
LEGGE REGIONALE 26 marzo 1988, n. 5
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 marzo 1988, n. 15
Bilancio di previsione della Regione Siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/1989)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e della tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1988, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
1. E' approvato in lire 19.120.210,0 milioni il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1988.
1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1988, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
1. E' approvata in lire 160.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1988 del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".
2. Agli effetti dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
1. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.
1. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il Fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al capitolo 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1988 nell'importo di lire 25.000 milioni.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal predetto Fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertare inderogabili necessità.
2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del precedente comma.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1988, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:
a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651, 3652, 3822 e 3828 dello stato di previsione dell'entrata;
c) ad effettuare, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli di spesa, relativi ad assegnazioni dello Stato, compresi nella rubrica "Comunicazioni e trasporti", per l'attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
d) ad effettuare, in relazione alle assegnazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, l'istituzione di capitoli di spesa, a termine dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, mediante riduzione compensativa dello stanziamento del capitolo 21259.
1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 3723 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60766 della spesa, vengono destinati, dopo l'accredito nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali i cui programmi o progetti hanno dato luogo all'accreditamento dei contributi stessi, individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, gli ulteriori programmi o progetti, aventi finalità analoghe, nei limiti, per ciascuna amministrazione, dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente.
2. In dipendenza di quanto previsto dal precedente comma l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.
1. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione Siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3801 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti al capitolo 34110 della spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.
1. L'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36, è così sostituito: (1)
"Entro il 10 luglio e il 10 novembre di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale la situazione sullo stato di attuazione delle leggi regionali e delle altre spese operative iscritte in bilancio, riferita rispettivamente al 31 maggio e al 30 settembre, con riguardo alle concrete realizzazioni e alle somme impegnate e a quelle effettivamente erogate.
Qualora il tasso di attivazione delle spese, con riferimento a ciascun capitolo ed alle erogazioni effettuate a tutto il mese di maggio dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il relativo stanziamento, risulti inferiore al 70 per cento e al 50 per cento, rispettivamente per le spese operative correnti e per quelle in conto capitale, delle dotazioni di competenza relative all'esercizio medesimo, il Governo della Regione propone all'Assemblea regionale, in occasione dell'assestamento del bilancio, il riesame o l'eventuale riduzione o rimodulazione delle spese medesime".
2. E' abrogato l'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36.
L'art. 13 della L.R. 36/86 è stato abrogato dall'art. 129, comma 2, della L.R. 2/2002.
1. In relazione agli impegni assunti nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, di cui alla legge regionale 18 gennaio 1988, n. 1, sono autorizzati i seguenti limiti ventennali di impegno:
- lire 80 milioni, per le finalità dell'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, che si iscrive al capitolo 74603;
- di lire 155 milioni, per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, che si iscrive al capitolo 87503.
1. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. I contributi di cui al precedente comma sono iscritti al capitolo 3742 dell'entrata ed al capitolo 50474 della spesa.
1. Alla spesa di complessive lire 131.457 milioni di cui ai capitoli 16610 e 55704 si fa fronte con le assegnazioni statali provenienti dall'articolo 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
2. Alla spesa di complessive lire 271.173 milioni di cui ai capitoli 55705, 55706, 55707, 55708, 55709, 55710, 55929, 55930, 56030, 56819, 56820, 56821, 56822 e 56823 si fa fronte con le assegnazioni statali provenienti dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
1. La spesa autorizzata dall'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, iscritta al capitolo 55925, già rimodulata con la tabella A di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, è così ulteriormente rimodulata:
Oneri per ammortamento e interessi Anni Mutuo Mutuo Totale anno 1988 anno 1989 1.200.000 700.000 1988 155.880 - 155.880 1989 155.880 90.930 246.810 1990 155.880 90.930 246.810 1991 155.880 90.930 246.810 1992 155.880 90.930 246.810 1993 300.431 90.930 391.361 1994 300.431 175.251 475.682 1995 300.431 175.251 475.682 1996 300.431 175.251 475.682 1997 300.431 175.251 475.682 1998 300.431 175.251 475.682 1999 - 175.251 175.251
1. La spesa autorizzata dagli articoli 14 e 41 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, a carico dell'esercizio 1988, rimodulata a norma dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 35, è differita, limitatamente all'importo di lire 33.000 milioni, all'esercizio 1989 e si iscrive al capitolo 68594.
1. La spesa a carattere pluriennale, autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, iscritta al capitolo 68701, è ulteriormente rideterminata, per gli esercizi 1988 e 1989, rispettivamente nella misura di lire 280.000 milioni e 120.000 milioni.
1. Lo stanziamento del capitolo 42806 potrà essere utilizzato, nei limiti di lire 3.000 milioni, per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20.
1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanzio 1988, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).
2. E' altresì autorizzata la spesa di lire 63.067 milioni, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario medesimo, che si iscrive al capitolo 56901.
1. A termine e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1988 (annesso n. 1).
1. Alla presente legge è allegato l'"indice cronologico degli atti" (annesso n. 2) e lo "schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione" (annesso n. 3).
1. I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1987 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli 1198, 1398 e 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1988, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.
2. Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione "Finanza, bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
1. E' approvato in lire 49.182.290,0 milioni il bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1988-1990.
1. E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per il triennio 1988-1990, allegato al bilancio pluriennale della Regione (appendice n. 1).
1. Ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1989 e 1990 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi.
1. Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990, non costituiscono, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.
1. Nel bilancio pluriennale, una quota non inferiore al 70 per cento delle risorse disponibili nel triennio per nuovi interventi legislativi è finalizzata al finanziamento dei progetti previsti dal piano regionale di sviluppo o da altro documento di programmazione.
2. La restante quota è destinata al finanziamento di attività ed interventi non inseriti in specifici progetti ma comunque conformi o compatibili con gli indirizzi programmatori o collegati a condizioni emergenti di necessità ed urgenza; di tale quota, con riferimento a ciascun anno del triennio, non più della metà è attivabile con leggi prima della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.
3. Le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolate ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.
4. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e per il triennio 1988 - 1990 con i relativi allegati.
1. Alla presente legge è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1988 - 1990 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1988.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 26 marzo 1988.
NICOLOSI