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REGOLAMENTO (CEE) N. 2860/89 DELLA COMMISSIONE, 22 settembre 1989

G.U.C.E. 23 settembre 1989, n. L 274

Modifica al regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato B che possono fruire di restituzione all'esportazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 elenca nell'allegato B le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione per la parte di cereali che contengono;

Considerando che detto allegato non comprende il prodotto di cui al codice NC 1902 40 10 "Cuscus: non preparato"; che questo prodotto si trova in concorrenza diretta col prodotto di cui al codice NC 1902 40 90: "Cuscus: altre", il quale figura invece nell'allegato B e può quindi fruire di restituzione all'esportazione; che, per evitare una distorsione di concorrenza, occorre inserire nell'allegato B il primo prodotto sopra citato;

Considerando che talune acqueviti incluse nel suddetto allegato B possono essere fabbricate soltanto con frutti, vino o vinacce; che, non potendo esse contenere cereali, non dovrebbero beneficiare di una restituzione all'esportazione concessa per i cereali; che è pertanto necessario depennare tali prodotti dall'allegato B;

Considerando che il glucosio e lo sciroppo di glucosio puro al 99%, di cui ai codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59, possono usufruire di una restituzione all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (3); che anche questi prodotti devono essere depennati dall'allegato B di cui trattasi;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.

(2)

G.U. 27 giugno 1989, n. L 180.

(3)

G.U. 1 febbraio 1988, n. L 28.

Art. 1

Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75:

1. I codici e la designazione sotto menzionati:


"ex 1902 40        - Cuscus:
    1902 40 90     - - altre"
sono modificati come segue:

   "1902 40        - Cuscus".
2. Sono soppressi i codici e le designazioni seguenti:

"ex 1702 30        - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente, in
                     peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio:
                   - - altri:
                   - - - contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di
                         glucosio:
    1702 30 51     - - - - in polvere cristallina bianca anche agglomerata
    1702 30 59     - - - - altri
    2208 20        - Acquaviti di vino o di vinacce
    2208 90 33     - - - - Acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie
                           (liquori esclusi)
    2208 90 51
    2208 90 71"
3. Il codice e la designazione seguenti:

   "2208 90 39        - - - superiore a 2 litri"
sono modificati come segue:

"ex 2208 90 39     - - - superiore a 2 litri: vodka".
Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione