
REGOLAMENTO (CEE) N. 2156/89 DELLA COMMISSIONE, 18 luglio 1989
G.U.C.E. 19 luglio 1989, n. L 207
Modifica al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio in ordine all'adeguamento degli importi fissati in ECU nell'ambito della politica delle strutture agricole in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per il marco tedesco e il fiorino olandese.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
Considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in caso di rivalutazione di uno o più tassi di conversione agricoli, gli importi fissati in ecu e non connessi con la fissazione dei prezzi possono essere aumentati; che è opportuno prevedere un aumento di alcuni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1609/89 (4), nei limiti necessari ad impedire qualsiasi riduzione degli stessi in moneta nazionale;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle strutture agricole e dello sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 24 giugno 1985, n. L 164.
G.U. 13 giugno 1987, n. L 153.
G.U. 30 marzo 1985, n. L 93.
G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
Gli importi di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 ed elencati nell'allegato sono modificati come ivi indicato.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1989.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
ALLEGATO
Gli importi di cui al corrispondenti a sono sostituiti regolamento (CEE) n. 797/85 dagli importi del Consiglio, relativo al seguenti miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie _____________________________________________________________________________ Articolo 1 bis, paragrafo 4, 600 ECU per ha 606 ECU per ha lettera a) l'anno l'anno _____________________________________________________________________________ Articolo 4, paragrafo 2 60000 ECU per ULU 60606 ECU per ULU 120000 ECU per azienda 121212 ECU per azienda _____________________________________________________________________________ Articolo 5 60000 ECU per ULU 60606 ECU per ULU 120000 ECU per azienda 121212 ECU per azienda _____________________________________________________________________________ Articolo 8, paragrafo 2 60000 ECU per ULU 60606 ECU per ULU 120000 ECU per azienda 121212 ECU per azienda Articolo 8, paragrafo 3 25000 ECU 25252 ECU _____________________________________________________________________________ Articolo 15, paragrafo 1, 101 ECU per UBA 102 ECU per UBA lettera a) 120 ECU per UBA e 121,2 ECU per UBA e per ha per ha Articolo 15, paragrafo 1, 101 ECU per ha 102 ECU per ha lettera b) iii) 120 ECU per ha 121,2 ECU per ha _____________________________________________________________________________ Articolo 19 quater 100 ECU per ha 101 ECU per ha 60 ECU per ha 60,6 ECU per ha _____________________________________________________________________________ Articolo 20, paragrafo 2 40000 ECU per azienda 40408 ECU per azienda 10000 ECU 10102 ECU 1800 ECU per ha 1819 ECU per ha 300 ECU 303 ECU 90 ECU per ha 91 ECU per ha 14400 ECU per km 14547 ECU per km _____________________________________________________________________________