
REGOLAMENTO (CEE) N. 1272/88 DELLA COMMISSIONE, 29 aprile 1988
G.U.C.E. 11 maggio 1988, n. L 121
Modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1137/88 (2), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 7,
Considerando che, per definire con precisione i seminativi che possono beneficiare di un aiuto al ritiro dalla produzione, è opportuno ricorrere alle definizioni di cui al regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997 (3) e alla decisione 83/461/CEE della Commissione, del 4 luglio 1983, che stabilisce le definizioni relative all'elenco delle caratteristiche e l'elenco dei prodotti agricoli per l'esecuzione dell'indagine "strutture 1983" nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole (4);
Considerando che, in caso di consociazione tra coltivazioni per seminativi e coltivazioni permanenti, è opportuno prevedere che le terre interessate possano fruire di un aiuto al ritiro dalla produzione, a condizione che le superfici utilizzate come seminativi corrispondano almeno al 50%; che, tuttavia, si deve escludere un aumento della produzione delle coltivazioni permanenti su tali terre;
Considerando che gli Stati membri dovrebbero fissare il periodo di riferimento durante il quale i seminativi sono stati effettivamente coltivati, tenendo conto delle condizioni specifiche di produzione sul loro territorio; che, per garantire un'applicazione uniforme del regime, è opportuno stabilire che tale periodo sia compreso tra il 1° luglio 1985 e il 30 giugno 1988 e abbia una durata minima di una campagna agricola; che, inoltre, per evitare speculazioni, è necessario escludere dal regime le superfici recentemente convertite in seminativi;
Considerando che è necessario definire le misure indispensabili per mantenere buone condizioni agronomiche nelle terre ritirate dalla produzione;
Considerando che è opportuno determinare gli obblighi del beneficiario dell'aiuto, in caso di utilizzazione delle terre ritirate come pascoli, per un allevamento estensivo; che è necessario garantire che tali pascoli corrispondano a pascoli permanenti costituiti da piante poco produttive, che ricevano concimi esclusivamente naturali tranne durante il periodo di impianto di pascolo, e che siano soggetti ad un lieve carico di bestiame; che, dato che un allevamento estensivo si pratica, di norma, su tutta l'azienda, per garantire i necessari controlli di questa prassi, è indispensabile fissare limiti di densità del bestiame per tutta l'azienda o vietare l'aumento del numero iniziale di unità di bestiame adulto;
Considerando che si devono stabilire le indicazioni da fornire in una domanda di aiuto; che, per facilitare i controlli necessari, il richiedente deve impegnarsi a consentire agli organismi competenti l'accesso alla sua azienda e a non ostacolare in alcun modo i controlli;
Considerando che si deve tener conto dei casi in cui il conduttore agricolo non è proprietario dell'azienda ed in particolare del caso in cui l'azienda è in affitto rustico, stabilendo le condizioni minime per evitare speculazioni connesse con l'entrata in vigore del presente regime, che porterebbero alla rescissione o al mancato rinnovo di contratti di affitto rustico;
Considerando che, per valutare adeguatamente la perdita di reddito subita con il ritiro delle terre dalla produzione, gli Stati membri devono fissare l'aiuto tenendo conto in particolare delle condizioni di produzione nelle diverse regioni o zone, degli obblighi del beneficiario quanto al mantenimento di buone condizioni agronomiche, della protezione dell'ambiente e del mantenimento dello spazio naturale e del reddito derivante da un'utilizzazione non agricola; che, nel caso di utilizzazione delle superfici ritirate come i pascoli o per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, si ritiene opportuno ridurre l'aiuto di un tasso compreso tra il 40 e il 60%, per tener conto delle minori perdite di reddito;
Considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche in caso di aumento della superficie e in caso di cessazione dell'azienda nel periodo di impegno; che, inoltre, per garantire l'elasticità del regime, è opportuno consentire al beneficiario di chiedere alcune modifiche del proprio impegno;
Considerando che si devono stabilire i controlli che gli Stati membri devono effettuare; che, inoltre, risulta indispensabile che gli Stati membri adottino misure efficaci per sanzionare la mancata osservanza degli impegni sottoscritti dal beneficiario;
Considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 30 marzo 1985, n. L 93.
G.U. 29 aprile 1988, n. L 108.
G.U. 2 marzo 1988, n. L 56.
G.U. 12 settembre 1983, n. L 251.
Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione.
1. Ai sensi del presente regolamento per seminativi si intendono i seminativi enumerati alla lettera D dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 e definiti nell'allegato della decisione 83/461/CEE della Commissione, escluse le terre di cui al punto D/21 e le terre adibite a produzioni non soggette ad un'organizzazione comune di mercato.
2. Nel caso di consociazione tra coltivazioni per seminativi e coltivazioni permanenti, la superficie agricola utilizzata è ripartita tra le produzioni vegetali, proporzionalmente all'utilizzazione del suolo da parte di queste e, se le superfici utilizzate come seminativi costituiscono almeno il 50%, possono essere oggetto di ritiro delle terre dalla produzione, a condizione che le capacità di produzione delle coltivazioni permanenti non aumentino.
1. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85, durante il quale i seminativi erano effettivamente coltivati, deve riferirsi almeno ad una campagna agricola compresa tra il 1° luglio 1985 e il 30 giugno 1988. Tuttavia, le superfici trasformate in seminativi nel corso del 1° semestre del 1988 sono escluse dall'applicazione del regime di aiuto di cui all'articolo 1.
2. La superficie minima da ritirare dalla produzione è di 1 ha per azienda. Tuttavia, per la Grecia, tale superficie è fissata a 0,5 ettari. Per garantire un'applicazione efficace del regime, gli Stati membri possono stabilire che detta superficie sia costituita da superfici contigue, con un'adeguata configurazione.
3. La superficie da ritirare dalla produzione deve costituire almeno il 20% dei seminativi appartenenti all'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.
1. Nel caso in cui le terre sottratte alla produzione sono lasciate incolte, con possibilità di avvicendamento, le misure intese al mantenimento di buone condizioni agronomiche per le terre ritirate comprendono in particolare:
a) il divieto
- di spandere rifiuti organici, salvo sulle terre che lo richiedano ai fini dell'ammendamento del terreno, della lotta contro l'erosione o del mantenimento della fertilità;
- di utilizzare prodotti fitofarmaceutici, compresi i diserbanti, salvo quelli a scarsa persistenza, su esplicita autorizzazione dell'autorità competente;
b) l'obbligo
- di creare o di mantenere un'adeguata copertura vegetale, in particolare per prevenire l'erosione e la lisciviazione dei nitrati; la copertura può essere lasciata in loco tutto l'anno oppure interrata, a seconda delle condizioni climatiche;
- di garantire una manutenzione minima soprattutto dei filari di alberi e delle siepi preesistenti lungo le parcelle e dei corsi d'acqua e delle distese d'acqua preesistenti;
- di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche del suolo, in particolare per conservare la riserva idrica e per lottare contro le piante infestanti.
2. In caso di utilizzazione a fini non agricoli, le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate nè per produzioni vegetali, né per produzioni animali. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate all'uso specifico.
3. Gli Stati membri possono obbligare il beneficiario a garantire la manutenzione della superficie agricola ritirata dalla produzione, per proteggere l'ambiente e le risorse naturali.
In caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli, per un allevamento estensivo, il richiedente è tenuto:
a) per la superficie ritirata:
- a creare un pascolo permanente, composto esclusivamente da una miscela di specie e di varietà foraggere a scarsa produttività,
- a non irrigare,
- a non apportare sostanze fertilizzanti minerali od organiche a complemento delle deiezioni lasciate sul suolo dagli animali durante il pascolo, tranne durante il periodo d'impianto del pascolo;
- a non utilizzare prodotti fitofarmaceutici, compresi i diserbanti, tranne durante il periodo di impianti del pascolo;
- ad effettuare un solo taglio all'anno per produrre fieno destinato al bestiame dell'azienda;
b) per tutta l'azienda:
- o a non superare un carico di bestiame erbivoro di 1 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggera totale (SFT),
- o a non aumentare il numero iniziale di UBA.
1. In caso di utilizzazione della superficie ritirata per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, le superfici adibite a tali coltivazioni nel periodo di riferimento non possono usufruire dell'aiuto.
2. Il beneficiario s'impegna a non aumentare, per tutta l'azienda, il carico di bestiame erbivoro espresso in UBA, per ettaro di SFT.
1. Presentando una domanda di aiuto, il richiedente deve indicare in particolare:
a) la superficie totale dell'azienda e l'ubicazione delle parcelle agricole;
b) la ripartizione tra seminativi, prati permanenti ed altre forme di utilizzazione delle parcelle agricole appartenenti all'azienda;
c) la superficie dei seminativi effettivamente coltivati durante il periodo di riferimento;
d) la superficie che sarà ritirata dalla produzione e la sua ubicazione;
e) la superficie ritirata della produzione e l'ubicazione della stessa;
f) l'utilizzazione prevista per la superficie di cui alla lettera e).
2. Inoltre in caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli per un allevamento estensivo, il richiedente deve indicare nella domanda:
- la composizione del patrimonio zootecnico erbivoro ed il relativo fabbisogno alimentare annuo, nel periodo di riferimento,
- le fonti alimentari annue del patrimonio zootecnico erbivoro nel periodo di riferimento, che comprendono tutti gli alimenti prodotti nell'azienda ed acquistati dall'azienda,
- le modifiche previste nel quadro degli obblighi di cui all'articolo 5.
3. In caso di utilizzazione della superficie ritirata per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, il richiedente illustra la situazione delle superfici adibite a tali coltivazioni nel periodo di riferimento.
4. La domanda di aiuto deve essere corredata di elementi giustificativi da cui risulti:
- il sistema colturale di ogni parcella (sistema colturale diretto, affitto rustico, mezzadria, ecc.);
- la superficie ed i dati di identificazione di ogni parcella agricola di cui al paragrafo 1, lettera a).
L'impegno che il richiedente sottoscrive deve contenere in particolare:
a) le indicazioni di cui all'articolo 7;
b) le misure di cui all'articolo 4, intese a mantenere buone condizioni agronomiche ed eventualmente a proteggere l'ambiente e le risorse naturali;
c) eventualmente le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6;
d) la durata dell'impegno;
e) l'assunzione dell'obbligo, da parte del beneficiario, di consentire alle autorità competenti di verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti ed in particolare di consentire loro, a tal fine, l'accesso alla propria azienda;
f) l'assunzione dell'obbligo, da parte del beneficiario, di accompagnare o di far accompagnare dal proprio rappresentante gli agenti incaricati del controllo e di designare, sotto la propria responsabilità, le parcelle di cui è stata fornita la descrizione nella domanda di aiuto.
1. Le superfici interessate dal ritiro delle terre dalla produzione beneficiano dell'aiuto soltanto se il richiedente:
- le coltiva al momento della presentazione della domande e durante il periodo di validità dell'impegno;
- le ha coltivate per un periodo, da determinarsi dagli Stati membri, di durata al massimo quinquennale e variabile in funzione del sistema colturale;
- ha diritto, conformemente alla legislazione nazionale e al momento della presentazione della domanda, di coltivarle per il periodo di durata dell'impegno assunto.
2. Nel caso in cui il richiedente non soddisfi alla condizione di cui al paragrafo 1, terzo trattino, le condizioni per la presentazione della domanda sono stabilite dagli Stati membri.
1. Se le condizioni agronomiche ed economiche di produzione lo richiedono, gli Stati membri differenziano l'importo dell'aiuto a livello regionale o locale.
2. Si tiene conto degli obblighi di cui all'articolo 4, ed eventualmente degli effetti dell'inclusione delle terre messe a riposo in un avvicendamento colturale.
3. Se le superfici ritirate dalla produzione sono utilizzate per fini non agricoli, al momento della fissazione dell'aiuto si tiene conto del reddito derivante da tale impiego, salvo in caso di imboschimento.
4. L'importo dell'aiuto può essere fissato forfettariamente, tenendo però conto degli elementi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
In caso di utilizzazione delle superfici ritirate dalla produzione come pascoli, per un allevamento estensivo o per la produzione di lenticchie, ceci e vecce, si applica all'aiuto un tasso di riduzione compreso tra il 40 e il 60%, per tener conto dei redditi derivanti da tali utilizzazioni.
1. In caso di aumento della superficie agricola dell'azienda nel periodo di durata dell'impegno, il conduttore agricolo può beneficiare, per il restante periodo dell'impegno, del regime di aiuti per incoraggiare il ritiro delle terre dalla produzione per le superfici addizionali, purchè egli effettui una riduzione della superficie coltivata di tali superfici, alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Nel corso dei primi tre anni del suo impegno, il beneficiario può chiedere di aumentare le superfici ritirate dalla produzione o di modificarne l'utilizzazione.
3. Il beneficiario può chiedere la rescissione del suo impegno. Tale rescissione, tuttavia, avrà effetto soltanto a decorrere dalla fine del terzo anno d'impegno.
4. Se, dopo la concessione dell'aiuto e nel corso del periodo di durata dell'impegno, l'azienda viene ceduta, in tutto o in parte, ad un'altra persona, il beneficiario dell'aiuto o i suoi aventi diritto rimangono responsabili dell'esecuzione dell'impegno assunto dal beneficiario da parte del successore, a meno che il successore non sottoscriva egli stesso un impegno analogo per il rimanente periodo.
5. Il paragrafo 4 non è applicabile in caso di esproprio e di vendita forzata delle terre ritirate. Gli Stati membri determinano le conseguenze del decesso di un beneficiario che non soddisfi alla condizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino.
Quando le superfici ritirate dalla produzione sono comprese in un avvicendamento colturale, il beneficiario comunica all'autorità competente quali parcelle siano messe o mantenute a riposo e quali siano rimesse in coltura. Gli Stati membri stabiliscono le modalità ed i termini per la modifica.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che gli impegni siano rispettati dai beneficiari.
2. Gli Stati membri controllano ogni anno un campione rappresentativo delle aziende beneficiarie, tenendo conto in particolare della ripartizione geografica delle superfici interessate; tale campione non può essere inferiore al 5%.
In caso di irregolarità importanti, che riguardino il 5% e oltre delle domande di aiuto controllate, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
3. I controlli di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:
- una verifica di tutti gli elementi dell'impegno del beneficiario e dei documenti giustificativi,
- un controllo in loco, per ispezionare le superfici ritirate dalla produzione e la corrispondenza tra le indicazioni fornite nella domanda di aiuto e la situazione reale,
- una verifica documentale e controlli in loco per accertare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, in caso di impiego della superficie ritirata dalla produzione come pascolo per un allevamento estensivo o per la produzione di lenticchie, ceci e vecce.
In base ai controlli così effettuati viene elaborato un rapporto particolareggiato sull'adempimento degli impegni.
1. Gli Stati membri sanzionano, almeno finanziariamente, il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne in caso di forza maggiore. In caso di irregolarità gravi, gli Stati membri stabiliscono l'importo delle sanzioni finanziarie da infliggere, che equivarrà almeno all'importo dell'aiuto indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del lasso di tempo intercorso tra il pagamento dell'aiuto ed il rimborso da parte del beneficiario.
All'occorrenza, gli Stati membri fissano ogni anno il tasso d'interesse da applicare per il calcolo.
2. L'importo dell'aiuto recuperato è versato agli organismi o ai servizi pagatori e da questi detratto dalle spese finanziato dal Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.
3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme versate sono a carico della Comunità, proporzionalmente al finanziamento comunitario.
1. Prima di rendere operante l'autorizzazione di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 797/85, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi economici atti a giustificare il tasso di riduzione dell'aiuto.
2. Anteriormente al 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione un rapporto sull'applicazione del regime, dal quale risultino in particolare:
a) una sintesi dei risultati dei rapporti di controllo;
b) le azioni inflitte in caso di mancato rispetto dell'impegno;
c) la ripartizione del numero di beneficiari e della superficie totale ritirata dalla produzione, in funzione:
- dell'utilizzazione di tale superficie,
- dell'orientamento tecnico-economico delle aziende,
- delle dimensioni delle aziende,
- della percentuale delle terre ritirate per azienda,
- del sistema colturale delle parcelle;
d) una valutazione del contributo apportato dal regime all'adattamento della produzione alle esigenze dei mercati.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1988.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente