
REGOLAMENTO (CEE) N. 2860/89 DELLA COMMISSIONE, 22 settembre 1989
G.U.C.E. 23 settembre 1989, n. L 274
Modifica al regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato B che possono fruire di restituzione all'esportazione.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1834/89 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 elenca nell'allegato B le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione per la parte di cereali che contengono;
Considerando che detto allegato non comprende il prodotto di cui al codice NC 1902 40 10 "Cuscus: non preparato"; che questo prodotto si trova in concorrenza diretta col prodotto di cui al codice NC 1902 40 90: "Cuscus: altre", il quale figura invece nell'allegato B e può quindi fruire di restituzione all'esportazione; che, per evitare una distorsione di concorrenza, occorre inserire nell'allegato B il primo prodotto sopra citato;
Considerando che talune acqueviti incluse nel suddetto allegato B possono essere fabbricate soltanto con frutti, vino o vinacce; che, non potendo esse contenere cereali, non dovrebbero beneficiare di una restituzione all'esportazione concessa per i cereali; che è pertanto necessario depennare tali prodotti dall'allegato B;
Considerando che il glucosio e lo sciroppo di glucosio puro al 99%, di cui ai codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59, possono usufruire di una restituzione all'esportazione a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 (3); che anche questi prodotti devono essere depennati dall'allegato B di cui trattasi;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 novembre 1975, n. L 281.
G.U. 27 giugno 1989, n. L 180.
G.U. 1 febbraio 1988, n. L 28.
Nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75:
1. I codici e la designazione sotto menzionati:
"ex 1902 40 - Cuscus: 1902 40 90 - - altre"sono modificati come segue:
"1902 40 - Cuscus".2. Sono soppressi i codici e le designazioni seguenti:
"ex 1702 30 - Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20% di fruttosio: - - altri: - - - contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di glucosio: 1702 30 51 - - - - in polvere cristallina bianca anche agglomerata 1702 30 59 - - - - altri 2208 20 - Acquaviti di vino o di vinacce 2208 90 33 - - - - Acquaviti di prugne, di pere e di ciliegie (liquori esclusi) 2208 90 51 2208 90 71"3. Il codice e la designazione seguenti:
"2208 90 39 - - - superiore a 2 litri"sono modificati come segue:
"ex 2208 90 39 - - - superiore a 2 litri: vodka".
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione