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REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/89 DELLA COMMISSIONE, 18 luglio 1989

G.U.C.E. 19 luglio 1989, n. L 207

Modifica al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio in ordine all'adeguamento degli importi fissati in ECU nell'ambito della politica delle strutture agricole in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco e il fiorino olandese.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

Considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in caso di rivalutazione di uno o più tassi di conversione agricoli, gli importi fissati in ecu e non connessi con la fissazione dei prezzi possono essere aumentati; che è opportuno prevedere un aumento di alcuni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1609/89 (4), nei limiti necessari ad impedire qualsiasi riduzione degli stessi in moneta nazionale;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.

(2)

G.U. 13 giugno 1987, n. L 153.

(3)

G.U. 30 marzo 1985, n. L 93.

(4)

G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.

Art. 1

Gli importi di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 ed elencati nell'allegato sono modificati come ivi indicato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO


    Gli importi di cui al      corrispondenti a          sono sostituiti
 regolamento (CEE) n. 797/85                              dagli importi
 del Consiglio, relativo al                                  seguenti
miglioramento dell'efficienza
  delle strutture agrarie
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Articolo 1 bis, paragrafo 4,    600 ECU per ha            606 ECU per ha
  lettera a)                       l'anno                    l'anno
_____________________________________________________________________________
Articolo 4, paragrafo 2       60000 ECU per ULU         60606 ECU per ULU
                             120000 ECU per azienda    121212 ECU per azienda
_____________________________________________________________________________
Articolo 5                    60000 ECU per ULU         60606 ECU per ULU
                             120000 ECU per azienda    121212 ECU per azienda
_____________________________________________________________________________
Articolo 8, paragrafo 2       60000 ECU per ULU         60606 ECU per ULU
                             120000 ECU per azienda    121212 ECU per azienda
Articolo 8, paragrafo 3       25000 ECU                 25252 ECU
_____________________________________________________________________________
Articolo 15, paragrafo 1,       101 ECU per UBA           102 ECU per UBA
 lettera a)                     120 ECU per UBA e         121,2 ECU per UBA e
                                    per ha                      per ha
Articolo 15, paragrafo 1,       101 ECU per ha            102 ECU per ha
 lettera b) iii)                120 ECU per ha            121,2 ECU per ha
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Articolo 19 quater              100 ECU per ha            101 ECU per ha
                                 60 ECU per ha             60,6 ECU per ha
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Articolo 20, paragrafo 2      40000 ECU per azienda     40408 ECU per azienda
                              10000 ECU                 10102 ECU
                               1800 ECU per ha           1819 ECU per ha
                                300 ECU                   303 ECU
                                 90 ECU per ha             91 ECU per ha
                              14400 ECU per km          14547 ECU per km
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