
REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio 1989
G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165
Modifiche in materia d'imboschimento delle superfici agricole al regolamento (CEE) n. 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che gli sforzi comunitari per ridurre la produzione agricola eccedentaria devono essere accompagnati da misure efficaci nel settore delle strutture agricole; che, a tal fine, particolare importanza deve essere annessa all'imboschimento delle superfici ritirate dalla produzione agricola;
Considerando che a tal uopo è opportuno adattare e rafforzare le misure previste all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 591/89 (5);
Considerando che è quindi opportuno estendere gli aiuti all'imboschimento a tutte le persone che effettuano un imboschimento delle superfici agricole e aumentare nel contempo i massimali previsti per tale aiuto;
Considerando che un premio annuo per ettaro boschivo, inteso soprattutto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento delle superfici agricole, può indurre gli imprenditori ad effettuare un imboschimento delle loro superfici agricole;
Considerando che gli Stati membri devono determinare le condizioni cui deve rispondere l'imboschimento delle superfici agricole,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 7 dicembre 1988, n. C 312.
Parere reso il 26 maggio 1989.
G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.
G.U. 30 marzo 1985, n. L 93.
G.U. 9 marzo 1989, n. L 65.
Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue:
1) L'articolo 15, paragrafo 3 è soppresso.
2) Il titolo VI è sostituito dal testo seguente:
"TITOLO VI
Misure forestali nelle aziende agricole
Articolo 20
1. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli, compresi gli imprenditori beneficiari degli aiuti di cui al titolo 0.1 del presente regolamento o dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che instaura un regime comunitario d'incoraggiamento della cessazione dell'attività agricola (*), un aiuto all'imboschimento delle superfici agricole.
L'aiuto all'imboschimento può anche essere concesso a qualsiasi altra persona nonché alle associazioni o cooperative forestali o agli enti che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole.
2. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli che soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) un aiuto agli investimenti per il miglioramento delle superfici boschive come la sistemazione di frangivento, fascie tagliafuoco, punti d'acqua e strade forestali.
3. Le spese di adattamento del materiale agricolo per lavori di silvicoltura rientrano negli investimenti di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Le spese effettive sostenute dagli Stati membri in applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono beneficiare del contributo del Fondo entro i limiti dei seguenti importi massimi ammissibili:
- 1 800 ECU/ettaro per l'imboschimento;
- 700 ECU/ettaro per il miglioramento delle superfici boschive e la sistemazione di frangivento;
- 1 400 ECU/ettaro per il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti (foreste di querce sughere);
- 18 000 ECU/chilometro di strade forestali;
- 150 ECU/ettaro munito di fascia tagliafuoco e di punti d'acqua.
Su richiesta giustificata di uno Stato membro e nell'osservanza delle disponibilità di bilancio, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25, decidere l'aumento degli importi massimi per l'imboschimento, il miglioramento delle superfici boschive e il rinnovamento e il miglioramento dei sughereti nei limiti degli importi massimi di, rispettivamente, 3 000 ECU, 1 200 ECU e 3 000 ECU.
NOTA:
(*) G.U. 29 aprile 1988, n. L 110.
Articolo 20 bis
1. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli che effettuano un imboschimento delle superfici agricole e non beneficiano del premio di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1096/88 un premio annuo per ettaro boschivo.
2. L'importo massimo ammissibile del premio annuo di cui al paragrafo 1 è fissato a 150 ECU per ettaro boschivo all'anno.
Detto importo è ridotto a 50 ECU per ettaro se, per una medesima superficie, viene concesso un aiuto previsto al titolo 0.1 o al titolo 0.2 per la durata di detto aiuto.
Il premio è ammissibile per una durata massima di venti anni a decorrere dall'imboschimento iniziale.
3. Gli Stati membri fissano l'importo e la durata del premio annuale in funzione delle perdite di reddito e delle essenze o dei tipi di alberi utilizzati per l'imboschimento.
Articolo 20 ter
1. Gli Stati membri determinano le condizioni di imboschimento delle superfici agricole, che possono in particolare comprendere le condizioni relative alla localizzazione e al raggruppamento delle superfici idonee ad essere rese boschive.
2. La comunicazione delle disposizioni di applicazione del presente titolo ai sensi dell'articolo 24 comprende:
- le disposizioni prese per determinare le condizioni di imboschimento;
- le disposizioni prese ai fini della valutazione e del controllo delle ripercussioni sull'ambiente;
- un'indicazione delle misure di accompagnamento prese o previste;
- un'indicazione dei piani o programmi forestali cui gli imboschimenti devono sottostare."
3) All'articolo 26:
a) al paragrafo 2, primo comma:
i) il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:
"Il Fondo rimborsa agli Stati membri il 25% delle spese ammissibili nel quadro delle azioni previste agli articoli 1 ter, da 3 a 7, da 13 a 17 e da 19 a 20 bis";
ii) il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
"- 50%per gli aiuti di cui agli articoli 14, 17 e 20 bis nonché, fino alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1609/89 (*) per gli aiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, concernenti le regioni ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE della Grecia, dell'Irlanda, dell'Italia, del Portogallo e dei dipartimenti francesi d'oltremare.
NOTA:
(*) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165"
b) al paragrafo 4, i termini "articoli 3, 4, 14, 17 e 21" sono sostituiti dai termini "articoli 3, 4, 14, 17, 21 e 20 bis".
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA