
DECRETO LEGGE 14 giugno 1989, n. 230
G.U.R.I. 15 giugno 1989, n. 138
Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282)
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla legge 7 marzo 1996, n. 109)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'amministrazione ed alla destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282)
1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'art. 2-quinquies è inserito il seguente:
"Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.
2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'art. 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.
3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali.
4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, nè le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione".
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282)
1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'articolo 2-sexies è inserito il seguente: "Art. 2-septies. - 1. L'amministratore non può stare in giudizio, nè contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.
3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore".
1. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo l'art. 2-septies è inserito il seguente: "Art. 2-octies. - 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo.
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-septies, nonchè il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale.
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria.
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente".
(integrato e modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282, e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109) (1)
Si riporta il testo dell'art. 4, integrato e modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109:
"Art. 4
1. I beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono devoluti allo Stato. I provvedimenti definitivi di confisca debbono essere comunicati, a cura delle cancellerie del tribunale, della corte di appello e della Corte di cassazione, all'intendente di finanza della provincia nella quale ha sede l'azienda o si trovano i beni confiscati.
2. Dopo la confisca, l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, continua ad esercitare le sue funzioni sotto la direzione dell'intendente di finanza o di altro funzionario dal medesimo delegato, che possono in ogni momento sostituirlo, osservate le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-sexies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, ovvero, nei casi di cui al comma 5, sino a quando non sia stata data attuazione al decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 6.
3. Per la gestione dell'amministratore si osservano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, nonchè le disposizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e, in quanto applicabili, quelle di cui all'art. 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonchè alla liquidazione dei compensi, che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede l'intendente di finanza, a tal fine avvalendosi di apposite aperture di credito disposte a suo favore sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
4. Se tra i beni confiscati sono comprese somme di danaro, l'amministratore provvede senza ritardo al loro versamento all'ufficio del registro, salvo che le stesse debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati. Se sono stati confiscati crediti, titoli o beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, l'amministratore provvede al recupero dei crediti o alla vendita degli altri beni, anche a trattativa privata, provvedendo al versamento delle relative somme all'ufficio del registro. Qualora la procedura di recupero dei crediti, ovvero quella relativa alla vendita dei beni, appaiano antieconomiche, con decreto dell'intendente di finanza se il valore del credito o del bene non supera il milione di lire, ovvero con decreto del Ministro delle finanze negli altri casi, può essere disposto l'annullamento del credito, ovvero la cessione gratuita o la distruzione degli altri beni da eseguirsi a cura dell'amministratore. Il Ministro delle finanze, prima di provvedere, può disporre ulteriori accertamenti sulla solvibilità del debitore, avvalendosi anche degli organi di polizia.
5. Ai fini della destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, l'intendente di finanza, acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, ne informa il prefetto il quale, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore, formula al Ministro delle finanze proposte motivate in ordine alla destinazione medesima. La proposta può riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento di fini istituzionali o sociali o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità produttiva e occupazionale. La proposta può infine riguardare, se ritenuta di maggiore utilità per l'interesse pubblico, la vendita, per un corrispettivo determinato nella proposta medesima e comunque non inferiore alla stima dell'ufficio tecnico erariale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni. Se si è proceduto per il reato di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta.
6. Il Ministro delle finanze, ricevuta la proposta, provvede con proprio decreto in ordine alla destinazione dei beni, eventualmente anche in difformità dalla proposta medesima in considerazione di situazioni sopravvenute, ovvero di esigenze di carattere generale. Nei casi di trasferimento o di cessione a titolo gratuito di cui al comma 5, il decreto del Ministro costituisce ad ogni effetto titolo acquisitivo della proprietà del bene da parte dell'ente assegnatario. Quando sia stata disposta la conservazione del bene al patrimonio dello Stato, può esserne altresì stabilita la concessione in uso ad enti forniti di personalità giuridica di diritto privato che per finalità statutarie operino, senza fini di lucro, nel campo sociale o educativo. Quando sia stata disposta la liquidazione dei beni, alle relative operazioni provvede l'intendente di finanza, il quale può affidarle anche all'amministratore incaricato della gestione, che vi procede, con l'osservanza delle norme di cui al comma 3, entro il termine di sei mesi dalla data del decreto del Ministro delle finanze. Anche prima dell'adozione del decreto del Ministro delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 823 del codice civile.
7. Per l'attuazione dei decreti che dispongono la destinazione dei beni a titolo oneroso ai sensi del comma 6, l'Amministrazione delle finanze può procedere mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza lo richiedano, mediante trattativa privata. Il parere di organi consultivi sui contratti posti in essere ai sensi del presente decreto è richiesto solo se l'importo relativo ecceda il limite di lire due miliardi in caso di ricorso all'asta pubblica o alla licitazione, ridotto alla metà qualora si proceda a trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, sentito il Ministero delle finanze, dall'intendente di finanza.
8. Al fine dello snellimento e della accelerazione delle procedure, gli enti pubblici adottano i provvedimenti di competenza, relativi alla acquisizione dei beni ad essi trasferiti ai sensi del presente decreto, in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti, mediante deliberazioni immediatamente esecutive degli organi di amministrazione o delle giunte. I controlli di legittimità cui sono eventualmente soggette le delibere stesse sono esercitati in via successiva.
9. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta".
1. Nel sesto comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: "Il provvedimento del tribunale vale come titolo esecutivo." sono soppresse.
2. Nella legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo e il terzo comma dell'articolo 3-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia".
Si riporta il testo dell'art. 6, soppresso dalla legge di conversione:
"Art. 6
1. Dopo l'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:
Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per la applicazione di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Successivamente il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3. Il giudice, quando sia iniziato o penda procedimento penale per il reddito di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione, lo sospende fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'art. 2-ter della predetta legge e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per il reato di cui al comma 1, il tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575".
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282)
1. Le modalità da osservarsi per il deposito ed il prelievo delle somme, per la documentazione delle operazioni relative all'amministrazione e per il rendimento del conto da parte dell'amministratore cessato dal suo ufficio, previsti dagli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, avuto riguardo ai principi fissati negli articoli 34, 38, comma primo, e 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelli iniziati prima dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad osservarsi, per l'amministrazione dei beni sequestrati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, le disposizioni previgenti, ad eccezione di quelle concernenti le modalità di determinazione dell'ammontare dei compensi da liquidare all'amministratore e ai suoi coadiutori, nonchè di quelle concernenti il recupero delle spese anticipate dallo Stato.
3. In ogni caso le somme relative al sequestro previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, anticipate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dall'erario su provvedimento del giudice, rimangono a carico dell'erario medesimo se già non pagate dal soggetto sottoposto al procedimento di prevenzione, o se non recuperabili dal compendio dei beni sequestrati o comunque non ripetibili ai sensi dell'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
[4. Qualora nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale siano state disposte le indagini e le misure previste dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ferma restando l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal giudice penale. Al tal fine, il giudice penale trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti per il procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento di prevenzione non sia in corso, al procuratore della Repubblica competente; si osservano le disposizioni di cui all'art. 23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646] (comma soppresso).
5. I provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa emessi nel corso o a seguito di procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre gli effetti previsti dalle norme in atto precedentemente a tale data. Tuttavia, quando si tratti di provvedimenti di confisca, la destinazione dei beni, ove non sia già stata disposta con provvedimento dell'Amministrazione delle finanze anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può aver luogo solo quando la confisca sia divenuta definitiva. La gestione dei beni anteriormente alla definitività del provvedimento è curata dall'intendente di finanza, che a tal fine nomina un amministratore, osservato quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 2-sexies, della legge 31 maggio 1965, n. 575; per l'amministrazione dei beni e il pagamento delle spese si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 4 del presente decreto-legge.
6. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2-quater ed il primo e secondo comma dell'articolo 2-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, [nonchè l'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La seconda parte del settimo comma dell'art. 416-bis del codice penale è abrogata; restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto] (parole soppresse).
(modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1989, n. 282)
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato, per l'articolo 3, in lire 1.700 milioni per l'anno 1989 e lire 3.160 milioni per gli anni successivi, nonchè, per gli articoli 4 e 7, in lire 850 milioni per l'anno 1989 e lire 1.580 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Revisione della normativa concernente i custodi dei beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.