamento agli Stati membri, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, di anticipi corrispondenti alla partecipazione comunitaria, prevedendo, nel contempo, che il versamento dei premi e il contributo definitivo del Fondo siano subordinati all'attuazione dell'estirpazione alle condizioni richieste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 15 aprile 1988, n. C 100.
Parere reso il 20 maggio 1988.
G.U. 28 marzo 1985, n. L 88.
G.U. 31 dicembre 1985, n. L 362.
G.U. 27 marzo 1987, n. L 84.
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. I conduttori:
a) di superfici viticole coltivate destinate alla produzione di:
- vino,
- uve da tavola,
- uve da essiccazione, o
b) di superfici viticole coltivate a viti madri di portainnesto piantate con varietà di portinnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti,
beneficiano, durante le campagne viticole dal 1988/1989 al 1995/1996, su loro richiesta e alle condizioni previste dal presente regolamento per l'abbandono definitivo della viticoltura:
- di un premio di abbandono definitivo e
- di un regime preferenziale di distillazione.
2. La concessione del premio di abbandono definitivo comporta, per il conduttore, la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. L'importo del premio per ettaro è fissato come segue:
a) per le superfici non inferiori a 10 are, ma non superiori a 25 are che sono coltivate a varietà di uve da vino e costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dall'azienda interessata: 3 600 ECU;
b) per le superfici superiori a 25 are coltivate a varietà di uve da vino:
- 1 200 ECU se la resa media per ettaro non oltrepassa 20 ettolitri;
- 2 800 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 20 ettolitri, ma non oltrepassa 30 ettolitri;
- 3 500 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 30 ettolitri, ma non oltrepassa 40 ettolitri;
- 3 800 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 40 ettolitri, ma non oltrepassa 50 ettolitri;
- 5 250 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 50 ettolitri, ma non oltrepassa 90 ettolitri;
- 7 150 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 90 ettolitri, ma non oltrepassa 130 ettolitri;
- 9 200 ECU se la resa media per ettaro è superiore a 130 ettolitri, ma non oltrepassa 160 ettolitri;
- 10 200 ECU se la media per ettaro oltrepassa 160 ettolitri;
c) per le superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà di uve da tavola o contemporaneamente fra queste varietà e le varietà di uve da vino:
- 10 800 ECU quando si tratta di una coltura a pergola costituita dalle varietà a chicco grande che figureranno in un elenco ancora da definire;
- 8 400 ECU quando si tratta di una coltura a pergola costituita da varietà diverse da quelle considerate al primo trattino;
- 7 200 ECU quando si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola costituita dalle varietà considerate al primo trattino;
- 6 000 ECU quando si tratta di una coltivazione diversa da quella a pergola costituita da varietà diverse da quelle considerate al primo trattino;
d) per le superfici destinate alla produzione di vino idoneo a produrre un'acquavite di vino a denominazione di origine nella regione delle Charentes: 7 200 ECU;
e) per le superfici coltivate a varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, fra le varietà destinate alla produzione di uve da essiccazione o contemporaneamente fra queste e altre varietà: 7 200 ECU;
f) per le superfici coltivate a madri di portainnesto: 6 000 ECU.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1, ad eccezione di quello contemplato alla lettera a), sono maggiorati di 600 ECU per ettaro se le superfici considerate rappresentano la totalità della superficie viticola coltivata dal richiedente.
3. La resa per ettaro delle superfici estirpate di cui al paragrafo 1, lettera b) è determinata in base alla resa media dichiarata per l'azienda del beneficiario e in base alla constatazione della capacità produttiva del vigneto da estirpare effettuata in loco, prima dell'estirpazione, da parte dell'organismo competente dello Stato membro.
4. Per quanto riguarda la Spagna, i premi di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui al paragrafo 2 sono fissati secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 in modo che la differenza tra gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 777/85 e quelli indicati ai paragrafi 1 e 2 sia ridotta di 3/7 all'inizio della campagna 1988/1989 e successivamente in maniera uniforme all'inizio di ciascuna delle campagne successive; a partire dalla campagna 1992/1993 in tale Stato membro si applica il livello comunitario.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Il premio di abbandono definitivo non può essere concesso per:
a) le superfici viticole coltivate di una stessa azienda che, complessivamente, sono inferiori o uguali a 25 are, eccettuate quelle non inferiori a 10 are se esse costituiscono la totalità della superficie viticola coltivata dell'azienda in questione;
b) le superfici viticole coltivate per le quali sono state constatate dopo il 1976 infrazioni alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di impianti;
c) le superfici viticole che non sono più coltivate;
d) le superfici viticole piantate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Le domande per la concessione del premio devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni campagna ai servizi designati dagli Stati membri.
Se le domande riguardano superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, le domande devono essere integrate da una dichiarazione ufficiale che certifichi la resa per ettaro determinata conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.
2. La concessione del premio è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente s'impegna a procedere o far procedere, anteriormente al 15 maggio dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti sulle superfici per le quali è stato richiesto il premio.
3. Inoltre, il premio viene concesso solo se il richiedente:
- ha il diritto, conformemente alla legislazione nazionale e all'atto della presentazione della domanda, di disporre della superficie in questione;
- presenta, qualora non adempia la condizione di cui al primo trattino, l'accordo scritto del proprietario della superficie.
4. Gli Stati membri possono decidere di anticipare le date di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 2.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Per la concessione del premio di abbandono definitivo, le superfici a coltura associata sono espresse in superfici a coltura pura applicando il coefficiente di conversione abituale per l'area di produzione in questione.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
L'importo del premio di abbandono definitivo è pagato al più tardi alla fine dell'anno civile successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di premio, sempreché il richiedente abbia provato che l'estirpazione ha avuto effettivamente luogo.
A richiesta del conduttore, il premio viene pagato anticipatamente a condizione che egli costituisca una cauzione da determinarsi.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Gli Stati membri possono prevedere, per i conduttori membri di una cantina sociale o di un'altra associazione di viticultori, che i premi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 siano ridotti di un importo pari, al massimo, al 15%. In tal caso le somme corrispondenti a questa riduzione sono versate alle cantine o alle associazioni in questione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere disposizioni che comportano una compensazione nazionale per le cantine sociali ed altre associazioni di viticoltori che dimostrino:
- di aver dovuto ridurre la loro attività in seguito alla diminuzione dei conferimenti dei membri, in conseguenza della concessione del premio di abbandono definitivo,
- che la superficie coltivata dai loro membri è diminuita di almeno il 10% rispetto a quella coltivata nella campagna 1987/1988.
L'importo della compensazione nazionale non può eccedere le perdite connesse con la riduzione di attività.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni eventualmente adottate in applicazione del presente articolo.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Il conduttore avente diritto al premio in seguito all'abbandono definitivo di una superficie destinata alla produzione di vino da tavola beneficia inoltre, a sua richiesta e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, di una esenzione:
- totale, quando l'azienda ha subito una diminuzione del potenziale di produzione di vino da tavola superiore al 50%;
- pari a uno o più livelli da determinare, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, quando la diminuzione del potenziale è compresa fra 20 e 50%,
a condizione che la diminuzione del potenziale sia di almeno 50 ettolitri.
Non è ammessa nessuna esenzione quando la diminuzione del potenziale è inferiore a 20%.
L'esenzione di cui al primo comma non si applica al volume ottenuto grazie ad un incremento del potenziale di produzione, successivo all'erogazione del premio di abbandono, imputabile ad un aumento della superficie viticola e/o delle rese.
2. La percentuale di diminuzione del potenziale di produzione di vino da tavola è pari al rapporto fra il quantitativo ottenuto moltiplicando la resa stabilita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 per la superficie estirpata e la media della produzione di vino da tavola dichiarata dall'azienda nel corso delle cinque campagne viticole precedenti l'estirpazione; tuttavia i volumi di produzione della campagna più importante e quelli della campagna meno importante non vengono conteggiati per il calcolo della suddetta media della produzione.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Se il conduttore beneficia dell'indennità annua di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola (1), il premio di abbandono definitivo di cui all'articolo 1 del presente regolamento può essere concesso, a richiesta dell'interessato, sotto forma di premio annuo di un importo massimo imputabile di 1 350 ECU/ha che sarebbe concesso per la durata stabilita per detta indennità annua. Per le superfici viticole, la concessione di detto premio esclude la concessione del premio complementare per ettaro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1096/88.
G.U. 29 aprile 1988, n. L 110.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Gli Stati membri verificano se gli impegni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 sono stati rispettati.
2. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati della verifica.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Prima del 1° aprile 1990 il Consiglio esamina in modo esauriente tutti gli elementi delle misure di estirpazione adottate e delibera a maggioranza qualificata, in base ad una proposta della Commissione, sugli adeguamenti eventualmente necessari.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Su richiesta giustificata, la Commissione può autorizzare uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, a non applicare le misure di cui al presente regolamento, nei limiti del 10% del potenziale di produzione dello Stato membro interessato, nelle zone nelle quali:
- le condizioni naturali, oppure
- il rischio di spopolamento, oppure
- la rimessa in questione della politica qualitativa, oppure
- il beneficio di premi di ristrutturazione concessi a norma del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (1),
si oppongono ad una riduzione della produzione.
2. La Commissione può tener conto delle difficoltà socioeconomiche di talune zone diverse da quelle di cui al paragrafo 1, in particolare delle zone in cui le possibilità di colture alternative sono limitate. Qualora tali difficoltà siano particolarmente gravi, la Commissione può autorizzare lo Stato membro in questione a non applicare in tali zone le misure di cui al presente regolamento, al di là di una percentuale del potenziale di produzione della zona interessata, percentuale che sarà fissata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, per zona si intende l'area geografica amministrativa dalle cui caratteristiche emerge l'omogeneità del vigneto.
4. L'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può riguardare al massimo solo il 10% del potenziale di produzione dello Stato membro interessato. Il potenziale di produzione è calcolato in base alla produzione media rilevata nelle campagne 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.
5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure necessarie per evitare un'applicazione manifestamente non equilibrata del presente regolamento tra gli Stati membri o tra regioni degli Stati membri, in particolare nelle zone confrontate con gravi problemi socioeconomici.
In attesa della decisione del Consiglio, la Commissione può, in caso di urgenza e se le estirpazioni rischiano di essere effettuate in massa, sospendere o limitare l'applicazione del presente regolamento in una o più unità amministrative.
G.U. 29 febbraio 1980, n. L 57.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
La Commissione avvia le azioni necessarie per garantire l'informazione completa e dettagliata dei conduttori interessati dalle misure previste nel presente regolamento. Tali azioni devono consentire ai conduttori di disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per decidere dell'abbandono totale o parziale delle loro superfici viticole.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezioni "garanzia" e "orientamento"), in appresso denominato "Fondo", le spese sostenute dagli Stati membri a titolo del presente regolamento.
2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 70% delle spese sostenute a titolo del presente regolamento.
Per le campagne 1988/1989 e 1989/1990 il rimborso è assicurato per metà della sezione garanzia e per metà dalla sezione orientamento.
Le modalità della ripartizione tra la sezione garanzia e la sezione orientamento saranno rivedute sulla scorta dei risultati ottenuti per il risanamento dei mercati, nell'ambito delle misure previste all'articolo 11.
3. Il Fondo versa agli Stati membri un anticipo, previa notifica:
- di un elenco delle superfici per le quali siano state presentate domande per la concessione del premio d'abbandono definitivo prima della data limite fissata a norma dell'articolo 4,
- dell'impegno di versare, entro la fine del medesimo anno, gli stanziamenti ricevuti dal Fondo ai beneficiari che adempiono le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
L'anticipo non può eccedere il 70% dell'importo dei premi richiesti.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Le domande di contributo del Fondo devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 1° maggio di ogni anno.
2. La Commissione decide in merito a tali domande con la massima celerità, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. L'importo dovuto dal Fondo agli Stati membri è fissato definitivamente dopo la presentazione, ogni anno anteriormente al 1° aprile, di un elenco dei premi di abbandono definitivo pagati ai beneficiari durante l'anno precedente.
2. Gli anticipi che sono spesi durante l'anno per il quale sono stati concessi vengono detratti dalle somme da versare per l'anno successivo.
3. Le modalità d'applicazione degli articoli 14 e 15 e del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate, qualora non siano stati rispettati gli impegni di cui all'articolo 4. Essi comunicano alla Commissione le misure applicate e, in particolare, lo stato di avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie.
2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori, i quali le detraggono, proporzionalmente al finanziamento comunitario, dalle spese finanziate dal Fondo.
3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli Stati membri comunicano alla Commissione, durante le campagne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le superfici viticole estirpate con il beneficio del premio corrispondente. La Commissione tiene conto di tali informazioni nella relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti. La concessione di detti aiuti, salvo la compensazione prevista all'articolo 7, è subordinata al loro esame ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Fatte salve disposizioni particolari, le modalità d'applicazione del presente regolamento, segnatamente le modalità concernenti:
- la garanzia di cui all'articolo 6, secondo comma,
- l'applicazione, ai conduttori membri di una cantina sociale, dell'esenzione dalla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 8,
sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Nel titolo, all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 777/85 i termini "1989/1990" sono sostituiti dai termini "1987/1988".
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
N.d.R. Il presente regolamento, modificato dal Reg. (CE) n. 1679/1999, è stato ABROGATO dall'art. 81 del Reg. (CE) 1493/1999.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER