
DECRETO LEGGE 15 giugno 1989, n. 231
G.U.R.I. 15 giugno 1989, n. 138
Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto. Applicazione delle stesse misure ad altre provincie colpite dalla siccità.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori del Mezzogiorno e della provincia di Grosseto, che saranno delimitati dalle regioni interessate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;
EMANA
il seguente decreto:
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle provincie di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli.
2. [Ai fini della concessione delle provvidenze previste dal presente decreto, le regioni delimitano le zone gravemente danneggiate, tenuto conto dell'entità e della qualità delle colture danneggiate, con riferimento agli effetti sull'economia agricola locale, ed all'incidenza sull'economia aziendale, secondo parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste] (comma soppresso).
1. In relazione agli eventi di cui all'articolo 1, i contributi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni.
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite no inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1989, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
2. [L'acquisto effettuato dai produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, autorizzati dal competente organo regionale, è esente dall'imposta di bollo per quietanza, ove prevista]. (comma soppresso)
3. Le somme occorrenti per l'attuazione del comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. [A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1990] (periodo soppresso).
(sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989. (1)
2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.
Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11 della legge 31 maggio 1990, n. 128:
"Art. 6
1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è prorogato al 31 marzo 1990".
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1988-89, possono beneficiare, per una sola volta, di un aiuto complementare fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1986-88 riconosciute dal competente organo regionale.
2. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. [A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1990] (periodo soppresso).
Si riporta l'art. 6, soppresso dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286:
"Art. 6
1. A favore dei produttori agricoli operanti nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 1 e nelle quali a causa dell'eccezionale siccità non è stato possibile eseguire le operazioni di impianto delle colture primaverili ed estive, può essere corrisposta un'indennità pari al 35 per cento del danno direttamente derivante dalla riduzione del reddito netto, da commisurare sulla base degli investimenti praticati nella annata precedente o ai contratti di produzione definiti a seguito di accordo interprofessionale di settore.
2. L'entità del reddito netto è determinata dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle caratteristiche produttive di ciascuna area interessata, delle singole colture non praticate e dei parametri unitari massimi dei redditi determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le regioni stesse.
3. Le somme relative alla concessione dell'indennità di cui al comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1990".
1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso articolo 1, comma 1, concedono [a domanda] (parola soppressa) per l'anno 1989, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione.
2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento dell'importo del minor gettito conseguito.
3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. [A tale fine, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1990] (periodo soppresso).
(aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'articolo 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'articolo 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400.
(aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonchè alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'articolo 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'articolo 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990.
(aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonchè il comune di appartenenza.
(sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 286)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto, per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato di lire 300 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. All'onere di lire 140 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione degli articoli 3, 5, 7, 7-bis e 7-ter del presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.
3. In sede di ripartizione degli stanziamenti fra le regioni interessate, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prevedere variazioni compensative dei fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente decreto nei limiti dello stanziamento complessivo da esso recato.
4. Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente
del Consiglio dei Ministri
MANNINO, Ministro dell'agricoltura
e delle foreste
FANFANI, Ministro del bilancio
e della programmazione economica
COLOMBO, Ministro delle finanze
AMATO, Ministro del tesoro
FORMICA, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
MACCANICO, Ministro per gli
affari regionali ed i problemi istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI