
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
REGOLAMENTO (CEE) N. 1096/88 DEL CONSIGLIO, 25 aprile 1988
G.U.C.E. 29 aprile 1988, n. L 110
Istituzione di un regime comunitario d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, date le prospettive che si delineano a medio e lungo termine sui mercati agricoli tanto comunitari quanto mondiali, l'obiettivo dell'equilibrio dei mercati richiede una politica dei prezzi che, durante il periodo di adeguamento alla nuova situazione, potrebbe provocare gravi difficoltà di reddito per una parte della popolazione rurale le cui aziende sono strutturalmente più deboli;
Considerando che è opportuno prevedere provvedimenti a favore dei capi d'azienda di età superiore ai cinquantacinque anni, che generalmente devono sormontare gravi difficoltà per adeguarsi alla nuova situazione;
Considerando che un regime d'incoraggiamento alla cessazione anticipata dell'attività agricola costituisce un provvedimento che consente a questa categoria di conduttori di abbandonare l'agricoltura a condizioni eque, offrendo loro un'adeguata fonte di reddito;
Considerando che tale misura può pure contribuire a ridurre il potenziale di produzione e quindi a stabilizzare i mercati; che la stessa misura, in quanto permette di estendere la superficie delle aziende, contribuisce inoltre a migliorare le strutture aziendali e, perciò, ad aumentare il numero delle aziende potenzialmente redditizie;
Considerando che, in caso di abbandono della produzione agricola, l'indennità annua deve essere integrata da un premio annuale per ettaro, soprattutto se la superficie agricola in questione viene riconvertita in superficie boschiva;
Considerando che la scomparsa di aziende in cui lavorano coadiuvanti familiari e salariati anziani dediti in permanenza all'agricoltura rischia di far loro perdere l'occupazione e il reddito; che è pertanto opportuno procurare anche ad essi una fonte di reddito, accordando loro un'indennità annua;
Considerando che i problemi strutturali in agricoltura differiscono tra loro per origine, natura e gravità; che questa diversità può esigere soluzioni differenziate secondo le regioni e adattabili nel tempo; che occorre contribuire allo sviluppo economico e sociale complessivo di ciascuna regione interessata; che è possibile ottenere effetti ottimali, se gli Stati membri provvedono essi stessi, in base a criteri definiti a livello comunitario, a realizzare l'azione comune, ricorrendo ai propri strumenti legislativi, regolamentari ed amministrativi;
Considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario e si prefigge il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a) del trattato, ivi comprese le trasformazioni strutturali indispensabili per il corretto funzionamento del mercato comune; che tali misure costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (5); che è inoltre opportuno aumentare il finanziamento comunitario per le misure che si traducano in una riduzione del potenziale produttivo oppure concentrare detto finanziamento sulle regioni a struttura debole, per le quali l'indice sintetico che rappresenta la situazione economica ed agricola è inferiore all'85% della media comunitaria;
Considerando che al termine di un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento conviene riesaminare le modalità delle misure in questione, in particolare le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità;
Considerando che la Comunità, in quanto contribuisce al finanziamento della suddetta azione comune, deve potersi accertare che le disposizioni adottate dagli Stati membri per l'attuazione della stessa contribuiscano al raggiungimento dei suoi obiettivi; che a tal fine conviene instaurare una procedura la quale istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per le strutture agrarie, creato all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962, relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola (6) ed implichi, per gli aspetti finanziari, la consultazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, prevista agli articolo da 11 a 15 del regolamento (CEE) n. 729/70;
Considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero poter esaminare ogni anno, in base ad una relazione presentata dalla Commissione, i risultati delle misure comunitarie o nazionali applicate, per poter accertare se il regime istituito debba essere ritoccato o completato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 2 settembre 1987, n. C 236.
G.U. 22 febbraio 1988, n. C 49.
G.U. 30 novembre 1987, n. C 319.
G.U. 28 aprile 1970, n. L 94.
G.U. 31 dicembre 1985, n. L 362.
G.U. 17 dicembre 1962, n. L 136.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
Per favorire l'adeguamento e la riorganizzazione delle strutture agrarie e per contribuire in tal modo a ripristinare l'equilibrio tra la produzione e le possibilità di smercio, è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, che mira ad instaurare un regime d'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola e la cui realizzazione è affidata agli Stati membri.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Gli Stati membri possono:
- astenersi dall'applicare in tutto il territorio o in parte di esso la totalità delle misure previste all'articolo 3 o alcune di queste;
- differenziare secondo le regioni l'applicazione delle misure stesse.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore da esso disciplinato, misure d'aiuto supplementari le cui condizioni o modalità si scostino da quelle da esso previste, a condizione che dette misure vengano decise conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Il regime di cui all'articolo 1 può comportare la concessione di:
- un'indennità annua agli imprenditori agricoli esercenti l'agricoltura a titolo principale, alle condizioni precisate dagli articolo 4 e 5;
- un premio annuale complementare per ettaro, alle condizioni precisate dall'articolo 6;
- un'indennità annua ai salariati agricoli e coadiuvanti familiari permanenti, alle condizioni precisate dall'articolo 11.
2. In sostituzione delle indennità annue di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono versare, in funzione dell'età del beneficiario, una somma forfettaria una tantum avente effetti equivalenti.
Essi possono inoltre sostituire l'indennità annua di cui al paragrafo 1, primo trattino con il premio complementare per ettaro di cui al paragrafo 1, secondo trattino, maggiorato in modo da produrre effetti equivalenti.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. L'indennità annua di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino può essere concessa agli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (2), che abbiano superato l'età di cinquantacinque anni e cessino definitivamente ogni attività inerente alla conduzione di un'azienda; la concessione è subordinata alle condizioni seguenti:
- che, sulla superficie agricola dell'azienda, la produzione agricola venga abbandonata durante l'intero periodo compreso tra il momento in cui l'imprenditore cessa la sua attività e il momento in cui egli raggiunge l'età normale di pensionamento fissata, per il settore agricolo, dal regime di previdenza sociale in vigore nello Stato membro interessato; questo periodo non può essere inferiore a cinque anni ed a tal fine può essere esteso, se del caso, oltre l'età normale di pensionamento.
Gli Stati membri possono ammettere, in casi di affitto rustico, che un terzo al massimo della superficie venga devoluto al proprietario senza che, su questa parte della superficie, la produzione agricola non venga abbandonata;
- o, se la superficie agricola dell'azienda serve ad ampliare la superficie di una o più aziende agricole in cui l'imprenditore o gli imprenditori esercitano, al più tardi a seguito dell'ampliamento della superficie, l'attività agricola a titolo principale e si impegnano a non aumentare le produzioni eccedentarie sull'insieme della superficie della loro azienda dopo l'ampliamento. Sono considerati eccedentari i prodotti per i quali sistematicamente, a livello comunitario, non esistono sbocchi normali non sovvenzionati.
2. Gli Stati membri possono ammettere che i beneficiari dell'indennità annua continuino a praticare l'agricoltura su una parte della superficie aziendale, pari al massimo del 10% del totale e comunque non superiore a 1 ettaro, sempreché venga abbandonata qualsiasi produzione a finalità commerciale.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Per cessazione della produzione agricola s'intende:
- o la destinazione della superficie agricola dell'azienda all'imboschimento o ad usi extra-agricoli compatibili con il mantenimento di buone condizioni ambientali,
- o l'arresto della produzione agricola sulle superfici dell'azienda; in tal caso, all'imprenditore che abbandoni la propria attività può essere fatto obbligo di provvedere alla manutenzione della superficie agricola, soprattutto ai fini del mantenimento di buone condizioni ambientali, sempreché cessi ogni produzione a finalità commerciale.
2. La cessazione della produzione ai sensi del paragrafo 1 può avvenire su superfici agricole equivalenti di altre aziende a seguito di permuta di appezzamenti, in modo da ottenere una ricomposizione fondiaria che consenta di ridurre i costi di produzione o di realizzare l'imboschimento in condizioni razionali.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Il premio annuale complementare per ettaro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino è concesso agli interessati che soddisfino le condizioni precisate all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino e all'articolo 5 e viene corrisposto per ogni ettaro effettivamente sottratto alla produzione agricola.
2. Gli Stati membri possono inoltre decidere le modalità secondo le quali il premio di cui al paragrafo 1 può essere versato, integralmente o parzialmente:
- in caso di affitto rustico, ai proprietari della superficie agricola sulla quale è cessata la produzione;
- ad un organismo che si è assunto la manutenzione delle superfici agricole ritirate dalla produzione agricola.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Se il beneficiario dell'indennità annua di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino cessa la produzione lattiera, i quantitativi di riferimento assegnati in virtù del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), e resi disponibili in applicazione del regime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino del presente regolamento sono sospesi per tutto il periodo durante il quale viene corrisposta l'indennità stessa, e comunque per non meno di cinque anni, tranne nel caso in cui il beneficiario di detta indennità annua fruisca dell'indennità per abbandono definitivo della produzione lattiera alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 1336/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, che fissa un'indennità per l'abbandono definitivo della produzione lattiera (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 776/87 (4)
I quantitativi di riferimento sospesi in applicazione del presente articolo non possono essere nuovamente attribuiti o assegnati per tutta la durata della loro sospensione.
2. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato "Fondo", non partecipa al finanziamento del premio annuale complementare per ettaro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, qualora quest'ultimo sia concesso in relazione a superfici per le quali venga erogato un premio per abbandono definitivo della viticoltura, in virtù del regolamento (CEE) n. 777/85 del Consiglio, del 26 marzo 1985, relativo alla concessione, per le campagne vitivinicole 1985/1986 - 1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici vitate (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1135/86 (6).
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148.
G.U. 20 marzo 1987, n. L 78.
G.U. 8 maggio 1986, n. L 119.
G.U. 20 marzo 1987, n. L 78.
G.U. 28 marzo 1985, n. L 88.
G.U. 19 aprile 1986, n. L 103.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
Spetta agli Stati membri decidere in merito a quanto segue:
- età minima dei beneficiari;
- utilizzazione delle superfici su cui cessa la produzione agricola;
- importo e durata dell'indennità annua, tenuto conto dell'età del beneficiario, nonché della situazione economica e sociale del settore agricolo nel relativo paese;
- eventuale ripartizione dell'indennità annua fra più coimprenditori;
- importo e durata del premio complementare per ettaro, tenuto conto, fra l'altro, del valore delle terre in termini di resa e del costo della loro manutenzione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino;
- modalità delle prove che consentano di verificare l'osservanza della condizione, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, quanto di non aumentare la produzione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Il Fondo partecipa nella misura definita al paragrafo 2 ed entro i limiti sotto specificati alle spese sostenute dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino e dell'articolo 6:
- importo massimo imputabile dell'indennità annua di 3 000 ECU all'anno per azienda. Gli Stati membri possono ripartire l'indennità annua fra più coimprenditori che soddisfano simultaneamente i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma. Se del caso, il contributo del Fondo è previsto fino a concorrenza dell'importo dell'indennità annua assegnata a titolo di complemento della pensione versata ai beneficiari in virtù del regime nazionale di previdenza sociale;
- durata massima di dieci anni, ma non oltre l'età di settant'anni dei beneficiari;
- per il premio complementare, l'importo massimo imputabile di 250 ECU annui per ettaro durante il periodo di abbandono effettivo della produzione agricola sulla superficie in questione, sempreché tale periodo non superi quello indicato al secondo trattino.
Se la superficie agricola del beneficiario del premio complementare per ettaro è sottoposta ad imboschimento, l'imputabilità del premio è estesa ad un periodo massimo di venti anni e, per gli agricoltori che non fruiscono dell'indennità di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, l'importo imputabile è maggiorato di una somma non superiore a 50 ECU annui per ettaro;
- importo massimo imputabile di 350 ECU annui per ettaro oppure, in caso di imboschimento, di 400 ECU annui per ettaro, qualora l'indennità annua sia sostituita dal premio complementare per ettaro. Tuttavia, l'importo massimo imputabile che risulta dalla maggiorazione del premio non può superare l'importo massimo dell'indennità annua di cui al primo trattino.
2. Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 50% delle spese imputabili di cui al paragrafo 1.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, il Fondo partecipa alle spese degli Stati membri effettuate in applicazione del regime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino entro i limiti e alle condizioni seguenti:
- importo massimo imputabile dell'indennità annua di 3 000 ECU all'anno per azienda. Gli Stati membri possono ripartire l'indennità annua fra più coimprenditori che soddisfano simultaneamente i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino. Se del caso il contributo del Fondo è previsto fino a concorrenza dell'importo dell'indennità annua assegnata a titolo di complemento della pensione versata ai beneficiari in virtù del regime nazionale di previdenza sociale;
- durata massima di dieci anni, ma non oltre l'età di settant'anni dei beneficiari.
2. Per determinare il contributo comunitario alle spese imputabili, un elenco comunitario di classificazione, per categoria, delle regioni della Comunità viene compilato secondo la procedura prevista all'articolo 14.
L'elenco viene compilato in base a un indicatore sintetico che considera:
a) per tre quarti, il livello di sviluppo economico, misurato in base all'indicatore del prodotto interno lordo per abitante e
b) per un quarto, il livello dell'agricoltura nell'occupazione totale, misurato per l'aliquota di persone attive non agricole rispetto all'occupazione totale.
3. Il Fondo rimborsa agli Stati membri le spese imputabili, secondo la categoria della regione in cui è situata l'azienda abbandonata, in base alle seguenti percentuali:
- 50% se l'indicatore sintetico regionale è inferiore al 75% dell'indicatore comunitario;
- 25% se l'indicatore sintetico regionale è pari o superiore al 75%, ma inferiore all'85% dell'indicatore comunitario.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Gli Stati membri possono concedere un'indennità annua ai salariati e coadiuvanti familiari permanenti di età non inferiore a cinquantacinque anni e non superiore all'età normale di pensionamento fissata per il settore agricolo dal regime di previdenza sociale dello Stato membro interessato, i quali:
- abbiano esercitato l'attività agricola per un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda e, durante tale periodo, abbiano dedicato all'agricoltura almeno il 50% del loro tempo attivo;
- abbiano esercitato l'attività agricola nell'azienda in cui il conduttore ha chiesto la concessione di un'indennità annua in virtù dell'articolo 3, almeno nei due anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda;
- siano iscritti al regime di previdenza sociale;
- si impegnino a non svolgere più alcuna attività agricola.
2. Ogni Stato membro fissa l'importo dell'indennità annua tenendo conto, fra l'altro, della situazione economica e sociale dell'agricoltura nazionale e di quella del beneficiario. In sostituzione di tale indennità, gli Stati membri possono versare una somma forfettaria avente effetti equivalenti.
3. Il Fondo partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri in applicazione del regime di cui al paragrafo 1, alle condizioni precisate al paragrafo 4:
- nei casi in cui il regime applicato all'azienda abbandonata sia imputabile in virtù degli articoli 9 o 10;
- per un importo massimo imputabile dell'indennità pari a 2 000 ECU annui nel caso di un salariato o coadiuvante familiare;
- entro un limite massimo di due indennità per azienda;
- per una durata massima di dieci anni, ma comunque non oltre l'età normale di pensionamento citata al paragrafo 1.
4. Il Fondo rimborsa agli Stati membri:
- nei casi indicati all'articolo 9, il 50% delle spese imputabili;
- nei casi indicati all'articolo 10:
- il 50% delle spese imputabili nelle zone di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo trattino;
- il 25% delle spese imputabili nelle zone di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo trattino.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Il periodo previsto per la realizzazione dell'azione comune è di dieci anni.
2. Dopo due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di applicazione di quest'ultimo e in particolare gli aspetti finanziari verranno riesaminati dal Consiglio su proposta della Commissione.
3. Il costo totale dell'azione comune a carico del Fondo è valutato, per i primi cinque anni, a 465 milioni di ECU.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che intendono adottare in applicazione del presente regolamento;
- le disposizioni in vigore che consentono l'applicazione del presente regolamento.
2. Unitamente alla comunicazione dei progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri indicano le connessioni esistenti sul piano regionale tra le misure in causa, da un lato, la situazione economica e le caratteristiche strutturali dell'agricoltura, dall'altro; essi forniscono altresì tutti gli elementi atti a dimostrare che le misure stesse rispondano all'obiettivo prefisso, secondo cui gli aiuti concessi in virtù del presente regolamento non devono avere per effetto di stimolare la produzione agricola.
3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione, dopo aver valutato la loro conformità al presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi di quest'ultimo, nonché nel nesso necessario tra le varie misure, esamina se ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1. Entro due mesi dalla trasmissione dei progetti, la Commissione esprime un parere al riguardo, previa consultazione del comitato permanente per le strutture agrarie, in appresso denominato "comitato".
4. Immediatamente dopo aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, gli Stati membri le comunicano alla Commissione.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Per le disposizioni comunicate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 4, la Commissione, dopo aver valutato la loro conformità al presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi di quest'ultimo, nonché del nesso necessario tra le varie misure, esamina se ricorrano i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1. Entro due mesi dalla comunicazione, il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di decisione al riguardo, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
2. Il comitato formula il proprio parere entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza delle questioni sottoposte. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione indicata all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta la decisione. Tuttavia, se quest'ultima non è conforme al parere del comitato, essa la sottopone immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere dalla data della sua presentazione al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. La Comunità può partecipare al finanziamento delle misure adottate dagli Stati membri soltanto se le relative disposizioni hanno formato oggetto di decisione favorevole conformemente all'articolo 14.
2. La partecipazione finanziaria della Comunità verte sulle spese imputabili occasionate dal versamento di aiuti la cui concessione sia stata decisa dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
Le modalità d'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 3 e dell'articolo 11, paragrafo 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.
2. Il contributo del Fondo viene deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. La Commissione può concedere acconti.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore connesse al presente regolamento vengono esaminate sulla base di una relazione annuale che la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio e per l'elaborazione della quale gli Stati membri le trasmettono tutta la documentazione necessaria.
Il Consiglio valuta gli effetti di tali misure tenendo conto del ritmo da esse impresso all'evoluzione strutturale necessaria per il conseguimento delle finalità della politica agricola comune, della loro incidenza sugli obiettivi di produzione della Comunità, dei loro risultati sotto il profilo di un'armonica evoluzione delle regioni comunitarie, nonché delle loro implicazioni finanziarie.
Se del caso, il Consiglio adotta le disposizioni opportune secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato.
N.d.R. Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 11 del Regolamento n. 2079/92, esso rimane tuttavia applicabile agli aiuti concessi prima del 30 luglio 1993.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER